L’Aula del Senato ha dato l’approvazione definitiva al Decreto PA2, un passo importante per il potenziamento delle strutture amministrative pubbliche. Con 103 voti a favore, 72 contrari e un’astensione, il testo legislativo ha guadagnato il sostegno necessario, nonostante l’opposizione di Avs, Aut, Iv-Az, M5s e Pd. Il decreto, precedentemente approvato dalla Camera dei Deputati, prende ora forza di legge.
Il Decreto PA comprende diverse disposizioni, come la cessazione del monitoraggio parallelo da parte della Corte dei Conti sul PNRR. E la proroga fino al 30 giugno 2024 della protezione patrimoniale per i funzionari pubblici o coloro che gestiscono fondi pubblici. Quest’ultima implica che la responsabilità erariale sarà riconosciuta solo in presenza di dolo.
Per quanto concerne il settore educativo, il decreto introduce alcune novità sostanziali. Tra queste, l’attenzione si concentra sulla mobilità dei dirigenti scolastici, l’anno di prova per i nuovi insegnanti di scuola materna e primaria per l’anno scolastico 2023/24 e le modifiche relative agli ITS.
SOMMARIO
Toggle- Decreto PA2: novità concorsi scuola
- Decreto PA2: le Graduatorie del Concorso ordinario 2020
- Pari opportunità per i vincitori dei concorsi
- Decreto PA2: Percorso abilitante di formazione iniziale (60 CFU)
- Docenti ingabbiati: nuova abilitazione possibile
- Percorso per chi vuole conseguire una seconda abilitazione
- Decreto PA2, percorso di abilitazione: la prova finale
- Il Decreto Legge PA2 e gli ITP
- Decreto PA2: mobilità interregionale DS
- Istituti tecnici superiori (ITS)
- Decreto PA2: anno di prova per la Scuola dell’Infanzia e Primaria
- Decreto legge PA2: vincolo triennale docenti neoassunti
- Prima fascia GPS Sostegno: vincolo triennale mobilità
- Prima fascia GPS Sostegno: Call veloce
- Decreto PA2: docenti inseriti nelle GPS con riserva (titolo estero)
- Decreto PA2: accesso al TFA Sostegno
Decreto PA2: novità concorsi scuola
Il Decreto legge PA2 apporta, anzitutto, significative modifiche alla struttura dei concorsi per l’assunzione dei docenti. Durante l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tali concorsi verranno semplificati tramite l’introduzione di prove scritte informatizzate.
Si tratterà, nello specifico, di una prova scritta a risposte multiple comune a tutte le classi di concorso. La stessa avrà il compito di valutare le conoscenze e le competenze dei candidati in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico. Nonché informatico e linguistico (inglese).
Esaurita la fase di attuazione del PNRR sarà, invece, possibile orientarsi verso una prova scritta a risposta aperta.
La prova orale, soggetta a significative modifiche, si proporrà di effettuare una valutazione approfondita delle competenze e delle conoscenze specifiche del candidato. Focalizzandosi sulla materia della classe di concorso o sulla tipologia di posto per la quale si sta concorrendo. Inoltre, verranno prese in considerazione le abilità didattiche e l’eccellenza nell’arte dell’insegnamento, attraverso l’utilizzo di un apposito test di valutazione.
Decreto PA2: le Graduatorie del Concorso ordinario 2020
Il Decreto Pubblica Amministrazione bis prevede importanti cambiamenti per le Graduatorie del Concorso ordinario 2020. Queste graduatorie verranno trasformate in Graduatorie ad esaurimento, come stabilito dal comma 2 dell’articolo 17 del decreto PA.
Secondo il provvedimento, tali graduatorie saranno prorogate fino a quando non si esauriranno completamente. A partire dall’anno scolastico 2024/2025, saranno utilizzate solamente per coprire le posizioni rimanenti rispetto agli obiettivi stabiliti dal PNRR.
È importante, tuttavia, precisare che questa disposizione non si applica ai concorsi indetti successivamente all’entrata in vigore del provvedimento.
Pari opportunità per i vincitori dei concorsi
Il Decreto legge PA2 modifica una disposizione riguardante i docenti vincitori del concorso ordinario senza abilitazione. Quest’ultima prevedeva che fossero inseriti in fondo alla graduatoria rispetto agli abilitati, i quali avevano priorità nell’assunzione.
Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, questa disposizione viene eliminata, garantendo pari opportunità a tutti i vincitori del concorso ordinario.
Decreto PA2: Percorso abilitante di formazione iniziale (60 CFU)
Il decreto PA bis apporterà modifiche anche al percorso di formazione iniziale degli insegnanti. Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, sarà consentito svolgere i corsi universitari e accademici di formazione iniziale in modalità telematica sincrona. Tale modalità potrà coprire fino al 50% della durata totale del percorso, rispetto al 20% attualmente previsto.
È importante, però, sottolineare che questa disposizione non si applica alle attività di tirocinio e di laboratorio, le quali dovranno essere svolte in presenza.
Docenti ingabbiati: nuova abilitazione possibile
Importanti novità in arrivo anche per i cosiddetti docenti ingabbiati. Il decreto PA2 prevede, infatti, l’eliminazione del comma 3, che faceva riferimento al decreto legislativo del 13 aprile 2017 e stabiliva un limite numerico di docenti abilitati.
Questa modifica comporta la rimozione del collegamento tra il fabbisogno di insegnanti e il numero di cattedre disponibili, permettendo una maggiore flessibilità senza limiti quantitativi.
Percorso per chi vuole conseguire una seconda abilitazione
Una delle novità del decreto riguarda coloro che già posseggono un’abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione. Nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno.
Questi docenti potranno conseguire un’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione acquisendo 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale. Di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.
Eliminato ogni riferimento all’obbligo di conseguire almeno 10 CFU/CFA attraverso il tirocinio diretto.
Ovviamente, tali percorsi potranno essere acquisiti anche in forma telematica sincrona.
Decreto PA2, percorso di abilitazione: la prova finale
Il Decreto legge PA2 stabilisce che la prova finale del percorso universitario e accademico di abilitazione può essere sostenuta per un massimo di due volte. Nel caso in cui un candidato non superi la prova finale per la seconda volta, sarà cancellato dalla relativa graduatoria del concorso. Questa misura mira a garantire che i docenti che superano il percorso di abilitazione abbiano dimostrato un livello adeguato di competenza professionale.
Il Decreto Legge PA2 e gli ITP
Il Decreto legge PA2 fornisce chiarimenti anche sulle disposizioni riguardanti i requisiti per i concorsi destinati agli Insegnanti tecnico pratici (ITP).
In particolare, per i concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024, restano validi i titoli di accesso vigenti, ossia i diplomi individuati dal DPR 19/2016. Ciò significa che i candidati che possiedono tali diplomi possono partecipare ai concorsi senza dover soddisfare i nuovi requisiti introdotti successivamente.
A partire dal 31 dicembre 2024, invece, i nuovi requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2 del D.lgs 59/2017 saranno applicati anche ai concorsi per gli ITP. Tale disposizione implica che i candidati che intendono partecipare ai concorsi banditi dopo questa data dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nel nuovo decreto legislativo.
Decreto PA2: mobilità interregionale DS
Tra gli emendamenti più rilevanti del Decreto PA figura l’articolo 5, comma 20 bis, che sancisce una nuova regolamentazione per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici.
Per l’anno scolastico 2023/2024, il 100% dei posti vacanti in ciascuna regione sarà disponibile per le operazioni di mobilità. Questa disposizione è progettata per evitare situazioni di esubero di personale per il triennio 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026.
L’assenso degli uffici scolastici regionali non sarà richiesto, a meno che non vi sia un rifiuto da parte dell’ufficio scolastico della regione in cui si verifica un esubero. O se ci sono necessità di attuare provvedimenti giurisdizionali.
Istituti tecnici superiori (ITS)
Inoltre, l’articolo 5, comma 21 ter riguarda gli ITS, stabilendo che le fondazioni ITS saranno temporaneamente accreditate fino a dicembre 2023. Purché siano iscritte nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023.
Nel 2023, le risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore, pari a circa 48 milioni di euro, potranno essere impiegate anche per equipaggiare nuove sedi degli ITS Academy e per rafforzare laboratori e infrastrutture tecnologiche avanzate.
Decreto PA2: anno di prova per la Scuola dell’Infanzia e Primaria
Il comma 20 lettera b dell’articolo 5 riguarda i nuovi insegnanti di scuola dell’Infanzia e Primaria che entrano in ruolo nell’anno scolastico 2022/2023.
Secondo questa disposizione, le regole sull’anno di prova saranno applicate a tutto il personale docente ed educativo che viene nominato a tempo indeterminato.
Decreto legge PA2: vincolo triennale docenti neoassunti
La normativa che impone un obbligo triennale di servizio nella stessa scuola, introdotta dal decreto Legge n. 36 per gli insegnanti neoassunti a partire dall’anno scolastico 2022/23, sarà effettivamente attuata a seguito delle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2023/2024.
Prima fascia GPS Sostegno: vincolo triennale mobilità
Per l’anno scolastico 2023/24, a seguito della conclusione del processo ordinario di immissioni in ruolo per i posti di sostegno (con il 50% dei posti assegnati alle GaE e il restante 50% alle graduatorie dei concorsi), si passerà alla distribuzione delle posizioni ancora non assegnate.
Si farà riferimento alla prima fascia delle GPS sostegno e, se necessario, si prenderanno in considerazione gli elenchi aggiuntivi che saranno stilati entro il 30 giugno.
L’incarico sarà conferito nella provincia di riferimento, tramite un contratto a tempo determinato che punta alla stabilizzazione del rapporto di lavoro (un iter già sperimentato negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23).
Durante il periodo del contratto a tempo determinato, i candidati affronteranno un percorso di formazione e prova annuale. Con l’approvazione positiva al termine del ciclo di valutazione, l’insegnante sarà poi stabilizzato con un contratto a tempo indeterminato. E confermato in ruolo per l’anno scolastico 2024/25, con effetto legale a partire dalla data di inizio del contratto a tempo determinato nella medesima istituzione in cui ha prestato servizio temporaneo.
A partire dall’anno scolastico 2023/24, sarà imposto a questi insegnanti un vincolo triennale sulla mobilità, con esenzioni previste solo in casi di soprannumerarietà o esubero di personale.
Prima fascia GPS Sostegno: Call veloce
Dopo l’esaurimento della procedura straordinaria di assegnazione dei posti di sostegno attraverso le GPS sostegno di prima fascia e gli elenchi aggiuntivi, eventuali posizioni ancora vacanti possono essere offerte a candidati presenti nelle GPS di prima fascia sostegno e negli elenchi aggiuntivi di altre province. Questo sarà possibile attraverso la cosiddetta Call veloce.
Decreto PA2: docenti inseriti nelle GPS con riserva (titolo estero)
Per l’anno scolastico 2023/24, gli 11.000 docenti qualificati o specializzati in supporto all’estero e inseriti provvisoriamente nelle GPS potranno assumere incarichi di supplenza con clausola risolutiva espressa. Collocandosi alla fine della prima fascia, compresi gli elenchi aggiuntivi.
Ad ogni modo, rimarranno esterni ai contratti a tempo determinato mirati al ruolo delle GPS di prima fascia di sostegno almeno fino all’anno scolastico successivo alla risoluzione della riserva.
Per accelerare le procedure di valutazione dei titoli stranieri, il Ministero si affiderà al Centro di informazione sulla mobilita’ e le equivalenze accademiche per gli anni 2023, 2024 e 2025.
Decreto PA2: accesso al TFA Sostegno
Fino alla fine del 2024, i candidati con un’esperienza di servizio di tre anni negli ultimi cinque e con un titolo di studio adatto all’insegnamento, potranno partecipare ai corsi di specializzazione in supporto senza dover affrontare la prova preselettiva.
Di conseguenza, rispetto a quanto stabilito dal Decreto-Legge n. 36/2022, l’obbligo di possedere l’abilitazione all’insegnamento è stato eliminato.