Requisiti Concorso docenti PNRR3: dettagli e chiarimenti sulle modalità di accesso

Giuseppe Montone

13 Ottobre 2025

Requisiti Concorso docenti PNRR3: scuola vista dall'alto

Requisiti Concorso docenti PNRR3: dettagli e chiarimenti sulle modalità di accesso

Quiz Concorso PNRR3

Con la pubblicazione dei decreti direttoriali n. 2938 e n. 2939 del 9 ottobre 2025, è ufficialmente aperta la procedura per il nuovo concorso docenti. Si tratta, più nel dettaglio, di una selezione che mira a coprire un significativo fabbisogno di personale nel sistema scolastico italiano, con un contingente di assunzioni distribuito sul triennio 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028. Comprendere appieno i requisiti Concorso docenti PNRR3 – anche attraverso le FAQ ufficiali del MIM – è fondamentale per tutti gli aspiranti docenti. Le disposizioni ministeriali, talvolta complesse, richiedono un’attenta analisi per garantire una corretta presentazione della domanda.

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Posti disponibili, scadenze e criteri di ammissione al Concorso PNRR3

Il Concorso PNRR3 mette a bando un totale di 58.135 posti, suddivisi tra i diversi ordini e gradi di scuola: 

  • 27.376 per la scuola dell’Infanzia e Primaria;
  • 30.759 per la scuola Secondaria di primo e secondo grado.

La finestra temporale per la presentazione della domanda va dalle ore 14:00 del 10 ottobre e fino alle ore 23:59 del 29 ottobre.

È possibile inviare la relativa istanza di partecipazione esclusivamente in modalità telematica tramite il Portale Unico del reclutamento (www.inpa.gov.it) oppure al’indirizzo https://www.mim.gov.it/-/piattaforma-concorsi-e-procedure-selettive.

I requisiti Concorso docenti PNRR3 si differenziano in base alla tipologia di posto e al grado di istruzione.

Per i posti comuni nella scuola dell’Infanzia e Primaria, è richiesto il possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento (come la laurea in Scienze della Formazione Primaria) o un diploma magistrale con valore di abilitazione, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

Relativamente ai posti comuni nella scuola secondaria, invece, le vie di accesso sono due:

  • il possesso della laurea magistrale (o titolo equipollente) unita all’abilitazione specifica per la classe di concorso;
  • in alternativa, il possesso della laurea magistrale e un servizio di almeno tre anni scolastici negli ultimi cinque anni, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per cui si concorre.

Per i posti di sostegno, sia nell’Infanzia/Primaria che nella Secondaria, è sempre richiesta la specializzazione sul sostegno, oltre a uno dei titoli di ammissione previsti per i posti comuni del relativo grado.

Chiarimenti sui Requisiti Concorso docenti PNRR3 per gli ITP: basta il diploma

Un aspetto che ha generato incertezza tra gli Insegnanti Tecnico-Pratici (ITP) riguarda i requisiti Concorso docenti PNRR3 per la loro partecipazione. Si è precisato che per gli ITP è sufficiente il solo diploma di accesso alla classe di concorso. 

Il bando, all’articolo 4 comma 3, può aver generato confusione, facendo supporre la necessità di tre anni di servizio. Tuttavia, il comma 2 dello stesso articolo chiarisce che l’accesso è possibile con l’abilitazione o con il titolo ritenuto idoneo dalla normativa vigente, e per gli ITP questo si identifica con il diploma. 

Dunque, il comma 3, che menziona i tre anni di servizio, risulta superfluo per questa categoria, per la quale il diploma conseguito ai sensi del DPR 19/2016 e del DM n. 259/2017 è sufficiente.

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La partecipazione con riserva: specificità e date prioritarie

Il concorso prevede la partecipazione con riserva per alcune casistiche specifiche, determinanti per molti candidati. 

Una condizione rilevante riguarda chi ha conseguito il titolo di abilitazione o specializzazione all’estero e ha presentato domanda di riconoscimento entro la scadenza del concorso (ore 23:59 del 29 ottobre). 

In tali situazioni, non vi è una data certa per lo scioglimento della riserva, e il candidato potrebbe svolgere l’intera procedura d’esame in attesa dell’esito della pratica.

Il Ministero ha, inoltre, introdotto una nuova riserva per:

  • candidati iscritti ai percorsi di abilitazione dell’anno accademico 2024/2025 per la scuola secondaria;
  • candidati iscritti ai percorsi di specializzazione sostegno (TFA) di cui al DL 71/2024, sia per infanzia/primaria che per secondaria.

Il termine ultimo per conseguire il titolo e sciogliere la riserva è il 31 gennaio 2026.

Occorre prestare attenzione a una specifica dicitura nel bando per la scuola secondaria (DDG n. 2939 del 9 ottobre 2025), la quale afferma che possono usufruire della riserva “coloro che sono iscritti per l’anno accademico 2024/2025 ai percorsi di abilitazione di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”. 

Questa formulazione sembra escludere i corsisti dell’articolo 2-ter (candidati che frequentano un percorso da 30 CFU online in quanto già abilitati per altra classe di concorso o grado di istruzione o in possesso di specializzazione sostegno). 

Tuttavia, la piattaforma per la presentazione della domanda include anche questa tipologia di percorsi nella possibilità di iscrizione con riserva. Sono attesi chiarimenti ministeriali, ma si ritiene che l’interpretazione non potrà che essere favorevole, data l’assenza di impedimenti sostanziali.

Un’altra differenziazione determinante riguarda i docenti impegnati nei percorsi di formazione INDIRE e quelli iscritti al TFA Sostegno X ciclo

La distinzione deriva esclusivamente da una questione di tempistica: i docenti INDIRE conseguiranno la specializzazione entro il 31 dicembre e potranno sciogliere la riserva a gennaio, mentre i partecipanti al TFA – che si concluderà solo a giugno – non riusciranno a concludere in tempo utile per lo scioglimento della riserva entro il 31 gennaio 2026.

Servizio nelle scuole paritarie: validità per concorso e abilitazione

Una questione significativa che incide sui requisiti Concorso docenti PNRR3 riguarda la validità delle annualità di servizio svolte nelle scuole paritarie ai fini dell’accesso alla procedura concorsuale e ai percorsi abilitanti. 

Per i percorsi abilitanti, le annualità prestate nelle scuole paritarie sono pienamente valide, a condizione che almeno una sia specifica per la classe di concorso richiesta. Viceversa, per il concorso ordinario, il servizio deve essere stato svolto esclusivamente nelle scuole statali.

Questa distinzione risponde alla diversa finalità dei due percorsi: formativa nel caso dell’abilitazione, e selettiva e legata al pubblico impiego nel caso del concorso. 

Dunque, come requisito di accesso per il bando della scuola secondaria, il servizio di almeno tre anni scolastici negli ultimi cinque, di cui almeno uno specifico, deve essere stato svolto esclusivamente nella scuola statale.

Tuttavia, è opportuno specificare che il servizio prestato nelle scuole paritarie è riconosciuto come titolo utile ai fini della graduatoria finale, contribuendo con 2 punti per ogni anno di servizio, secondo quanto previsto dalla tabella B4 di valutazione dei titoli. 

Questa tabella riconosce il punteggio per il “Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale”.