Le sanzioni GPS 2022, inasprite rispetto agli anni passati, sono una misura necessaria per scongiurare l’inopportuno balletto di rinunce che nel recente passato ha causato non pochi problemi e disagi alla copertura delle cattedre vacanti.
Le stesse sono state introdotte nel corso dell’ultimo aggiornamento delle GPS – disciplinato dall’ordinanza ministeriale n.112 del 06.05.2022 – chiusosi il 31 maggio scorso e che sarà valido per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24.
Ricordiamo che l’assegnazione degli incarichi di supplenza – sia annuali (30 giugno) che fino al termine delle attività didattiche (31 agosto) – avviene attraverso le GaE Graduatorie ad esaurimento) e, una volta esaurite queste ultime, attraverso le GPS (Graduatorie provinciali per le supplenze).
Al fine di scongiurare o, comunque, di ridurre drasticamente il rischio di rinuncia, abbandono o rifiuto di una supplenza si è, pertanto, deciso di porre in essere tutta una serie di sanzioni per penalizzare gli aspiranti docenti che “ostacolano” la copertura delle cattedre prive di insegnante.
SOMMARIO
ToggleSanzioni GPS 2022
Se è vero che l’istituzione delle GPS aveva come obiettivo quello di agevolare e di velocizzare l’assegnazione delle cattedre scoperte, è altrettanto doveroso osservare come in passato si sono registrate delle situazioni decisamente fastidiose ed irritanti che hanno considerevolmente rallentato il processo.
É proprio per arginare questo andazzo che si è voluto intervenire con estrema decisione facendo in modo che chi rinuncia, abbandona o, addirittura, rifiuta una supplenza debba inevitabilmente fare i conti con delle conseguenze.
Tant’è che l’articolo 14 dell’ordinanza ministeriale n.112/2022, che ha disciplinato l’ultimo aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2022/2024, ha fissato tutta una serie di sanzioni per quanto concerne gli “effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro”.
Tra l’altro, sensibilmente inasprite rispetto a quelle precedentemente in vigore.
Nello specifico, le penalità previste variano in base alle graduatorie di appartenenza: Graduatorie ad esaurimento (GaE), Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e Graduatorie d’Istituto (GI).
Il balletto delle nomine GPS
Come già precisato, l’obiettivo principale delle sanzioni GPS 2022 è quello di porre un freno al vergognoso “balletto” delle nomine che, soprattutto negli ultimi anni, hanno reso particolarmente complicato l’avvio dell’anno scolastico a causa delle numerose cattedre prive di docenti.
Durante l’anno scolastico 2021/2022, ad esempio, i casi di rinuncia registrati dopo la nomina sono stati davvero tantissimi, costringendo – di conseguenza – gli uffici scolastici territoriali a porre mano ad un numero davvero esagerato di turni di nomina.
Una situazione davvero paradossale se si pensa alla grande fatica che molti aspiranti docenti hanno fatto (e, in molti casi, continuano a fare) per guadagnare punti preziosi utili a scalare la graduatoria. Tra master, corsi di perfezionamento, certificazioni informatiche e certificazioni linguistiche.
Rinunciare, abbandonare o rifiutare una supplenza
In caso di rinuncia o mancata assunzione di servizio, l’aspirante docente perde la possibilità di conseguire supplenze sia dalle Graduatorie ad esaurimento (GaE) che dalle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).
Nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, anche sulla base delle Graduatorie di istituto (GI).
E questo per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.
L’abbandono del servizio comporta, invece, la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia dalle GaE che dalle GPS. Nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle GI, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
Sanzioni GPS 2022. Casi particolari
Al di là di quanto appena precisato in merito alle sanzioni previste in caso di rinuncia, abbandono o rifiuto di una supplenza, l’ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, analizza anche alcuni casi particolari.
Non è, ad esempio, prevista alcuna sanzione per gli aspiranti docenti assunti per una supplenza da GI che lasciano l’incarico per accettare un’altra supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Un altro caso riguarda gli aspiranti docenti licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento. O che abbiano prodotto documenti falsi o, comunque, viziati da invalidità non sanabile e siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale. Gli stessi, infatti, verranno depennati da tutte le graduatorie (Gae, GPS e GI).
Sono, inoltre, esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle GI tutti gli aspiranti insegnanti dispensati dal servizio per il mancato superamento del periodo di prova, oppure per incapacità didattica. In questo caso, però, la sanzione si applica solo alla stessa classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio.
Sanzioni GPS 2022. Schema
Riassumiamo, per comodità, le sanzioni previste per gli aspiranti docenti in caso di rinuncia, abbandono o rifiuto di un incarico di supplenza. Nonché i casi in cui è possibile o meno lasciare una supplenza in corso.
GaE e GPS:
- Mancata presentazione dell’istanza: esclusione dalle GaE/GPS/GI per l’anno scolastico 2022/23 per tutte le classi di concorso;
- Rinuncia o mancata presa di servizio: esclusione dalle GaE/GPS/GI per l’anno scolastico 2022/23 per tutte le classi di concorso;
- Abbandono del servizio: esclusione dalle GaE/GPS/GI per tutta la durata del biennio 2022/2024 per tutte le classi di concorso.
GI:
- Mancata risposta alla convocazione, rinuncia o mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione – Posto Comune: esclusione dalla specifica graduatoria per l’anno scolastico 2022/23 di posto comune/classe di concorso e nella specifica scuola e di sostegno (stesso ordine/grado), se presente nella relativa graduatoria della medesima scuola;
- Mancata risposta alla convocazione, rinuncia o mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione – Posto di Sostegno: esclusione dalla specifica graduatoria per l’anno scolastico 2022/23 di sostegno nella specifica scuola e di posto comune/classi di concorso (stesso ordine/grado), se presente nelle relative graduatorie della medesima scuola;
- Abbandono del servizio: esclusione dalla specifica graduatoria e da quella di tutte le altre scuole per tutta la durata del biennio 2022/2024 per tutte le classi di concorso/posti e per qualsiasi tipologia di supplenza.
Quando si può o non si può lasciare una supplenza in corso:
- Lasciare una supplenza dalle GaE/GPS per un’altra supplenza da GaE/GPS/GI: una volta accettata la supplenza, non è mai possibile;
- Lasciare una supplenza da GI per un’altra supplenza dalle GaE/GPS: è sempre possibile, indipendentemente dalle ore settimanali;
- Lasciare una supplenza breve da GI per un’altra supplenza breve da GI: non è mai possibile;
- Lasciare una supplenza breve da GI per un’altra supplenza fino al termine delle lezioni da GI: non è mai possibile;
- Lasciare una supplenza da GI di 10 giorni (scuola dell’infanzia e primaria) per un’altra supplenza più lunga da GI: non è mai possibile;
- Lasciare una supplenza breve da GI per un’altra supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche dalle GaE/GPS/GI: è sempre possibile.