Se è vero che le GPS sono state istituite con l’obiettivo di agevolare e velocizzare l’assegnazione delle cattedre scoperte, è altrettanto vero che nel recente passato il susseguirsi di un numero spropositato di rinunce ha determinato una serie intollerabile di disagi e di ritardi.
Un freno, in tal senso, è dato dalle sanzioni fissate dal Miur. In particolare, quelle contenute nell’ordinanza ministeriale n.112 del 06.05.2022 – che ha disciplinato l’ultimo aggiornamento GPS – sono state ulteriormente inasprite. E questo proprio al fine di scongiurare l’inopportuno balletto di rinunce che tanti problemi ha creato alla copertura delle cattedre vacanti.
D’altro canto, le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) sono il principale strumento per il conferimento degli incarichi a tempo determinato agli aspiranti docenti. Sia per quelle annuali (30 giugno) che per quelle fino al termine delle attività didattiche (31 agosto). Tuttavia, si ricorre ad esse solo dopo lo scorrimento delle GaE (Graduatorie ad esaurimento).
SOMMARIO
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L’inasprimento delle sanzioni per i casi di rinuncia, abbandono o rifiuto di una supplenza è direttamente riconducibile all’atteggiamento spesso irresponsabile dei docenti che di fatto “ostacolano” la copertura delle cattedre prive di insegnante.
Il processo di copertura dei posti vacanti è, del resto, un lavoro tutt’altro che agevole per gli Uffici scolastici provinciali (USP) costretti, per interminabili settimane, a scorrere le graduatorie GPS per fare in modo che ogni aula abbia il proprio docente.
Ecco perché si è deciso di arginare questo andazzo e di mettere un freno al balletto delle rinunce attraverso l’introduzione di sanzioni GPS sensibilmente inasprite rispetto a quelle precedentemente in vigore. Che prevedono conseguenze tutt’altro che trascurabili per gli aspiranti docenti che dicono “no” ad una supplenza.
Nello specifico, l’articolo 14 dell’ordinanza ministeriale n.112/2022, che ha disciplinato l’ultimo aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2022/2024, ha fissato tutta una serie di sanzioni per quanto concerne gli “effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro”.
GPS. Il balletto delle nomine
Le penalità previste per i docenti che rifiutano, abbandonano o rinunciano ad una supplenza variano in base alle graduatorie di appartenenza:
- Graduatorie ad esaurimento (GaE);
- Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS);
- Graduatorie d’Istituto (GI).
Abbiamo già avuto modo di rimarcare come lo scopo principale delle sanzioni GPS 2022 è quello di porre un freno al vergognoso “balletto” delle nomine che, in particolare negli ultimi anni, hanno reso molto complicato l’avvio dell’anno scolastico a causa delle numerose cattedre prive di docenti.
Durante l’anno scolastico 2021/2022, ad esempio, i casi di rinuncia registrati dopo la nomina sono stati davvero tantissimi, costringendo gli uffici scolastici territoriali a ricorrere ad un numero davvero spropositato di turni di nomina.
Una situazione davvero paradossale se si pensa alla grande fatica che molti aspiranti docenti hanno fatto (e, in molti casi, continuano a fare) per guadagnare punti preziosi utili a scalare la graduatoria. Tra master, corsi di perfezionamento, certificazioni informatiche e certificazioni linguistiche.
Sanzioni GPS. Rinunciare, abbandonare o rifiutare una supplenza
Come stabilito dall’OM 112/2022, in caso di rinuncia o mancata assunzione di servizio, l’aspirante docente perde la possibilità di conseguire supplenze sia dalle Graduatorie ad esaurimento (GaE) che dalle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).
Nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, anche sulla base delle Graduatorie di istituto (GI).
E questo per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.
L’abbandono del servizio comporta, invece, la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia dalle GaE che dalle GPS. Nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle GI, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
Sanzioni GPS. Casi particolari
Al di là di quanto appena precisato in merito alle sanzioni previste in caso di rinuncia, abbandono o rifiuto di una supplenza, l’ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, contempla anche alcuni casi particolari.
Non è, ad esempio, prevista alcuna sanzione per gli aspiranti docenti assunti per una supplenza da GI che lasciano l’incarico per accettare un’altra supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Un altro caso riguarda gli aspiranti docenti licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento. O che abbiano prodotto documenti falsi o, comunque, viziati da invalidità non sanabile e siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale. Gli stessi, infatti, verranno depennati da tutte le graduatorie (Gae, GPS e GI).
Sono, inoltre, esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle GI tutti gli aspiranti insegnanti dispensati dal servizio per il mancato superamento del periodo di prova, oppure per incapacità didattica. In questo caso, però, la sanzione si applica solo alla stessa classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio.
Sanzioni GPS. Schema riassuntivo
Riassumiamo, per comodità, le sanzioni previste per gli aspiranti docenti in caso di rinuncia, abbandono o rifiuto di un incarico di supplenza. Nonché i casi in cui è possibile o meno lasciare una supplenza in corso.
GaE e GPS:
- Mancata presentazione dell’istanza: esclusione dalle GaE/GPS/GI per l’anno scolastico 2022/23 per tutte le classi di concorso;
- Rinuncia o mancata presa di servizio: esclusione dalle GaE/GPS/GI per l’anno scolastico 2022/23 per tutte le classi di concorso;
- Abbandono del servizio: esclusione dalle GaE/GPS/GI per tutta la durata del biennio 2022/2024 per tutte le classi di concorso.
GI:
- Mancata risposta alla convocazione, rinuncia o mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione – Posto Comune: esclusione dalla specifica graduatoria per l’anno scolastico 2022/23 di posto comune/classe di concorso e nella specifica scuola e di sostegno (stesso ordine/grado), se presente nella relativa graduatoria della medesima scuola;
- Mancata risposta alla convocazione, rinuncia o mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione – Posto di Sostegno: esclusione dalla specifica graduatoria per l’anno scolastico 2022/23 di sostegno nella specifica scuola e di posto comune/classi di concorso (stesso ordine/grado), se presente nelle relative graduatorie della medesima scuola;
- Abbandono del servizio: esclusione dalla specifica graduatoria e da quella di tutte le altre scuole per tutta la durata del biennio 2022/2024 per tutte le classi di concorso/posti e per qualsiasi tipologia di supplenza.
Quando si può o non si può lasciare una supplenza in corso:
- Lasciare una supplenza dalle GaE/GPS per un’altra supplenza da GaE/GPS/GI: una volta accettata la supplenza, non è mai possibile;
- Lasciare una supplenza da GI per un’altra supplenza dalle GaE/GPS: è sempre possibile, indipendentemente dalle ore settimanali;
- Lasciare una supplenza breve da GI per un’altra supplenza breve da GI: non è mai possibile;
- Lasciare una supplenza breve da GI per un’altra supplenza fino al termine delle lezioni da GI: non è mai possibile;
- Lasciare una supplenza da GI di 10 giorni (scuola dell’infanzia e primaria) per un’altra supplenza più lunga da GI: non è mai possibile;
- Lasciare una supplenza breve da GI per un’altra supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche dalle GaE/GPS/GI: è sempre possibile.