Il Consiglio di Stato si è pronunciato su un tema controverso riguardante il punteggio attribuito al servizio militare nelle graduatorie del personale ATA. La sentenza n. 09864/2024 ha stabilito che il servizio di leva obbligatoria debba essere valutato in modo uniforme, indipendentemente dalla presenza di un rapporto di impiego con l’amministrazione scolastica, accogliendo il ricorso di alcuni candidati.
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SOMMARIO
ToggleLa controversia sul punteggio del servizio militare
La questione relativa al punteggio attribuito per il servizio militare è nata dalla procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA relativa al triennio scolastico 2021/2024.
Un decreto del Ministero dell’Istruzione del Marzo 2021 aveva previsto una disparità nel punteggio assegnato al servizio di leva: 6 punti per chi lo aveva svolto durante un rapporto di impiego con l’amministrazione scolastica; 0,60 punti per chi lo aveva effettuato in un momento diverso.
Questa differenziazione è stata contestata, in quanto ritenuta una violazione del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione. Secondo i ricorrenti, il servizio militare obbligatorio deve essere riconosciuto a tutti come titolo di servizio, senza penalizzazioni per chi non era impiegato nell’amministrazione scolastica durante il periodo di leva.
In primo grado, il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso, sostenendo che la normativa concorsuale sia legittima e coerente con l’articolo 52 della Costituzione, che tutela la posizione lavorativa del cittadino durante il servizio militare.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ribaltato questa decisione, accogliendo le ragioni dei ricorrenti.
La sentenza del Consiglio di Stato e il principio di uguaglianza
Nella sua pronuncia, il Consiglio di Stato ha stabilito che attribuire un punteggio differente al servizio militare a seconda della presenza di un rapporto di impiego viola il principio costituzionale di uguaglianza.
La sentenza richiama anche il Testo Unico sull’Istruzione (D.Lgs. 297/1994), che prevede la piena validità del servizio di leva “a tutti gli effetti”, senza specificare condizioni relative all’impiego.
Il Consiglio ha inoltre evidenziato che il Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. 66/2010) conferma che il periodo trascorso come militare di leva è da considerarsi pienamente valido ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici.
Alla luce di questi riferimenti normativi, il Consiglio di Stato ha giudicato illegittima la normativa che attribuiva punteggi diversi, annullando gli atti impugnati.
Le implicazioni della decisione
La sentenza rappresenta un importante precedente per la gestione delle graduatorie del personale ATA e, più in generale, per il riconoscimento del servizio militare come titolo di carriera.
L’amministrazione scolastica dovrà ora rivedere il punteggio attribuito ai ricorrenti, assegnando loro 6 punti, indipendentemente dal rapporto di impiego in essere durante il servizio di leva.
In definitiva, la pronuncia del Consiglio di Stato non solo annulla una disparità ritenuta discriminatoria, ma ribadisce il valore del servizio militare per i cittadini. Si tratta di un monito per le amministrazioni pubbliche affinché adottino criteri più equi e rispettosi dei diritti dei lavoratori e dei principi legislativi.