Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto numerose segnalazioni di docenti – vincitori del Concorso straordinario ter (DDG 2575) – in procinto di conseguire l’abilitazione all’insegnamento che affermano di attendere un trattamento equo in relazione all’anno di prova. “Tuttavia – scrivono – a causa della Nota MIUR n. 202382 del 26 novembre 2024, questa equità non è garantita, creando una disparità di trattamento che incide negativamente su di noi”.
Concorso straordinario ter: la lettera dei docenti esclusi
“La presente per segnalare l’incoerenza e la disparità di trattamento che causa la disposizione contenuta nella recente Nota MIUR n. 202382 del 26 novembre 2024, che indica: “A norma dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i docenti assunti con contratto a tempo determinato su posto comune nella scuola secondaria, in quanto vincitori del concorso bandito con DDG 2575 del 6 dicembre 2023 privi di abilitazione all’atto dell’assunzione, svolgeranno il periodo di prova e formazione dell’anno scolastico 2025/2026 a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato, previo conseguimento dell’abilitazione stessa”.
Ciò determina che soggetti vincitori del medesimo concorso DDG 2575 e frequentanti il medesimo percorso abilitante a.s. 2023/24 possano svolgere l’anno di prova nel corrente a.s. solo in funzione della data in cui gli USR avviano la fase II della procedura informatizzata di immissioni in ruolo in cui è necessario dichiarare se si possiede l’abilitazione, senza riserva e senza tener conto della nota MIUR n.9171 con la quale gli stessi percorsi abilitanti sono stati prorogati con conclusione entro novembre/dicembre 2024.
Questo, paradossalmente, favorisce i vincitori inseriti nelle GM pubblicate tardivamente rispetto ai primi, o addirittura coloro i quali non sono risultati vincitori e vengono successivamente chiamati in ruolo a causa delle rinunce, a discapito di chi si è classificato da subito nella Graduatoria di merito e ha rispettato i tempi e le procedure di immissione in ruolo avviate dagli USR.
Ne conseguono disequilibri importanti a parità di requisiti: il posticipo dell’anno di prova di un anno scolastico; un ulteriore anno di servizio, quindi, nella sede assegnata che si aggiunge ai tre anni di vincolo senza possibilità alcuna di mobilità; il rinvio immotivato di ben un anno dell’attivazione del contratto a tempo indeterminato finalizzato al ruolo pur avendo adempiuto a tutti i requisiti conseguiti a norma di legge.
Si ricorda, infatti, che tali percorsi abilitanti, secondo il DPCM 9 agosto 2023 art. 14 avrebbero dovuto concludersi tra febbraio e maggio 2024, ma sono stati prorogati dalla Nota MUR 9171 con termine a novembre/dicembre 2024. Così come si ricorda che le assunzioni da graduatoria di merito sono state prorogate fino al 31 dicembre 2024 con il DL 71/2024.
E si ricorda altresì che l’art. 13.2 del D.lgs. 59/2017 indica ‘’Conseguita l’abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo”.
Ne consegue che i vincitori possono essere immessi in ruolo fino a dicembre 2024; possono abilitarsi fino a dicembre 2024 e conseguita questa sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti all’anno di prova.
Eppure, a causa di tale disposizione recente inserita nella Nota MIUR n. 202382 del 26 novembre 2024, ci ritroviamo fra colleghi a frequentare lo stesso percorso abilitante e ad aver vinto lo stesso concorso, ma a non ricevere lo stesso trattamento, ingiustificatamente.
La disparità di trattamento non trova giustificazione in alcuna norma e risulta in conflitto con l’art. 3 della Costituzione che sancisce il principio di uguaglianza, imponendo la parità di trattamento tra situazioni omogenee.
Alla luce di quanto sopra esposto, chiediamo pari trattamento a parità di requisiti: ovvero che tutti i vincitori di concorso DDG 2575 immessi in ruolo entro dicembre 2024 come indicato dal DL n.71/2024, che conseguono l’abilitazione entro novembre/dicembre 2024 come indicato nella Nota MIUR n.9171, siano assunti a tempo indeterminato e sottoposti all’anno di prova come definito nel Dlgs 59/2017 art 13.2.”