Le norme per i docenti neoassunti prevedono un vincolo triennale di permanenza nella scuola di prima assegnazione. Per i vincitori di concorso non ancora abilitati, però, tale periodo si estende di un ulteriore anno necessario a completare il percorso di abilitazione.
Tempistiche delle immissioni e Graduatorie interessate
Le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2023/2024 potranno essere effettuate fino al 31 dicembre, come previsto dal Decreto Legge 71/2024. E, soprattutto, si attingerà dalle Graduatorie di Merito (GM) pubblicate entro il 10 dicembre.
Le GM coinvolte comprendono, nello specifico, il concorso PNRR 2023 (il cosiddetto Concorso straordinario ter) per la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria.
E se per la scuola dell’Infanzia e Primaria tutti i vincitori risultano già abilitati, non così per la scuola Secondaria. In quest’ultimo caso, infatti, l’accesso alla procedura concorsuale era consentito anche agli aspiranti docenti non abilitati, purché in possesso di specifici requisiti quali una laurea accompagnata da almeno tre anni di servizio o 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
Percorso per i vincitori non abilitati della scuola Secondaria
I candidati non abilitati che vincono il concorso per la scuola Secondaria seguono un iter differente rispetto ai colleghi abilitati:
- Contratto a tempo determinato: l’assunzione iniziale avviene con un contratto fino al 31 agosto;
- Formazione e abilitazione: durante questo anno, i docenti completano il percorso abilitante universitario, conseguendo 30 o 36 CFU/CFA, a seconda dei titoli di accesso;
- Assunzione definitiva: al termine del percorso abilitante, si passa all’assunzione a tempo indeterminato, con avvio del periodo di formazione e prova.
Il vincolo triennale: regole e deroghe
Il periodo di vincolo triennale decorre dall’immissione in ruolo a tempo indeterminato e include l’anno di prova. I docenti non abilitati, però, devono aggiungere a questo periodo l’anno a tempo determinato necessario per conseguire l’abilitazione.
Di fatto, il vincolo complessivo per questa categoria di insegnanti comporta un impegno più lungo e ammonta a quattro anni.
Come previsto dall’art. 13 del D.lgs. 59/2017, il vincolo si applica al docente presso la scuola in cui ha svolto l’anno di prova, con alcune eccezioni. Sono esentati dal vincolo i docenti che si trovano in situazioni di sovrannumero o esubero, o che beneficiano delle tutele previste dalla legge 104/92 per disabilità personali o familiari, purché queste circostanze si manifestino dopo la presentazione della domanda di concorso.
Mobilità e supplenze: le possibilità durante il vincolo
Nonostante il vincolo, i docenti possono richiedere l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione all’interno della provincia di titolarità, purché sussistano le condizioni previste.
Inoltre, è possibile accettare supplenze annuali (fino al 30 giugno o al 31 agosto) per diverse classi di concorso o tipologie di posto, previa conclusione dell’anno di prova.