Dopo la mobilità volontaria si applica il vincolo triennale. Alle condizioni previste nel CCNI il vincolo triennale si applica sia alla mobilità territoriale e sia alla mobilità professionale.
Con la mobilità 2019/2020 è stato introdotto il vincolo triennale in seguito a mobilità volontaria. Questo vincolo è inserito nel CCNI e sembrava superato dal DL 36/2022, ma il Ministero lo ripropone. Infatti, il CCNI 2022 ha confermato tale vincolo che è stato, poi, ribadito dall’ordinanza ministeriale n.36 del 1/03/2023, che riguarda la mobilità la mobilità 2023/24.
Si tratta di un vincolo temporale che obbliga il docente a rimanere nella scuola di titolarità ottenuta dopo il movimento volontario, per almeno un triennio. Quindi, il docente per i successivi tre anni non potrà partecipare alle relative mobilità.
SOMMARIO
ToggleI vincoli per la mobilità
In realtà ci sono tre vincoli per la mobilità dei docenti. Incluso il vincolo triennale previsto dal Decreto Legge 36/2022 che si applica a tutti i neoimmessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023.
I docenti neoassunti nel 2022/2023 con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2021 non sono soggetti a tale vincolo.
Poi, ci sono altri due vincoli, uno previsto dal CCNL 2018 e l’altro dal Decreto Sostegni BIS (73/2021), che si applicano in determinate situazioni.
I docenti neoassunti o trasferiti su posto di sostegno hanno l’obbligo di rimanere su tale tipologia di posto per almeno un quinquennio.
Quando si applica il vincolo triennale alla mobilità
Coloro i quali ottengono il trasferimento richiesto su una scuola specifica indicata tramite preferenza analitica, saranno sottoposti a vincolo triennale. Cosa che si attua sia con la mobilità territoriale e sia con la mobilità professionale.
In caso ci sia una preferenza sintetica nel comune, tale vincolo scatta soltanto nel caso si tratti del comune di titolarità. In questo caso, i movimenti coinvolti saranno i passaggi di cattedra e di ruolo e i trasferimenti su altra tipologia di posto.
Vincolo triennale dopo mobilità interprovinciale, quando si applica
La mobilità interprovinciale è sempre volontaria, il vincolo triennale si applica a partire dalla mobilità 2022/2023, in seguito al movimento ottenuto su qualsiasi preferenza territoriale, analitica o sintetica che sia.
Per garantire che gli studenti abbiano la possibilità di continuare il loro percorso di studio con gli stessi insegnanti, i docenti possono chiedere di essere trasferiti in un’altra scuola solo dopo aver lavorato per almeno tre anni nella loro attuale scuola e solo se hanno già ottenuto un posto come titolari in una scuola della provincia dove vogliono andare.
Il vincolo triennale nella scuola di titolarità che si ottiene in seguito alla mobilità volontaria non si applica ai docenti beneficiare delle precedenze previste nell’articolo 13 comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII del CCNI. Infatti, nel caso in cui si sia ottenuta la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove è applicata la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o alla domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa.