Concorso straordinario bis, abilitazione e rinuncia

Concorso straordinario bis abilitazione

I vincitori del concorso straordinario bis conseguono l’abilitazione all’atto della conferma in ruolo.

Infatti, essi dopo il concorso hanno dovuto superare un percorso universitario e un anno di prova. Al termine di questi percorsi si ottiene la conferma in ruolo e, di conseguenza, anche l’abilitazione.

Perciò, nel momento in cui si consegue l’abilitazione si è già assunti in ruolo. 

In molti si chiedono se l’eventuale rinuncia al ruolo faccia, in qualche modo, perdere l’abilitazione conseguita. La risposta più ovvia a questa domanda sembra essere di no. Un’eventuale rinuncia al ruolo non farebbe dimenticare al candidato le competenze acquisite necessarie al conseguimento del titolo.

Concorso straordinario bis e abilitazione

Il concorso straordinario bis, fa parte della procedura straordinaria prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022. Tale procedura è finalizzata a coprire i posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado residui dalle immissioni in ruolo ordinarie e dalle assunzioni straordinarie da GPS.

I docenti vincitori del concorso straordinario bis, dopo l’anno di formazione e prova, saranno immessi in ruolo. E conseguono l’abilitazione all’insegnamento per una determinata classe di concorso. 

Una volta vinto il concorso, gli aspiranti:

  • sono stati nominati nell’anno scolastico 2022/2023, a tempo determinato;
  • hanno svolto, nel suddetto anno scolastico, un percorso di formazione universitario completo di prova conclusiva e anno di prova;
  • una volta superati anno di prova e prova conclusiva, saranno immessi e confermati in ruolo nell’anno scolastico 2023/2024, a partire dal 1° settembre 2023.

Inoltre, i docenti assunti tramite il concorso straordinario bis saranno cancellati dalle tutte graduatorie. Tranne dalle Graduatorie di Merito di concorsi ordinari per altre classi di concorso o procedure diverse da quella di immissione in ruolo.

Inoltre, se un docente vincitore del concorso straordinario bis è successivamente assunto tramite un concorso ordinario per una classe di concorso diversa, mantiene comunque l’abilitazione e può accettare il nuovo ruolo senza pregiudicare la sua abilitazione che è solo una questione formale determinata dall’assunzione a tempo indeterminato.

Precisazioni in merito ai termini del concorso straordinario bis e abilitazione

Nel caso in cui il docente dovesse rinunciare al ruolo, l’abilitazione all’insegnamento viene mantenuta. In questo caso il docente potrebbe iscriversi nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della propria provincia, sperando, così, di poter ottenere un incarico vicino al proprio luogo di residenza.

Ovviamente, essendo le Graduatorie di Merito del suddetto concorso ancora Work In Progress, molti insegnanti dovranno optare per gli elenchi aggiuntivi, almeno per il corrente anno scolastico.

Bisogna sottolineare che:

  • in caso il periodo di prova riceva una valutazione negativa, gli aspiranti possono ripeterlo solo una volta. Mentre, se la prova conclusiva del percorso universitario non si supera, si decade dalla procedura, perciò il contratto non può trasformarsi a tempo indeterminato. Tuttavia il servizio prestato sarà comunque conteggiato come incarico a tempo determinato;
  • non tutte le procedure si sono concluse in tempo utile. Motivo per cui, non tutti gli aspiranti sono assunti a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/2023 a causa dell’impossibilità di raggiungere i famigerati 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell’anno di prova;
  • i suddetti aspiranti potranno intraprendere il percorso nel prossimo anno scolastico;
  • i docenti di ruolo possono mantenere il contratto a tempo indeterminato e accettare l’assunzione a tempo determinato, finalizzata al ruolo, usufruendo dell’articolo 36 del CCNL 2007.

Quindi, non c’è alcun dubbio riguardo il fatto che l’abilitazione da concorso straordinario bis si consegue all’atto della conferma in ruolo.

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