Il prossimo Concorso straordinario ter 2023 sta suscitando diverse domande tra gli aspiranti docenti, soprattutto per quanto riguarda il vincolo triennale per i neoassunti dal 2024. E le possibilità a loro disposizione durante questo periodo di blocco.
Ricordiamo che, l’11 dicembre scorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso pubblico il bando di concorso. Coloro che intendono partecipare, possono presentare istanza fino alle ore 23.59 del 9 gennaio 2024.
La compilazione della domanda può avvenire soltanto in modalità telematica, tramite il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per presentare l’istanza, occorre essere in possesso dello SPID o della Carta d’Identità Elettronica.
Qui, la nostra GUIDA alla compilazione dell’istanza di partecipazione al Concorso
Detto ciò, in questo articolo, esamineremo attentamente le disposizioni normative e forniremo chiarimenti su cosa è consentito e cosa non lo è durante i tre anni di vincolo.
Il vincolo triennale per i neoassunti dal 2024
Il vincolo triennale per i neoassunti dal 2024 è regolamentato dall’articolo 399, comma 3 del Decreto Legislativo 297/94. Come modificato dal Decreto Legge 44/2023 (convertito in Legge 74/2023).
Questa disposizione si applica ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria e secondaria di I e II grado. Gli stessi devono essere destinatari di nomina a tempo indeterminato su qualsiasi tipo di posto a partire dall’anno scolastico 2023/2024.
In pratica, significa che i docenti neoassunti sono vincolati alla loro istituzione scolastica per almeno tre anni. Inclusi il periodo di prova e il tempo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione.
Tuttavia, ci sono alcune eccezioni. Il vincolo triennale non si applica, infatti, nei casi di soprannumero o esubero e nel caso di docenti con grave disabilità o che forniscano assistenza ad un soggetto con questo tipo di problematica, in qualità di caregiver.
A condizione che questa situazione si verifichi dopo il termine della presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso. Inoltre, durante i tre anni di vincolo, i neoassunti hanno alcune opzioni.
Cos’è consentito e cosa è vietato durante lo stop dei tre anni
Nel corso dei tre anni di blocco, i neoassunti possono:
- Presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nella provincia di titolarità: se desiderano spostarsi all’interno della stessa provincia in cui sono stati assunti, è possibile presentare domanda per essere assegnati provvisoriamente a un’altra scuola;
- Accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità: dopo aver superato il periodo di prova, i docenti possono accettare supplenze temporanee in altre CdC o tipologie di posti per cui sono qualificati.
Durante lo stesso periodo, invece, ci sono alcune restrizioni da tenere presente:
- Non è possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione interprovinciale: i docenti non possono richiedere un trasferimento in un’altra provincia durante questi tre anni.
- Non è consentito presentare domanda di mobilità (trasferimento e passaggio) sia provinciale che interprovinciale: durante il vincolo triennale, i docenti non possono richiedere né trasferimenti all’interno della stessa provincia, né spostamenti in altre province.
Criticità e positività del vincolo triennale
In sintesi, il vincolo triennale per i neoassunti dal 2024 rappresenta una fase importante. È essenziale comprendere le regole e le opportunità offerte durante questo periodo.
Fra le note positive, annoveriamo la possibilità di assegnazione provvisoria e accettazione di supplenze. Ciò rende più flessibile l’esperienza dei neoassunti.
Tra le criticità, invece, osserviamo in primis l’immobilità provinciale e interprovinciale. L’aspetto negativo maggiore, però, risiede nel fatto che i vincitori senza abilitazione vedranno esteso il periodo di vincolo triennale a quattro anni.
Ciò perché, inizialmente, i docenti verranno assunti a tempo determinato e durante questo periodo avranno l’opportunità di conseguire l’abilitazione. Non dimentichiamo, infatti che il Concorso straordinario non è abilitante.
Il Concorso straordinario ter 2023 non fornisce abilitazione
Come appena detto, il Concorso straordinario non dona abilitazione, per cui i vincitori dovranno seguire dei percorsi atti a ciò offerti dalle Università. Ne esistono diversi:
- 60 CFU essenziali da inizio 2025, poiché, da quel momento, l’abilitazione sarà requisito d’accesso imprescindibile per partecipare ai concorsi;
- 30 CFU: destinati a docenti già abilitati o specializzati in un’altra classe di concorso o grado di istruzione;
- 30 CFU, riservati a docenti con 3 anni di servizio nelle scuole statali o paritarie, di cui almeno 1 nella specifica cdc, e a coloro che hanno superato la prova del concorso “straordinario bis”;
- 30 CFU, per i neolaureati o per coloro che non hanno ottenuto i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 (validi per l’accesso ai concorsi fino alla fine del 2024), con ulteriori crediti da integrare in caso di vittoria in un concorso;
- 30 o 36 CFU, per coloro che si candidano ai concorsi senza essere già abilitati.
Nell’ultimo caso, sono previste tre ulteriori tipologie di percorsi post-concorso:
- da 30 CFU per chi si candida con il titolo di accesso + 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni nella scuola statale, di cui almeno 1 nella specifica cdc per la quale si partecipa;
- da 30 CFU per chi prende parte al concorso con solo 30 CFU;
- da 36 CFU per chi si candida con il titolo di accesso + 24 CFU, ottenuti entro il 31 ottobre 2022.
Soltanto dopo aver frequentato questi percorsi, i docenti verranno assunti in ruolo e dovranno superare l’anno di prova. Quindi, il periodo di blocco si estenderà, praticamente, a quattro anni per questi concorsisti.
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Bando Concorso Straordinario ter 2023 scuola dell’infanzia e primaria
Bando Concorso Straordinario ter 2023 scuola secondaria
Decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023
Decreto ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023


