L’11 dicembre sono stati finalmente pubblicati i bandi del nuovo Concorso Straordinario ter annunciato il 6 Aprile scorso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e inserito nel Decreto PA 2023. Lo stesso punterà, di fatto, alla stabilizzazione di 44.654 docenti precari. Infatti, sebbene i bandi parlino solo di 30.216 posti disponibili, il 20 dicembre è stato poi pubblicato il DPCM che autorizza ulteriori 14.438 posti.
Inizialmente previsti entro giugno (in modo da permettere le assunzioni in ruolo già da settembre e, quindi, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico 2023/2024), i bandi interesseranno le scuole di ogni ordine e grado. Mentre le relative immissioni in ruolo dei vincitori slitteranno all’anno scolastico 2024-2025.
Il Concorso rappresenta una grande opportunità per tutti gli aspiranti docenti che aspettano da tempo una cattedra a tempo indeterminato. E si pone anche l’obiettivo di rispondere, almeno in parte, alla carenza strutturale di insegnanti di ruolo. Che tanti problemi crea ogni anno alla scuola italiana, compromettendo – in maniera determinante – la continuità didattica.
SOMMARIO
Toggle- Perché un Concorso Straordinario ter?
- Le tappe principali del Concorso Straordinario ter 2023
- Concorso Straordinario 2023: il bando
- Requisiti del Concorso Straordinario ter
- Concorso straordinario ter 2023: quante sono le prove d’esame previste?
- Prova scritta Concorso straordinario ter 2023: il programma
- Quanti sono i posti disponibili?
- Quali scuole riguarderà il Concorso Straordinario?
- Regolamento del Concorso Straordinario ter 2023
- Le assunzioni dei vincitori
- Concorso Straordinario ter: le procedure di assunzione
- Gli obiettivi del Concorso Straordinario 2023
- Le finalità del Concorso
Perché un Concorso Straordinario ter?
La decisione di ricorrere ad un Concorso Straordinario rientra nell’ambito dei progetti contenuti all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nello specifico, l’obiettivo previsto è quello di raggiungere le 70.000 immissioni in ruolo. Obiettivo inizialmente fissato al 31 dicembre 2024, ma che dopo la proroga concessa da Bruxelles è slittato a giugno 2026.
Lo stesso PNRR ha, infatti, impresso un’importante svolta al sistema di reclutamento dei docenti. Tant’è che nel 2024 sono previsti ulteriori procedure concorsuali ordinarie per completare il piano di assunzioni fissato.
Ad ogni modo, grazie al Concorso Straordinario 2023 che punta all’immissione in ruolo di ben 44.654 docenti a tempo indeterminato, verrà raggiunta quasi la metà dell’obiettivo posto dal PNRR.
Le tappe principali del Concorso Straordinario ter 2023
- 6 aprile: il MIM annuncia l’intenzione di bandire un concorso a cattedra destinato ai docenti con 3 anni di servizio o in possesso dei 24 CFU;
- 9 settembre: pubblicazione del decreto 3 agosto 2023 nella Gazzetta Ufficiale n. 211 con il quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, hanno autorizzato il MIM ad avviare l’iter relativo al Concorso Straordinario ter 2023. Autorizzando 30.216 posti così ripartiti: 21.101 su posto comune e 9.115 su posto di sostegno.
- 25 ottobre: il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, avvia le attività di censimento e collaudo delle aule informatizzate – che si sarebbero dovute chiudere il 10 novembre, ma che sono poi state prorogate fino al 20 – per l’espletamento delle procedure concorsuali.
- 26 ottobre: il governo incassa il fondamentale via libera della Commissione Europea e il capo del dicastero di viale Trastevere firma i decreti che dettano le regole per lo svolgimento dei prossimi concorsi per il reclutamento dei docenti nelle scuole di ogni ordine e grado.
- 15 Novembre: durante l’informativa sindacale il MIM illustra il bando del Concorso e conferma che è in dirittura d’arrivo l’autorizzazione del MEF per ulteriori 14.438 posti, per un totale di 44.654 cattedre disponibili per i vincitori della procedura concorsuale.
- 29 Novembre: pubblicazione dei decreti ministeriali n. 205 e n. 206 del 26 ottobre 2023 che fungeranno anche da Regolamento del concorso.
- 11 Dicembre: pubblicazione dei bandi per la scuola dell’Infanzia e Primaria e per la scuola Secondaria di primo e secondo grado.
- 20 Dicembre: pubblicazione del DPCM con il quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, integrano l’autorizzazione rilasciata con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023 all’avvio delle procedure concorsuali per ulteriori n. 14.438 posti.
Concorso Straordinario 2023: il bando
Il Ministero dell’Istruzione del Merito si è limitato ad annunciare, attraverso due comunicati stampa, l’imminente avvio, in attuazione del PNRR, di “una procedura concorsuale per gli insegnanti che abbiano maturato 36 mesi di servizio o siano in possesso dei 24 crediti formativi universitari”.
Tutto qui. Nessun ulteriore dettaglio. Neanche in merito alla tempistica.
A fornire alcuni indizi ci ha, però, pensato il Ministro Valditara che, nel corso di un’intervista, ha parlato di 35.000 assunzioni da completare entro l’estate per le immissioni in ruolo a settembre, in tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico (2023/2024). Proposito che, tuttavia, come abbiamo già evidenziato, è slittato all’anno scolastico 2024-2025.
Con il bando finalmente pubblicato l’11 dicembre, le prove d’esame si svolgeranno presumibilmente a partire da febbraio 2024. Mentre per le assunzioni dei vincitori bisognerà aspettare il prossimo anno scolastico.
L’assunzione di 44.654 nuovi insegnanti avrà effetti benefici sia sulla carenza di docenti che sulla continuità didattica. Contribuendo, inoltre, ad arginare anche la faticosa precarietà di numerosi aspiranti docenti.
Requisiti del Concorso Straordinario ter
Il Concorso Straordinario ter 2023 è riservato agli aspiranti docenti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni – di cui almeno uno specifico nella classe di concorso per cui ci si candida. O che abbiano conseguito i 24 CFU del previgente ordinamento.
I due requisiti sono, pertanto, indipendenti e non sarà per forza necessario aver svolto 3 anni di servizio: sarà, piuttosto, sufficiente anche il solo possesso dei 24 Crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche.
In sintesi, potranno partecipare al Concorso Straordinario:
- i docenti con almeno 3 anni di servizio (di cui almeno uno specifico nella classe di concorso per cui ci si candida) negli ultimi 5 anni esclusivamente presso le scuole statali;
- coloro che hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022.
Ai candidati, tuttavia, sarà richiesto anche il possesso di uno dei seguenti titoli:
Scuola dell’Infanzia e Primaria:
- laurea abilitante in Scienze della formazione primaria;
- diploma di abilitazione magistrale o diploma sperimentale a indirizzo linguistico (conseguito entro il 2001/2002).
- titolo di specializzazione sul sostegno.
Scuola Secondaria di primo e secondo grado:
- laurea di accesso alla classe di concorso;
- oppure diploma per ITP;
- oppure il titolo di specializzazione (anche con riserva in attesa di riconoscimento) per i posti di sostegno.
Concorso straordinario ter 2023: quante sono le prove d’esame previste?
Il concorso straordinario ter 2023 sarà svolto in forma semplificata. Ad ogni modo, sebbene in un primo momento si fosse fatta largo l’ipotesi di un’unica prova orale – sulla scia del Concorso straordinario bis – le prove d’esame saranno due: una scritta ed una orale. Non ci sarà, pertanto, nessuna prova preselettiva.
La prova scritta
La prova scritta (computer based) avrà una durata complessiva di 100 minuti. E terrà conto di eventuali tempi supplementari e dell’uso di strumenti ausiliari in conformità con la legge n. 104 del 5 febbraio 1992. Nonché con il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021 e con le disposizioni dell’articolo 3 dello stesso decreto. E sarà unica sia per il posto comune che per il posto di sostegno.
La stessa è composta da 50 quesiti volti a valutare le conoscenze e le competenze dei candidati in ambito pedagogico, psicopedagogico, didattico-metodologico, lingua inglese B2 e competenze digitali.
Nello specifico, i quesiti saranno così strutturati:
- 10 quesiti di ambito pedagogico;
- 15 quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione;
- 15 quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione.
- 5 quesiti in ambito linguistico (Inglese B2);
- 5 quesiti in ambito digitale.
Ciascuno dei quesiti – che verranno somministrati ai candidati in ordine assolutamente casuale – è seguito da quattro possibili risposte, di cui una sola corretta.
Per superare la prova bisogna ottenere un punteggio di almeno 70/100.
La prova orale
La prova orale per i posti comuni mira a valutare principalmente le conoscenze e le competenze dei candidati nella disciplina della classe di concorso a cui partecipano. Nonché le competenze didattiche generali e la capacità di progettare attività didattiche efficaci. Incluso l’utilizzo delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali per raggiungere gli obiettivi stabiliti dai programmi scolastici vigenti.
Durante la prova orale verrà, inoltre, svolto un apposito test didattico specifico, che consiste in una lezione simulata.
La prova orale per i posti di sostegno valuta la competenza del candidato nelle attività di supporto agli studenti con disabilità. Finalizzate alla creazione di ambienti di apprendimento inclusivi e alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle diverse potenzialità e tipologie di disabilità.
Anche in questo caso, durante la prova orale viene svolto un apposito test didattico specifico, che consiste in una lezione simulata.
La durata massima complessiva della prova orale è di 45 minuti, durante i quali vengono valutate le competenze e le conoscenze dei candidati. Nonché la loro capacità di applicare strategie didattiche adeguate alle esigenze degli studenti.
Prova scritta Concorso straordinario ter 2023: il programma
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) – già impegnato nelle attività di censimento e collaudo delle aule informatizzate e finalmente alle prese con l’assegnazione, anche a titolo oneroso, a una o più università o consorzi universitari ovvero enti pubblici di ricerca nonché al Formez PA della fornitura dei quesiti della prova scritta – ha intanto ufficializzato i programmi della prova scritta del Concorso Straordinario ter 2023.
Programma scuola dell’Infanzia e Primaria
Come previsto dall’Allegato A del decreto ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023, i candidati ai concorsi per posti di insegnamento nella scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria, nonché per i posti di sostegno agli alunni con disabilità, devono essere in possesso dei seguenti requisiti culturali e professionali correlati al posto specifico:
- sicuro dominio dei contenuti dei sistemi simbolico-culturali, con riferimento ai campi di esperienza e alle discipline di insegnamento, e ai loro fondamenti epistemologici, come individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, al fine di realizzare una efficace mediazione metodologico-didattica e una sicura progettazione curricolare e interdisciplinare e di adottare opportuni strumenti di osservazione, documentazione, verifica e valutazione degli alunni, nonché idonee strategie per il miglioramento continuo dei percorsi messi in atto;
- conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo tipico e atipico dell’età evolutiva, della psicologia dell’apprendimento scolastico e della psicologia dell’educazione, conoscenze pedagogico-didattiche e competenze sociali finalizzate all’attivazione di una positiva relazione educativa, in stretto coordinamento con gli altri docenti che operano nella classe, nella sezione, nel plesso scolastico e con l’intera comunità professionale della scuola, anche realizzando esperienze di continuità orizzontale e verticale. In particolare, ai candidati si richiede la conoscenza, in linea generale, delle principali teorie sull’apprendimento e lo sviluppo in età evolutiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comportamentismo, cognitivismo, strutturalismo, costruttivismo, socio-costruttivismo, psicologia della forma o Gestalt, teorie della personalità, teoria dell’apprendimento sociale, ai fini di una scelta e di un impiego consapevoli in ambito didattico;
- conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all’attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata, coerente con i bisogni formativi dei singoli alunni, con particolare attenzione all’obiettivo dell’inclusione scolastica, all’orientamento e alla valorizzazione dei talenti;
- competenze digitali inerenti all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali per potenziare la qualità dell’apprendimento;
- conoscenza dei principi dell’autovalutazione di istituto, con particolare riguardo all’area del miglioramento del sistema scolastico;
- conoscenza della legislazione e della normativa scolastica, con riguardo a:
a. Costituzione della Repubblica italiana;
b. Legge 107/2015;
c. autonomia scolastica, con riferimento, in particolare, al D.P.R 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
d. ordinamenti didattici del sistema integrato di educazione e istruzione da zero a sei anni e del primo ciclo di istruzione:
– D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”;
– D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni”;
– D.M. 22 novembre 2021, n. 334, “Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei”;
– D.M. 16 novembre 2012, n. 254, “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” e “Nuovi scenari”, 2018;
– D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”;
– O.M. 4 dicembre 2020, n. 172, “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria” e allegate Linee guida;
– D.M 8 febbraio 2021, n. 5, “Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistemanazionale di istruzione”;
– Legge 20 agosto 2019, n. 92, “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”;
– D.M. 22 giugno 2020, n. 35, “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”;
– D.M. 3 ottobre 2017, n. 742, “Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione”;
e. governance delle istituzioni scolastiche (Testo Unico, Titolo I capo I);
f. stato giuridico del docente, contratto di lavoro, disciplina del periodo di formazione e di prova (CCNL vigente; D.M. 16 agosto 2022, n. 226, relativo all’anno di formazione e prova per docenti neoassunti);
g. compiti e finalità di INVALSI e INDIRE;
h. il sistema nazionale di valutazione (D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”);
i. normativa generale per l’inclusione degli alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e con altri bisogni educativi speciali (BES):
– Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” (articoli di interesse);
– D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66, “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità” e D.lgs. 7 agosto 2019, n. 96, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”;
– Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità”;
– Legge 8 ottobre 20l0, n. 170, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
– “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” allegate al D.M. 12 luglio 2011, n. 5669;
– Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica (D.M. 27 dicembre 2012);
– Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (nota MIUR prot. n. 4233 del 19 febbraio 2014), Orientamenti interculturali idee e proposte per l’integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori (nota Ministero dell’istruzione marzo 2022);
– Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati (nota prot. n. 5 del 28 marzo 2023);
– Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, prot. Gab. n. 18 del 13 gennaio 2021;
- conoscenza dei seguenti documenti europei in materia educativa:
– Organizzazione delle Nazioni Unite;
– Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 25 settembre 2015 Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile;
– Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018;
– Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030);
– Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea relativa ai sistemi di educazione e cura di alta qualità della prima infanzia del 22 maggio 2019.
Programma scuola Secondaria di primo e secondo grado
Come previsto dall’Allegato A del decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, i candidati ai concorsi per posti di insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune o di sostegno, devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti culturali e professionali correlati al posto specifico:
- sicuro dominio dei contenuti delle discipline di insegnamento e dei loro fondamenti epistemologici, come individuati dalle Indicazioni nazionali e dalle Linee guida vigenti, al fine di realizzare un’efficace mediazione metodologico-didattica e una solida progettazione curricolare e interdisciplinare e di adottare opportuni strumenti di osservazione, verifica e valutazione degli alunni, nonché idonee strategie per il miglioramento continuo dei percorsi messi in atto;
- conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo tipico e atipico, della psicologia dell’apprendimento scolastico e della psicologia dell’educazione, conoscenze pedagogico-didattiche e competenze sociali finalizzate all’attivazione di una positiva relazione educativa, in stretto coordinamento con gli altri docenti che operano nella classe, nel plesso scolastico e con l’intera comunità professionale della scuola, anche realizzando esperienze di continuità orizzontale e verticale. In particolare, ai candidati si richiede la conoscenza, in linea generale, delle principali teorie sullo sviluppo in età evolutiva, con particolare riferimento all’età preadolescenziale e adolescenziale, e sull’apprendimento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comportamentismo, cognitivismo, strutturalismo, costruttivismo, socio-costruttivismo, psicologia della forma o Gestalt, teorie della personalità, teoria dell’apprendimento sociale, ai fini di una scelta e di un impiego consapevoli in ambito didattico;
- conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all’attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata, coerente con i bisogni formativi dei singoli studenti, con particolare attenzione all’inclusione scolastica, all’orientamento e alla valorizzazione dei talenti;
- padronanza delle competenze digitali inerenti all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali per potenziare la qualità dell’apprendimento;
- conoscenza dei principi dell’autovalutazione di istituto, con particolare riguardo all’area del miglioramento del sistema scolastico;
- conoscenza della legislazione e della normativa scolastica, con riguardo a:
a. Costituzione della Repubblica italiana;
b. Legge 13 luglio 2015, n. 107;
c. autonomia scolastica, con riferimento, in particolare, al D.P.R 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
d. ordinamenti didattici del primo e del secondo ciclo di istruzione:
- D.lgs. 15 aprile 2005, n. 76, “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53”;
- D.M. 22 agosto 2007, n. 139, “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296”;
- D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- D.M. 16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89” e “Nuovi scenari”, 2018; D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61, “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e le relative Linee Guida;
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” e le relative Linee Guida;
- D.P.R.15 marzo 2010, n. 89, “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” e le relative Indicazioni Nazionali;
- D.P.R. 5 marzo 2013, n. 52 “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”;
- D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”;
- D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; o D.M. 3 ottobre 2017, n. 741, “Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione”; o D.M. 3 ottobre 2017, n. 742, “Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione”;
- D.M. 8 febbraio 2021, n. 5, “Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione”;
- Legge 20 agosto 2019, n. 92, “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”; o D.M. 22 giugno 2020, n. 35, Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica;
- D.M. 22 dicembre 2022, n. 328, “Linee guida per l’orientamento” e. governance delle istituzioni scolastiche (D.lgs. n. 297 del 1994, Titolo I, capo I); f. stato giuridico del docente, contratto di lavoro, disciplina del periodo di formazione e di prova (CCNL vigente; D.M. 16 agosto 2022, n. 226, relativo all’anno di formazione e prova per docenti neoassunti);
g. compiti e finalità di INVALSI e INDIRE;
h. sistema nazionale di valutazione (D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”);
i. normativa generale per l’inclusione degli alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e con altri bisogni educativi speciali (BES):
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” (articoli di interesse);
- D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66, “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità” e D.lgs. 7 agosto 2019, n. 96, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”;
- Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità”;
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
- “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento” allegate al D.M. 12 luglio 2011, n. 5669;
- Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica (D.M. 27 dicembre 2012);
- Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (nota MIUR prot. n. 4233 del 19 febbraio 2014), Orientamenti interculturali idee e proposte per l’integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori (nota Ministero dell’istruzione marzo 2022);
- Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati (nota prot. n. 5 del 28 marzo 2023);
- Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, prot.Gab. n. 18 del 13 gennaio 2021;
- conoscenza dei seguenti documenti in materia educativa:
- Organizzazione delle Nazioni Unite – Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 25 settembre 2015 Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile;
- Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018;
- Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021- 2030).
Quanti sono i posti disponibili?
Il 9 settembre scorso, infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 il decreto 3 agosto 2023 con il quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, hanno autorizzato il MIM ad avviare l’iter relativo al Concorso Straordinario ter 2023. Autorizzando 30.216 posti così ripartiti:
- 21.101 su posto comune;
- 9.115 su posto di sostegno.
Tuttavia, poche settimane fa il Ministro Valditara ha riferito ai rappresentanti sindacali di aver chiesto al MEF un incremento di ulteriori 14.438 posti, residuati dalle immissioni in ruolo per l’anno scaolstico 2023-2024. Elemento che è stato confermato anche nel corso dell’informativa sindacale del 15 novembre.
A questo punto si attende, di fatto, solo il via libera ufficiale del MEF, già dato praticamente per scontato. Se l’autorizzazione del MEF arriverà prima della pubblicazione del bando, i nuovi posti verranno semplicemente integrati. Se, invece, l’autorizzazione dovesse arrivare in un secondo momento, si procederà con una determina successiva.
Sta di fatto che i posti totali per i vincitori del Concorso straordinario ter saranno 44.654.
Gli ulteriori 14.438 posti destinati al Concorso straordinario ter 2023, per i quali è in arrivo un nuovo DPCM, andranno ad aggiungersi ai 30.216 posti già autorizzati e così ripartiti:
- 21.101 su posto comune;
- 9.115 su posto di sostegno.
Il MIM ha, inoltre, chiarito che tali posti saranno così suddivisi:
- 1.315 nella scuola dell’Infanzia (di cui 707 posti comuni e 608 di sostegno);
- 8.326 nella scuola Primaria (di cui 2.863 posti comuni e 5.463 di sostegno);
- 7.646 nella Secondaria di I grado (di cui 5.166 posti comuni e 2.480 di sostegno);
- 12.929 nella Secondaria di II grado (di cui 12.365 posti comuni e 564 su sostegno).
Scuola dell’Infanzia e Primaria:
Regione | Infanzia comune | Infanzia Sostegno | Primaria comune | Primaria Sostegno | Totale Infanzia | Totale Primaria |
Abruzzo | 15 | 2 | 28 | 9 | 17 | 37 |
Basilicata | 4 | 2 | 10 | 10 | 6 | 20 |
Calabria | 7 | 6 | 43 | 12 | 13 | 55 |
Campania | 68 | 11 | 121 | 35 | 79 | 156 |
Emilia Romagna | 52 | 26 | 123 | 445 | 78 | 568 |
Friuli Venezia Giulia | 8 | 2 | 156 | 101 | 10 | 257 |
Lazio | 77 | 77 | 240 | 303 | 154 | 543 |
Liguria | 19 | 21 | 112 | 241 | 40 | 353 |
Lombardia | 85 | 257 | 1339 | 2.402 | 342 | 3.741 |
Marche | 20 | 3 | 45 | 7 | 23 | 52 |
Molise | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
Piemonte | 53 | 136 | 98 | 793 | 189 | 891 |
Puglia | 147 | 9 | 83 | 41 | 156 | 124 |
Sardegna | 17 | 4 | 46 | 54 | 21 | 100 |
Sicilia | 46 | 9 | 75 | 30 | 55 | 105 |
Toscana | 49 | 12 | 79 | 154 | 61 | 233 |
Umbria | 8 | 1 | 12 | 5 | 9 | 17 |
Veneto | 29 | 29 | 248 | 820 | 58 | 1.068 |
Totale | 707 | 608 | 2.863 | 5.463 | 1.315 | 8.326 |
Scuola Secondaria di primo e secondo grado:
Regione | Secondaria I grado comune | Secondaria I grado Sostegno | Secondaria II grado comune | Secondaria II grado Sostegno | Totale Secondaria I grado | Totale Secondaria II grado |
Abruzzo | 56 | 4 | 162 | 6 | 60 | 168 |
Basilicata | 34 | 6 | 115 | 2 | 40 | 117 |
Calabria | 182 | 4 | 419 | 4 | 186 | 423 |
Campania | 468 | 43 | 647 | 22 | 511 | 669 |
Emilia Romagna | 525 | 89 | 961 | 40 | 614 | 1.001 |
Friuli Venezia Giulia | 115 | 3 | 342 | 14 | 118 | 356 |
Lazio | 535 | 187 | 1.191 | 126 | 722 | 1.317 |
Liguria | 141 | 112 | 453 | 25 | 253 | 478 |
Lombardia | 1.038 | 1.181 | 2.496 | 71 | 2.219 | 2.567 |
Marche | 63 | 3 | 231 | 8 | 66 | 239 |
Molise | 15 | 1 | 81 | 3 | 16 | 84 |
Piemonte | 537 | 429 | 1.125 | 32 | 966 | 1.157 |
Puglia | 190 | 21 | 661 | 30 | 211 | 691 |
Sardegna | 264 | 26 | 621 | 14 | 290 | 635 |
Sicilia | 190 | 29 | 501 | 18 | 219 | 519 |
Toscana | 293 | 29 | 838 | 42 | 322 | 880 |
Umbria | 50 | 6 | 197 | 8 | 56 | 205 |
Veneto | 470 | 307 | 1.324 | 99 | 777 | 1.423 |
Totale | 5.166 | 2.480 | 12.365 | 564 | 7.646 | 12.929 |
Quali scuole riguarderà il Concorso Straordinario?
Il Concorso straordinario interesserà le scuole di ogni ordine e grado, sia su posto comune che su posto di sostegno.
Per quanto concerne, invece, le classi di concorso interessate, ecco l’elenco completo riferito alla scuola Secondaria di primo e secondo grado:
- A-01 Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado;
- A-02 Design dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre dure e delle gemme;
- A-03 Design della ceramica;
- A-04 Design del libro;
- A-05 Design del tessuto e della moda;
- A-06 Design del vetro;
- A-07 Discipline audiovisive;
- A-08 Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e dell’industria, scenotecnica;
- A-09 Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche;
- A-10 Discipline grafico-pubblicitarie;
- A-11 Discipline letterarie e latino;
- A-12 Discipline letterarie nella secondaria di secondo grado;
- A-13 Discipline letterarie, latino e greco;
- A-14 Discipline plastiche, scultoree e di scenoplastica;
- A-15 Discipline sanitarie;
- A-16 Disegno artistico e modellazione odontotecnica;
- A-17 Disegno e storia dell’arte, nella secondaria di secondo grado;
- A-18 Filosofia e scienze umane;
- A-19 Filosofia e storia;
- A-20 Fisica;
- A-21 Geografia;
- A-22 Italiano, storia, geografia nella secondaria di primo grado;
- A-23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera;
- A-24 Lingue e culture straniere nella secondaria di secondo grado (Arabo, Cinese, Francese, Giapponese, Inglese, Spagnolo, Portoghese, Russo e Tedesco);
- A-25 Seconda lingua comunitaria nella secondaria di primo grado (Francese);
- A-25 Inglese nella scuola secondaria di primo grado;
- A-25 Seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Spagnolo e Tedesco);
- A-26 Matematica;
- A-27 Matematica e fisica;
- A-28 Matematica e scienze;
- A-30 Musica nella scuola secondaria di primo grado;
- A-31 Scienze degli alimenti;
- A-32 Scienze della geologia e della mineralogia;
- A-33 Scienze e tecnologie aeronautiche;
- A-34 Scienze e tecnologie chimiche;
- A-35 Scienze e tecnologie della calzatura e della moda;
- A-36 Scienze e tecnologie della logistica;
- A-37 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica;
- A-38 Scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche;
- A-39 Scienze e tecnologie delle costruzioni navali;
- A-40 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche;
- A-41 Scienze e tecnologie informatiche;
- A-42 Scienze e tecnologie meccaniche;
- A-43 Scienze e tecnologie nautiche;
- A-44 Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda;
- A-45 Scienze economico-aziendali;
- A-46 Scienze giuridico-economiche;
- A-47 Scienze matematiche applicate;
- A-48 Scienze motorie e sportive nella secondaria di secondo grado;
- A-49 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado;
- A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche;
- A-51 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie;
- A-52 Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali;
- A-53 Storia della musica nella secondaria di secondo grado;
- A-54 Storia dell’arte;
- A-55 Strumento musicale nella secondaria di secondo grado;
- A-56 Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado;
- A-57 Tecnica della danza classica;
- A-58 Tecnica della danza contemporanea;
- A-59 Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza;
- A-60 Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado;
- A-61 Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali;
- A-62 Tecnologie e tecniche per la grafica;
- A-63 Tecnologie musicali;
- A-64 Teoria analisi e composizione;
- A-65 Teorie e tecniche della comunicazione;
- B-02 Conversazione in lingua straniera;
- B-03 Laboratori di fisica;
- B-04 Laboratori di liuteria;
- B-05 Laboratorio di logistica;
- B-06 Laboratorio di odontotecnica;
- B-07 Laboratori di esercitazioni pratiche di ottica;
- B-08 Laboratori di produzioni industriali ed artigianali della ceramica;
- B-09 Laboratori di scienze e tecnologie aeronautiche;
- B-10 Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche;
- B-11 Laboratorio di scienze e tecnologie agrarie;
- B-12 Laboratorio di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche;
- B-13 Laboratori di scienze e tecnologie della calzatura e della moda;
- B-14 Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni;
- B-15 Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche;
- B-16 Laboratorio di scienze e tecnologie informatiche;
- B-17 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche;
- B-18 Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda;
- B-19 Laboratori di servizi di ricettività alberghiera;
- B-20 Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina;
- B-21 Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita;
- B-22 Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali;
- B-23 Laboratorio per i servizi socio-sanitari;
- B-24 Laboratorio di scienze e tecnologie nautiche;
- B-25 Laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni navali;
- B-26 Laboratorio di tecnologie del legno;
- B-27 Laboratorio di tecnologie del marmo;
- B-28 Laboratorio di tecnologie orafe;
- Sostegno.
Regolamento del Concorso Straordinario ter 2023
Poco prima della pubblicazione dei bandi ufficiali, il 29 novembre il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha intanto reso noti i decreti relativi al Concorso Straordinario ter 2023 sia per la scuola dell’Infanzia e Primaria (decreto n. 206 del 26.10.2023) che per la scuola Secondaria di primo e secondo grado (decreto n. 205 del 26.10.2023). Gli stessi fungeranno anche da Regolamento.
Allo stesso tempo sono state rese note anche le tabelle di valutazione dei titoli.
Scuola dell’Infanzia e Primaria
Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.
La valutazione complessiva dei titoli previsti dalla presente tabella non può eccedere i cinquanta punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.
TIPOLOGIA | PUNTEGGIO | |
A | Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale | |
A.1 | Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posto comune per la scuola dell’infanzia o primaria | |
A.1.1 | Abilitazione specifica, diploma di istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 o titolo di abilitazione conseguito all’estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla base del punteggio conseguito Le abilitazioni il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 3,75. | Punti se p ≤ 75: 0 punti se p > 75: p−75 punti, 2 arrotondati al secondo decimale dopo la virgola, ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi |
A.1.2 | In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l’abilitazione specifica conseguita attraverso la laurea in Scienze della Formazione primaria ovvero attraverso altra laurea magistrale conseguita all’estero, riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, comporta l’attribuzione di ulteriori Nel caso di abilitazioni per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali. | Punti 18,75 |
A.2 | Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti di sostegno alle classi con alunne ed alunni con disabilità, per la scuola dell’infanzia o primaria | |
A.2.1 | Diploma di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado di istruzione o titolo di specializzazione estero riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla base del punteggio conseguito. Le specializzazioni il cui punteggio non è espresso in centesimi sono rapportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 3,75. | Punti se p ≤ 75: 0 punti se p > 75: p−75 punti, 2 arrotondati al secondo decimale dopo la virgola, ove p è il voto del titolo di specializzazione espresso in centesimi |
A.2.2 | In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, la specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione cui si è avuto accesso tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, comporta l’attribuzione di ulteriori Nel caso di specializzazioni conseguite attraverso un unico percorso per più gradi, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali. | Punti 12,50 |
TIPOLOGIA | PUNTEGGIO | |
B | Punteggio per i titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso | |
B.1 | Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo). | Punti 12,50 |
B.2 | Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese (si valuta un solo titolo). | Punti 7,50 |
B.3 | Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o diploma ISEF costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-48 e A49 per scienze motorie (si valuta un solo titolo). | Punti 7,50 |
B.4 | Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale; diploma accademico di II livello o diploma di conservatorio costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-29, A-30, A-55 e A-56 di ambito musicale (si valuta un solo titolo) | Punti 7,50 |
B.5 | Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, non altrimenti valutati (per ciascun titolo). | Punti 5 |
B.6 | Laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12, non cumulabile con il punteggio di cui al punto B.2 (si valuta un solo titolo). | Punti 5 |
B.7 | Laurea triennale nelle classi di laurea L-22, non cumulabile con il punteggio di cui al punto B.3 (si valuta un solo titolo). | Punti 5 |
B.8 | Diploma accademico di I livello conseguito nei conservatori di musica di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009 n. 124 ovvero presso gli istituti superiori di studi musicali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 marzo 2013, n. 243, non cumulabile con il punteggio di cui al punto B.4 (si valuta un solo titolo). | Punti 5 |
B.9 | Laurea triennale o diploma accademico di I livello, non altrimenti valutati e che non abbiano costituito titolo di accesso ai titoli di cui ai punti B.2, B.3, B.4, B.5 (per ciascun titolo). | Punti 3,75 |
B.10 | Abilitazione all’insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi (per ciascun titolo). | Punti 3,75 |
B.11 | Ulteriore abilitazione sullo specifico posto (per ciascun titolo). | Punti 5 |
B.12 | Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005(per ciascun titolo). | Punti 12,50 |
B.13 | Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia (per ciascun titolo). | Punti 12,50 |
B.14 | Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (per ciascun titolo). | Punti 12,50 |
B.15 | Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM (per ciascun titolo) | Punti 12,50 |
B.16 | Diploma di specializzazione universitario, non altrimenti valutato di durata pluriennale (si valuta al massimo un titolo). | Punti 2,5 |
B.17 | Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità, per ciascun titolo Il predetto titolo non è valutabile nelle procedure concorsuali sul sostegno se costituisce titolo di accesso. Viene valutato invece qualora si tratti di un ulteriore titolo di specializzazione. | Punti 5 |
B.18 | Titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell’articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all’insegnamento in CLIL in un Paese UE (per ciascun titolo). | Punti 3,75 |
B.19 | Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto Dipartimentale 23 giugno 2022, n. 1511, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di livello almeno B2 (per ciascun titolo). | Punti 2,5 |
B.20 | Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto, (per ciascun titolo e viene valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera). | C1 Punti 3,75 C2 Punti 5 |
B.21 | Diploma di perfezionamento post diploma o post-laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale (per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici). | Punti 1,25 |
B.22 | Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all’articolo 3, comma 2, e all’allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92. | Punti 3,75 |
TIPOLOGIA | PUNTEGGIO | |
C | Titoli di servizio | |
C.1 | Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto per cui si procede alla valutazione, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione. L’insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. | Punti 2 per ciascun anno di servizio |
Scuola secondaria di primo e secondo grado
Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi La valutazione complessiva dei titoli previsti dalla presente tabella non può eccedere i cinquanta punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.
TIPOLOGIA | PUNTEGGIO | |
Titoli accademici, scientifici e professionali | ||
A | Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale | |
A.1 | Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni | |
A.1.1 | Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso (valido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c); abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all’estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sulla base del punteggio conseguito) I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 3,75. | Punti se p ≤ 75: 0 punti se p > 75: p−75 punti, 2 arrotondati al secondo decimale dopo la virgola, ove p è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi |
A.1.2 | In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l’attribuzione di ulteriori Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali. | Punti 12,50 |
A.1.3 | In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l’abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 comporta l’attribuzione di ulteriori Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali. | Punti 5 |
A.2 | Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti di sostegno alle classi con alunni con disabilità | |
A.2.1 | Diploma di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado di istruzione o titolo di specializzazione estero riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulla base del punteggio conseguito. I titoli di specializzazione il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 3,75. | Punti se p ≤ 75: 0 punti se p > 75: p−75 punti, 2 arrotondati al secondo decimale dopo la virgola, ove p è il voto del titolo di specializzazione espresso in centesimi |
A.2.2 | In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, la specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l’attribuzione di ulteriori. | Punti 12,50 |
A.3 | Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a insegnante tecnico pratico | |
A.3.1 | Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente o titolo di studio estero riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sulla base del punteggio conseguito) Per i posti relativi a “Conversazione in lingua straniera, B-02” è altresì considerato quale titolo di accesso valutabile la laurea, la laurea magistrale o il diploma accademico di I o II livello conseguiti nel Paese ove la lingua straniera per cui si concorre è lingua ufficiale. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50 Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 3,75. | Punti se p ≤ 75: 0 punti se p > 75: p−75 punti, 2 arrotondati al secondo decimale dopo la virgola, ove p è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi |
A.3.2 | In aggiunta al punteggio di cui al punto A.3.1, l’abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e successive modificazioni, comporta l’attribuzione di ulteriori. Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali | Punti 5 |
TIPOLOGIA | PUNTEGGIO | |
B | Punteggio per i titoli accademici e scientifici | |
B.1 | Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali a insegnante tecnico pratico | |
B.1.1 | Ulteriore abilitazione per la specifica classe di concorso, per ciascun titolo. | Punti 6,25 |
B.1.2 | Diploma di Istituto tecnico superiore, dal contenuto strettamente inerente agli insegnamenti impartiti per la classe di concorso a insegnante tecnico pratico. | Punti 3,75 |
B.2 | Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali relative alle classi di concorso A-55, A-56, A-59 e A-63 | |
B.2.1 | Diploma di perfezionamento conseguito presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (per ciascun titolo): a) relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera; b) relativo ad altro strumento. | a) Punti 5 b) Punti 3,75 |
B.2.2 | Premi in concorsi nazionali od internazionali relativi allo specifico strumento (per ciascun premio e fino a un massimo di punti 7,5): a) primo premio; b) secondo premio; c) terzo premio. | a) Punti 3,75 b) Punti 2,5 c) Punti 1,25 |
B.2.3 | Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Fondazioni Lirico Sinfoniche o Orchestre riconosciute ai sensi dell’art. 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800 e successivi provvedimenti (per ciascun titolo e sino a un massimo complessivo di punti 7,5). | Punti 2,5 |
B.3 | Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali relative alla classe di concorso A57 – Tecnica della danza classica A 58 – Tecnica della danza contemporanea | |
B.3.1 | Premi in qualità di interprete in concorsi nazionali od internazionali relativi alla specifica classe di concorso -danza classica o danza contemporanea-. (per ciascun premio e fino a un massimo di punti 7,5): a) primo premio; b) secondo premio, c) terzo premio. | a) Punti 3,75 b) Punti 2,5 c) Punti 1,25 |
B.4 | Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale | Punti 12,50 |
B.4.1 | Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo). | Punti 12,50 |
B.4.2 | Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42 (per ciascun titolo). | Punti 12,50 |
B.4.3 | Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia di cui all’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (per ciascun titolo). | Punti 12,50 |
B.4.4 | Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, (per ciascun titolo). | Punti 12,50 |
B.4.5 | Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM, (per ciascun titolo). | Punti 12,50 |
B.4.6 | Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all’abilitazione o al titolo di accesso alla procedura concorsuale. | Punti 7,50 |
B.4.7 | Laurea triennale, diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso alla laurea specialistica o magistrale o al diploma accademico di II livello di cui ai punti A.1.1 o B.4.6. | Punti 3,75 |
B.4.8 | Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (si valuta al massimo un titolo). | Punti 3,75 |
B.4.9 | Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità (per ciascun titolo) Il predetto titolo non è valutabile nelle procedure concorsuali per i posti di sostegno se costituisce titolo di accesso. Viene tuttavia valutato, anche nelle procedure per posti di sostegno, qualora si tratti di ulteriore titolo di specializzazione rispetto a quello che costituisce titolo di accesso. | Punti 5 |
B.4.10 | Titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell’articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all’insegnamento in CLIL in un paese UE. | Punti 3,75 |
B.4.11 | Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto Dipartimentale 23 giugno 2022, n. 1511, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.4.12. | Punti 2,5 |
B.4.12 | Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto (viene valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera). | a. C1 Punti 3,75 b. C2 Punti 5 |
B.4.13 | Diploma di perfezionamento post diploma o post-laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici (per ogni titolo) | Punti 1,25 |
B.4.14 | Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all’articolo 3, comma 2, e all’allegato A al DM 25 febbraio 2016, n. 92. | Punti 3,75 |
TIPOLOGIA | PUNTEGGIO | |
C | Titoli di servizio | |
C.1 | Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.L’insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale e sullo specifico grado. Il servizio prestato su posto comune non vale per la procedura sul sostegno. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. | Punti 2 per ciascun anno di servizio |
La riserva di posti
Il decreto Concorso straordinario ter prevede, per ogni regione, classe di concorso e tipologia di posto, una riserva di posti pari al 30% per i candidati che abbiano accumulato un’esperienza lavorativa di almeno tre anni, anche non consecutivi, nelle scuole statali negli ultimi dieci anni.
Tale riserva è limitata a una sola regione per candidato e si applica esclusivamente alle classi di concorso o tipologie di posto in cui il candidato ha prestato servizio per almeno un anno scolastico. Inoltre, la definizione della quota riservata avviene attraverso un arrotondamento per difetto e viene applicata solo se il numero di posti banditi per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto è almeno quattro.
Il Calendario delle prove scritte
Come precisato dal decreto Concorso straordinario ter, il calendario delle prove scritte dei concorsi di insegnamento sarà reso disponibile sul Portale Unico del reclutamento e sul sito ufficiale del Ministero.
Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) incaricati dell’organizzazione delle prove comunicheranno i dettagli relativi alle sedi d’esame, compresa la loro ubicazione e l’assegnazione dei candidati, almeno 15 giorni prima della data delle prove. Tali informazioni saranno pubblicate sul Portale Unico del reclutamento e sugli albi e siti web degli USR interessati.
La pubblicazione di queste informazioni sul portale e sui siti istituzionali avrà valore ufficiale di notifica per i candidati, che potranno accedere e scaricare i dettagli relativi alla loro convocazione dalla sezione “Graduatorie” della piattaforma “Concorsi e Procedure selettive”.
Inoltre, l’Amministrazione si riserva la possibilità di modificare le date delle prove per ragioni organizzative. Eventuali cambiamenti saranno comunicati attraverso annunci ufficiali sul Portale Unico del reclutamento e sul sito del Ministero.
Le assunzioni dei vincitori
Una volta terminato il Concorso Straordinario si passerà alle procedure di assunzione che seguiranno – è bene chiarirlo subito – dei criteri particolarmente rigidi.
Il Concorso nasce nell’ambito degli obiettivi del PNRR (70mila immissioni in ruolo entro il 2024), ma anche per dare una risposta alla precarietà e alla continuità didattica. Ma, allo stesso tempo, si inserisce anche nell’ottica di garantire una sempre maggiore qualità dell’istruzione nelle scuole italiane.
Tra l’altro, ai vincitori potrebbe anche essere richiesto l’integrazione di ulteriori 30 CFU. Ricordiamo, infatti, che la Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti approvata dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022 (conversione in legge – con modificazioni – del decreto n. 36 del 30 aprile 2022) prevede l’introduzione di 60 CFU al posto dei classici 24 CFU.
In particolare, i vincitori del Concorso Straordinario dovrebbero essere assunti con un contratto di supplenza annuale (fino al 31 agosto) durante il quale conseguire appunto i 30 CFU integrativi.
Concorso Straordinario ter: le procedure di assunzione
Sebbene il Decreto PA 2023 abbia introdotto il tanto atteso Concorso Straordinario 2023, al momento le informazioni dettagliate sulla procedura sono ancora in fase di definizione. Se ne saprà di più solo dopo la pubblicazione del bando e dei relativi decreti.
Tuttavia, alcune indiscrezioni trapelate indicano che la procedura potrebbe essere suddivisa nei seguenti passaggi:
- Graduatoria regionale: i partecipanti al concorso verranno inseriti in una graduatoria regionale che consenta loro di ricevere contratti annuali per i posti disponibili e vacanti, derivanti dalle ordinarie procedure di immissione in ruolo. In questo modo, si crea la possibilità per i candidati di lavorare già nell’ambito scolastico, pur non avendo ancora ottenuto l’immissione in ruolo.
- Percorso di formazione: per ottenere l’immissione in ruolo, i candidati che ricevono un contratto annuale devono svolgere un percorso di formazione specifico, finalizzato a consolidare le competenze necessarie per il ruolo di docente. Il percorso potrebbe prevedere una formazione teorica e pratica, oltre a momenti di tutoraggio e supervisione.
- Periodo di prova: al termine del percorso di formazione, i candidati dovranno svolgere un periodo annuale di prova, durante il quale verranno valutate le loro competenze e capacità didattiche. Lo stesso rappresenta un’opportunità per i candidati di mettersi alla prova e dimostrare le proprie abilità, nonché di acquisire maggiore esperienza e sicurezza nell’ambito scolastico.
- Prova disciplinare finale: al termine del periodo di prova, i candidati devono superare una prova disciplinare finale – particolarmente selettiva – valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio. Questa prova non comporta l’attribuzione di un punteggio specifico, ma rappresenta una verifica del possesso delle conoscenze e competenze necessarie per l’insegnamento.
Gli obiettivi del Concorso Straordinario 2023
La nuova iniziativa concorsuale annunciata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per il 2023 è sicuramente volta a garantire una maggiore qualità dell’istruzione e a favorire l’occupazione stabile nel settore scolastico.
L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre il precariato e offrire ai giovani docenti la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. Oltre a quello di coprire i posti disponibili con docenti qualificati per garantire una formazione di alta qualità agli studenti.
La scelta di selezionare i docenti in base all’anzianità o ai crediti acquisiti potrebbe rappresentare una soluzione efficace per garantire una maggiore continuità didattica e una qualità dell’istruzione elevata.
Tuttavia, la tempistica delle prove selettive potrebbe rappresentare una sfida, vista la ridotta disponibilità dei candidati durante il periodo estivo.
In ogni caso, questa iniziativa rappresenta un passo importante verso la creazione di un sistema scolastico più equo e stabile, in grado di garantire agli studenti un’istruzione di qualità e ai docenti una maggiore occupazione stabile.
Le finalità del Concorso
È noto che il mondo della scuola presenta da anni una grave carenza di personale e con quanto deciso dal PNRR entro il 2024 (oppure 2025, in caso di proroga) si dovrà arrivare a regime stabilizzando le migliaia di docenti precari (70.000).
Il Concorso Straordinario ter 2023 ha, nello specifico, lo scopo di:
- garantire una maggiore qualità dell’istruzione e favorire l’occupazione stabile nel settore dell’istruzione;
- ridurre il precariato e offrire ai giovani docenti la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro;
- coprire i posti disponibili con docenti qualificati per garantire una formazione di alta qualità per gli studenti;
- selezionare i docenti in base all’anzianità o ai crediti acquisiti per garantire una maggiore continuità didattica e una qualità dell’istruzione elevata;
- prestare attenzione ai tempi delle prove selettive, vista la ridotta disponibilità dei candidati durante il periodo estivo;
- creare un sistema scolastico più equo e stabile, che garantisca agli studenti un’istruzione di qualità e ai docenti una maggiore occupazione stabile.
L’iniziativa rappresenta, di fatto, un passo importante e decisivo verso la risoluzione di un problema strutturale del sistema scolastico italiano. Ma anche e, soprattutto, una buona notizia per gli studenti, i docenti e le loro famiglie.
(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)
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Bando Concorso Straordinario ter 2023 scuola primaria
Bando Concorso Straordinario ter 2023 scuola secondaria
CORSO DI PREPARAZIONE CONCORSO STRAORDINARIO TER 2023
DECRETO 3 agosto 2023 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 211 del 09.09.2023
PROGRAMMA CONCORSO STRAORDINARIO TER 2023 – SCUOLE SECONDARIE
TABELLE POSTI E CLASSI DI CONCORSO
Allegato A del decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023
Allegato A del decreto ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023
Avviso Pubblico MIM per la fornitura dei quesiti della prova scritta