Le ferie personale ATA rappresentano un diritto irrinunciabile sancito dall’art. 36 della Costituzione e regolato dal CCNL Istruzione e Ricerca 2019–2021. A differenza dei docenti, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo può distribuire le ferie nell’arco dell’intero anno scolastico, con una flessibilità che comporta però anche obblighi precisi in termini di pianificazione, scadenze e rapporto con il DSGA. Ecco le regole aggiornate per l’a.s. 2025/2026.
Ferie personale ATA: quanti giorni spettano
Il numero di giorni di ferie personale ATA varia in base all’anzianità di servizio, secondo quanto previsto dagli artt. 35 e 38 del CCNL 2019–2021 e dall’art. 13 del CCNL 29 novembre 2007 (ancora in vigore per le disposizioni di dettaglio).
| Condizione | Giorni di ferie | Festività soppresse |
| Anzianità fino a 3 anni | 30 | 4 |
| Anzianità oltre 3 anni | 32 | 4 |
I 30 o 32 giorni comprendono le 2 giornate previste dalla Legge 23 dicembre 1977, n. 937. Le 4 festività soppresse maturano nella misura di 1 ogni 3 mesi di servizio e non rientrano nel monte ferie: vanno gestite separatamente.
Il conteggio dell’anzianità include tutti i periodi di servizio prestati a qualsiasi titolo, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, anche presso scuole diverse.
Quando si possono prendere le ferie: le regole per il personale ATA
La differenza più rilevante rispetto ai docenti riguarda i periodi di fruizione. Il personale docente è vincolato ai periodi di sospensione dell’attività didattica.
Il personale ATA, invece, può richiedere le ferie in qualsiasi periodo dell’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio (art. 13, comma 11, CCNL 2007). Il CCNL pone tre vincoli:
- Almeno 15 giorni lavorativi continuativi devono essere fruiti nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto. Il Dirigente Scolastico non può negare il godimento di questo periodo minimo, salvo situazioni eccezionali documentate
- Le ferie possono essere frazionate in più periodi durante l’anno, nel rispetto dei turni prestabiliti
- Le ferie non possono essere fruite a ore
I giorni di chiusura totale della scuola (deliberati dal Consiglio di Istituto) non concorrono al computo delle ferie fruite.
Il piano ferie personale ATA: ruolo del DSGA e scadenze
Il piano ferie personale ATA è predisposto dal DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) e approvato dal Dirigente Scolastico, di norma entro la fine di maggio o i primi giorni di giugno.
Il meccanismo funziona in questo modo: ogni dipendente ATA presenta la propria richiesta di ferie all’ufficio di segreteria entro la scadenza fissata dall’istituto (tipicamente il 31 maggio).
Il DSGA raccoglie le richieste, verifica la compatibilità con le esigenze di servizio e con la necessità di garantire i servizi minimi durante il periodo estivo, quindi elabora il piano. In caso di sovrapposizione tra le richieste di più dipendenti, il DSGA applica i criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa di Istituto — di solito la rotazione rispetto agli anni precedenti.
Per i periodi al di fuori dell’estate (Natale, Pasqua, ponti), la richiesta di ferie va presentata con congruo anticipo e autorizzata dal Dirigente Scolastico caso per caso.
Ferie dei supplenti ATA: le regole per contratto tipo
Le ferie personale ATA a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato (art. 35, comma 2, CCNL 2019–2021), ma le regole di fruizione e di eventuale monetizzazione cambiano in modo significativo a seconda del tipo di contratto.
Supplente annuale (contratto al 31 agosto)
Il supplente con contratto fino al 31 agosto matura le ferie dell’intero anno scolastico — 30 o 32 giorni a seconda dell’anzianità — e le fruisce nei mesi estivi retribuiti (luglio e agosto), con le stesse modalità del personale di ruolo. Ha diritto ai 15 giorni consecutivi garantiti dal CCNL.
Supplente al 30 giugno
Il supplente con contratto fino al termine delle attività didattiche matura ferie in proporzione ai mesi di servizio (da settembre a giugno = 10 mesi).
Le ferie devono essere fruite prioritariamente nei periodi di sospensione delle lezioni compresi nel contratto — vacanze di Natale, Pasqua e ponti previsti dal calendario scolastico. Il rapporto di lavoro termina il 30 giugno: le ferie residue, al netto dei giorni di sospensione, possono essere eventualmente monetizzate alla cessazione.
Supplente breve e saltuario
Per le supplenze brevi, le ferie maturano in proporzione ai giorni di servizio. La fruizione è spesso materialmente impossibile durante contratti di poche settimane.
In quel caso, la monetizzazione è ammessa quando la fruizione risulti incompatibile con la durata del rapporto di lavoro (art. 5, comma 8, DL 95/2012, convertito nella Legge 135/2012). La segreteria decurta prima dal monte ferie maturato i giorni di sospensione delle lezioni ricadenti nel periodo contrattuale, e liquida solo la differenza residua.
La regola del coefficiente 1,2 nella settimana corta
Il CCNL stabilisce che la settimana lavorativa del personale ATA sia calcolata su uno standard di 6 giorni ai fini del computo delle ferie, anche nelle scuole che adottano la settimana su 5 giorni (art. 13, comma 5, CCNL 2007). Il monte ferie — 30 o 32 giorni — non cambia in base all’organizzazione settimanale dell’istituto.
Quando le ferie vengono fruite per frazioni inferiori alla settimana intera, ogni giorno richiesto vale 1,2 giorni ai fini del computo. Un ATA che prende 5 giorni di ferie (lunedì-venerdì) in una scuola con settimana corta si vede scalare 5 × 1,2 = 6 giorni dal monte ferie. Il correttivo serve a equiparare il trattamento tra chi lavora su 5 e chi lavora su 6 giorni.
Monetizzazione delle ferie: quando è possibile e quando no
Il principio generale è il divieto di monetizzazione: le ferie vanno godute e non danno luogo a compensi sostitutivi (art. 5, comma 8, DL 95/2012, Legge 135/2012).
La Legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), art. 1, commi 54-56, ha ulteriormente rafforzato l’obbligo di fruizione durante i periodi di sospensione delle lezioni. Le eccezioni sono tassative:
- Decesso del dipendente
- Malattia o infortunio che hanno impedito la fruizione
- Inidoneità fisica permanente e assoluta
- Congedo obbligatorio di maternità o paternità
- Personale supplente breve e saltuario: quando la fruizione risulti incompatibile con la durata del contratto (art. 5, comma 8, DL 95/2012, ultimo periodo)
Per il personale ATA di ruolo che non riesce a godere delle ferie entro l’anno scolastico di riferimento, il recupero è consentito di norma entro il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA (art. 13, comma 10, CCNL 2007).
Ferie e part-time: orizzontale, verticale e misto
Le regole sulle ferie personale ATA cambiano a seconda del tipo di part-time.
Il personale in part-time orizzontale (riduzione delle ore giornaliere, distribuzione su tutti i giorni della settimana) conserva lo stesso numero di giorni di ferie del tempo pieno: 30 o 32 giorni in base all’anzianità. Le giornate di ferie durano semplicemente quanto l’orario giornaliero ridotto.
Il personale in part-time verticale (riduzione dei giorni lavorativi nella settimana) matura ferie in proporzione ai giorni effettivi di lavoro. La formula è: giorni di ferie = (30 o 32) × giorni lavorativi settimanali ÷ 6.
Il computo si basa sul numero di giorni lavorativi, non sulle ore settimanali complessive. Un ATA che lavora 4 giorni a settimana per 9 ore (36 ore totali, come il tempo pieno) matura ferie in proporzione ai 4 giorni. Il CCNL non specifica un criterio di arrotondamento per le frazioni decimali risultanti: la prassi varia da istituto a istituto.
Nel part-time misto si applicano entrambi i criteri: quello del part-time verticale per il numero di giorni e quello del part-time orizzontale per la durata di ciascuna giornata.
Il CCNL 2022–2024 e 2025–2027 hanno cambiato qualcosa sulle ferie ATA?
No. Il CCNL 2022–2024, firmato definitivamente il 23 dicembre 2025, ha riguardato esclusivamente la parte economica (incrementi stipendiali, CIA, indennità DSGA) e le relazioni sindacali.
La disciplina delle ferie resta regolata dagli artt. 35 e 38 del CCNL 2019–2021 e dall’art. 13 del CCNL 2007. Lo stesso vale per l’ipotesi di CCNL 2025–2027, firmata il 1° aprile 2026, anch’essa limitata alla parte economica.
Va segnalato che la FLC CGIL ha chiesto, nell’ambito della trattativa 2022–2024, di non considerare il sabato come giorno lavorativo ai fini del computo delle ferie e di garantire maggiore flessibilità nella programmazione. Entrambe le richieste non sono state accolte nel testo definitivo.
FAQ su come calcolare le ferie personale ATA
Segue un elenco di domande con le relative risposte, fra quelle che maggiormente interessano il personale ATA in materia di ferie.
Come calcolare ferie ATA su 5 giorni?
Il CCNL ha previsto che, anche nel caso in cui la scuola preveda cinque giorni di apertura, il sesto è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie, per cui diventa irrilevante che la settimana lavorativa di 36 ore sia spalmata su cinque o sei giorni. Ai fini del computo delle ferie per frazioni inferiori alla settimana, si calcola 1,2 per ciascun giorno.
Come calcolare ferie ATA su 6 giorni?
Il calcolo delle ferie per il personale ATA su 6 giorni equivale allo stesso di quello previsto per 5 giorni. Il sesto giorno è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie, per cui diventa irrilevante che la settimana lavorativa di 36 ore sia spalmata su cinque o sei giorni.
Quante ferie si maturano in un mese di lavoro come ATA?
Il personale ATA neo assunto in ruolo e quello a tempo determinato dal primo al terzo anno di servizio, ha diritto a 30 giorni di ferie in un anno lavorativo, 2,5 giorni al mese per 12 mesi, a cui si aggiungono 4 giorni di festività soppresse 1 giorno ogni 3 mesi.
Il personale supplente o di ruolo, dopo il terzo anno di servizio prestato a qualunque titolo, ha diritto a 32 giorni di ferie in un anno, 2,666 giorni al mese, le festività soppresse sempre 1 giorno ogni 3 mesi.
Il numero di giorni di ferie sono proporzionali al numero di mesi e giorni di servizio prestati in un anno scolastico. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata come mese intero.
A chi richiede le ferie il personale ATA?
Le ferie del personale ATA vanno richieste al Dirigente Scolastico dell’istituto presso cui si presta servizio. La domanda di ferie deve essere presentata utilizzando i moduli predisposti dalla scuola e seguendo le tempistiche stabilite dal CCNL e dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) d’istituto.
Come calcolare per arrotondamento le ferie per ATA part time a 30 ore?
Per il personale ATA part time a 30 ore, il calcolo delle ferie avviene in proporzione alle ore lavorate rispetto al full time. Ad esempio:
– Settimana corta (36 ore): 14,4 ferie * (30 ore / 36 ore) = 12 ferie;
– Settimana lunga (42 ore): 15 ferie * (30 ore / 42 ore) = 10,7 ferie.
In questo caso, l’arrotondamento avviene per difetto o per eccesso a seconda delle disposizioni interne dell’istituto. Alcune scuole effettuano l’arrotondamento al giorno dispari più vicino, mentre altre al giorno pari più vicino.
Come si calcolano le ferie per il part time verticale per ATA?
La formula per il calcolo dei giorni di ferie che spettano al personale ATA con part-time verticale è rappresentata dal numero di giorni lavorati a settimana moltiplicato per 30 o 32 – in base all’anzianità – e diviso 6.
Dov’è possibile vedere i giorni di ferie del personale ATA accumulati?
I giorni di ferie accumulati dal personale ATA sono solitamente visibili sul cedolino mensile o tramite il servizio online dell’istituto di riferimento. In caso di dubbi, è consigliabile rivolgersi all’ufficio amministrativo dell’istituto.
Come si sommano i giorni di supplenza ATA?
Ai fini del calcolo delle ferie, i giorni di supplenza ATA vengono aggiunti a quelli di lavoro a tempo indeterminato o determinato. Ad esempio, una supplenza di 10 giorni sommata a 20 giorni di lavoro implica 30 giorni lavorativi per il calcolo delle ferie mensili.





