L’inizio dell’anno scolastico 2024-25 segna un momento fondamentale per studenti, docenti e Personale ATA.
Ufficialmente, l’anno scolastico prende il via il 1° settembre, data che dà il via a tutte le operazioni preliminari per l’avvio delle lezioni. Durante questo periodo, insegnanti e personale amministrativo tornano a prendere servizio, preparando le attività didattiche e organizzative per garantire un inizio senza intoppi.
L’anno scolastico si conclude poi il 31 agosto dell’anno successivo, entro cui devono essere completate tutte le attività previste. E questo periodo è, pertanto, decisivo ai fini della pianificazione e della messa a punto delle strategie educative che accompagneranno gli studenti per tutto l’anno.
SOMMARIO
Toggle- Calendario inizio anno scolastico 2024-25
- Presa di servizio docenti e Personale ATA
- Personale neoassunto in ruolo o incaricato al 31/8-30/6 obbligato ad assumere servizio il 2 settembre 2024
- Docenti e Personale ATA neoassunti in ruolo dal 2 settembre 2024
- Docenti individuati con procedura straordinaria da GPS I fascia sostegno e concorso straordinario bis con contratto a tempo determinato dall’1/9/2024
- Docenti individuati con procedura straordinaria da GPS I fascia sostegno e concorso straordinario bis con contratto a tempo determinato l’1/9/2023
- Personale docente e ATA supplente con contratto a tempo determinato al 31/8/2025 o al 30/6/2025
- Differimento della presa di servizio (con e senza giustificato motivo)
- Perfezionamento del rapporto di lavoro senza assumere servizio: i casi più comuni
- Il restante personale di ruolo che deve assumere servizio il 2 settembre 2024
- Personale docente e ATA che per l’a.s. 2024/25 ha ottenuto un movimento di trasferimento/passaggio a seguito delle operazioni di mobilità
- Personale docente e ATA già di ruolo che rientra da un congedo o da una aspettativa
- Personale docente e ATA che rientra da una assegnazione provvisoria o utilizzazione
- Docenti già di ruolo che non rientrano in nessuno dei casi precedenti
- Personale neoassunto in ruolo o incaricato al 31/8-30/6 obbligato ad assumere servizio il 2 settembre 2024
Calendario inizio anno scolastico 2024-25
Il calendario di inizio anno scolastico 2024-25, pubblicato dalle regioni italiane, è un documento estremamente importante che stabilisce le date chiave per studenti, docenti e famiglie e che viene redatto sulla base delle indicazioni di carattere generale fornite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Bisogna, inoltre, tenere presente che la normativa nazionale impone un minimo di 200 giorni di attività didattica, ai quali si aggiunge un significativo numero di giorni dedicati a programmi educativi supplementari.
Si tratta, pertanto, di un calendario tutt’altro che uniforme per tutti gli studenti, poiché le singole regioni gestiscono autonomamente le giornate di festa, i ponti e le vacanze.
Il Calendario scolastico delle Regioni 2024-25
REGIONE | INIZIO LEZIONI | TERMINE LEZIONI | CHIUSURE PER FESTIVITÀ |
ABRUZZO | 16 settembre | 7 giugno scuola Secondaria I e II grado – 30 giugno scuola dell’Infanzia e Primaria | 2 novembre, 23 dicembre-6 gennaio, 17-22 aprile, 26 aprile, 2-3 maggio |
BASILICATA | 16 settembre | 10 giugno scuola Secondaria I e II grado – 30 giugno scuola dell’Infanzia e Primaria | 23 dicembre-6 gennaio, 17-22 aprile |
BOLZANO | 5 settembre | 13 giugno | 2 novembre, 23 dicembre-6 gennaio, 17-22 aprile, 26 aprile, 2-3 maggio |
CALABRIA | 16 settembre | 7 giugno scuola Secondaria I e II grado – 30 giugno scuola dell’Infanzia e Primaria | 2 novembre, 23 dicembre-6 gennaio, 17-22 aprile, 26 aprile, 2-3 maggio |
CAMPANIA | 12 settembre | 7 giugno scuola Secondaria I e II grado – 30 giugno scuola dell’Infanzia e Primaria | 2 novembre, 23-24 dicembre, 27-28 dicembre, 30-31 dicembre, 2-4 gennaio, 3-4 marzo, 17-19 aprile, 22 aprile, 26 aprile, 2-3 maggio |
EMILIA ROMAGNA | 16 settembre | 6 giugno | 2 novembre, 23 dicembre-6 gennaio, 17-22 aprile |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 11 settembre | 7 giugno scuola Secondaria I e II grado – 28 giugno scuola dell’Infanzia e Primaria | 2 novembre, 23-24 dicembre, 27-28 dicembre, 30-31 dicembre, 2-4 gennaio, 3-5 marzo, 17-19 aprile, 22 aprile, 26 aprile |
LAZIO | 16 settembre | 7 giugno scuola Secondaria I e II grado – 30 giugno scuola dell’Infanzia e Primaria | 23 dicembre-6 gennaio, 17-22 aprile |
LIGURIA | 16 settembre | 10 giugno scuola Secondaria I e II grado – 30 giugno scuola dell’Infanzia e Primaria | 23 dicembre-6 gennaio, 17-22 aprile, 2-3 maggio |
LOMBARDIA | 12 settembre | 7 giugno scuola Secondaria I e II grado – 30 giugno scuola dell’Infanzia e Primaria | 23 dicembre-6 gennaio, 17-22 aprile |
MARCHE | 11 settembre | 7 giugno scuola Secondaria I e II grado – 30 giugno scuola dell’Infanzia e Primaria | 2 novembre, 23 dicembre-6 gennaio, 17-22 aprile, 26 aprile, 2-3 maggio |
MOLISE | 12 settembre | 7 giugno | 2 novembre, 7 dicembre, 23 dicembre-6 gennaio, 3-5 marzo, 17-22 aprile, 26 aprile, 2-3 maggio |
PIEMONTE | 11 settembre | 7 giugno | 23 dicembre-6 gennaio, 1-4 marzo, 17-22 aprile, 2-3 maggio |
PUGLIA | 16 settembre | 7 giugno scuola Secondaria I e II grado – 30 giugno scuola dell’Infanzia e Primaria | 23 dicembre-6 gennaio, 17-22 aprile |
SARDEGNA | 12 settembre | 7 giugno scuola Secondaria I e II grado – 30 giugno scuola dell’Infanzia e Primaria | 2 novembre, 23 dicembre-6 gennaio, 3-4 marzo, 17-21 aprile, 22 aprile, 28 aprile |
SICILIA | 12 settembre | 7 giugno scuola Secondaria I e II grado – 30 giugno scuola dell’Infanzia e Primaria | 2 novembre, 23 dicembre-6 gennaio, 17-22 aprile |
TOSCANA | 16 settembre | 10 giugno scuola Secondaria I e II grado – 30 giugno scuola dell’Infanzia e Primaria | 23 dicembre-6 gennaio, 17-22 aprile |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 9 settembre | 12 giugno | 23 dicembre-6 gennaio, 17-22 aprile |
UMBRIA | 11 settembre | 7 giugno scuola Secondaria I e II grado – 30 giugno scuola dell’Infanzia e Primaria | 23 dicembre-6 gennaio, 17-22 aprile |
VALLE D’AOSTA | 11 settembre | 10 giugno scuola Secondaria I e II grado – 30 giugno scuola dell’Infanzia e Primaria | 2 novembre, 23 dicembre-6 gennaio, 30-31 gennaio, 17-21 aprile, 26 aprile, 2-3 maggio |
VENETO | 11 settembre | 7 giugno scuola Secondaria I e II grado – 30 giugno scuola dell’Infanzia e Primaria | 2 novembre, 23 dicembre-6 gennaio, 3-5 marzo, 17-21 aprile, 26 aprile, 2-3 maggio |
Festività nazionali
Oltre alle giornate di festa, alle vacanze e ai ponti assegnati dalle singole regioni, sono previste anche una serie di festività nazionali durante le quali le scuole restano chiuse:
- 1° novembre 2024 (Ognissanti);
- 8 dicembre 2024 (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre 2024 (Natale);
- 26 dicembre 2024 (Santo Stefano);
- 1° gennaio 2025 (Capodanno);
- 6 gennaio 2025 (Epifania);
- 20 aprile 2025 (Pasqua);
- 21 aprile 2025 (Lunedì dell’Angelo);
- 25 aprile 2025 (Festa della Liberazione);
- 1° maggio 2025 (Festa del Lavoro);
- 2 giugno 2025 (Festa della Repubblica).
Presa di servizio docenti e Personale ATA
Prima dell’avvio ufficiale delle lezioni e del ritorno a scuola degli alunni toccherà, tuttavia, ai docenti e al Personale ATA riprendere il loro posto all’interno degli istituti scolastici.
E proprio alla presa di servizio dei docenti e del Personale ATA la Uil Scuola Rua ha dedicato una Scheda di approfondimento puntuale e dettagliata che, in attesa dell’avvio delle procedure delle nomine in ruolo e delle supplenze, offre alcuni chiarimenti su coloro che saranno obbligati ad assumere servizio il 2 di settembre una volta individuato in ruolo o per una supplenza al 31 agosto (fino alla fine dell’anno scolastico) o al 30 giugno (fino al termine delle attività didattiche).
Anzitutto, il sindacato presieduto dal Segretario generale Giuseppe D’Aprile precisa che, si sensi delle note del MIM n. 2444/2002 e n.7494/2013, nonostante il 1° settembre cada di domenica:
- la decorrenza da assegnare ai contratti è quella del 1° settembre – data di inizio dell’anno scolastico;
- la circostanza, poi, che tale data coincida con la domenica e, quindi, con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio, configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all’intera retribuzione mensile.
“Per cui – fa notare la Uil – tutti i neoassunti in ruolo e chi avrà un contratto di supplenza entro il 31/8/2024 (finalizzato al ruolo o per supplenza al 31 agosto o al 30 giugno), dovrà assumere servizio il 2 di settembre, ma avrà garantita la decorrenza giuridica ed economica della nomina dal 1° settembre 2024”.
Personale neoassunto in ruolo o incaricato al 31/8-30/6 obbligato ad assumere servizio il 2 settembre 2024
Il 2 settembre 2024, il personale docente e ATA, sia neoassunto che supplente, è tenuto a prendere servizio per perfezionare il nuovo rapporto di lavoro, un adempimento obbligatorio prima dell’avvio delle attività scolastiche.
Nello specifico, come illustrato nella Scheda della Uil Scuola Rua, dovranno prendere servizio:
Docenti e Personale ATA neoassunti in ruolo dal 2 settembre 2024
È il personale individuato in ruolo attraverso le ordinarie procedure di assunzione di luglio/agosto (GAE/concorsi – ATA 24 mesi).
È necessario presentarsi il 2 settembre nella scuola assegnata dall’Ambito Territoriale/Ufficio scolastico regionale di riferimento per la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato che avrà decorrenza giuridica ed economica della nomina dall’1 settembre 2024.
Docenti individuati con procedura straordinaria da GPS I fascia sostegno e concorso straordinario bis con contratto a tempo determinato dall’1/9/2024
È il personale docente individuato dalle GPS di I fascia sostegno della provincia di inclusione (o in altra provincia con minicall veloce) o dal Concorso straordinario bis attraverso le straordinarie procedure di assunzione di luglio/agosto.
È necessario presentarsi il 2 settembre nella scuola assegnata dall’Ambito Territoriale di riferimento per la stipula di un contratto di supplenza a tempo determinato con scadenza 31/8/2025 la cui decorrenza giuridica ed economica della nomina è dall’1/9/2024.
Tali docenti, dopo il superamento dell’anno di formazione e prova, saranno confermati in ruolo nella scuola di attuale assegnazione (salvo contrazione di organico e di assegnazione di nuova sede da parte dell’Ambito Territoriale di riferimento), con queste differenze:
- docenti individuati dal Concorso straordinario bis: stipuleranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica della nomina dall’1/9/2025;
- docenti individuati dalle GPS I fascia sostegno: stipuleranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall’1/9/2024 ed economica dall’1/9/2025.
Docenti individuati con procedura straordinaria da GPS I fascia sostegno e concorso straordinario bis con contratto a tempo determinato l’1/9/2023
È il personale docente che ha stipulato l’1/9/2023 un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dalle GPS di I fascia sostegno e dal Concorso straordinario bis e che ha terminato positivamente l’anno di formazione e prova.
La presa di servizio il 2/9/2024 va effettuata nella stessa scuola in cui è stato svolto e superato l’anno di formazione e prova (salvo contrazione di organico e di assegnazione di nuova sede da parte dell’Ambito Territoriale di riferimento):
- docenti individuati dal concorso straordinario bis: stipuleranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica della nomina dall’1/9/2024;
- docenti individuati dalle GPS: stipuleranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall’1/9/2023 ed economica dall’1/9/2024.
Personale docente e ATA supplente con contratto a tempo determinato al 31/8/2025 o al 30/6/2025
È il personale supplente individuato per la stipula di un contratto a tempo determinato le cui operazioni di nomina si concluderanno entro il 31/8/2024.
È necessario presentarsi l’1/9/2024 nella scuola assegnata dall’Ambito Territoriale di riferimento per la stipula di un contratto di supplenza a tempo determinato fino al 31/8/2025 o 30/6/2025 la cui decorrenza giuridica ed economica della nomina è dall’1/9/2024.
Differimento della presa di servizio (con e senza giustificato motivo)
La Scheda della Uil Scuola Rua sottolinea anche che – così come previsto dall’articolo 9 del DPR 3/1957 (richiamato dall’art. 560 del Dlgs 297/94):
- l’eventuale differimento della presa di servizio per un giustificato motivo (ad esempio, malattia o, comunque, motivi non imputabili alla volontà personale) comporterà anche il differimento della decorrenza economica;
- l’eventuale differimento della presa di servizio senza giustificato motivo comporterà, invece, la decadenza della nomina.
Differimento della presa di servizio per altro lavoro
Al momento della presa di servizio il personale assunto in ruolo o destinatario di incarico di supplenza deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.
Nel caso in cui successivamente alla sottoscrizione del contratto dovesse essere accertato che il dipendente si trovava in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, il dirigente scolastico procederà all’annullamento del contratto.
È utile specificare che esistono delle attività di incompatibilità assoluta (ad esempio, l’esercizio di un’attività commerciale o imprenditoriale o lo svolgimento di attività in favore di un’altra amministrazione pubblica), relativa ovvero condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico (ad esempio, le libere professioni) e attività che possono essere svolte senza autorizzazione del dirigente scolastico (ad esempio, collaborazione con giornali, riviste, enciclopedie ecc. o incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate).
È, quindi, di fondamentale importanza sapere, con largo anticipo rispetto al 2/9/2023, se l’eventuale attività che si sta svolgendo rientri o meno nel regime delle incompatibilità.
“Congelare” l’anno di ruolo
Non è possibile differire di un intero anno scolastico la presa di servizio e, di conseguenza, “congelare” l’anno di formazione e prova per terminare l’attività lavorativa che si sta svolgendo qualora questa risulti incompatibile con il contratto a tempo indeterminato o determinato.
È, comunque, sempre consigliato rivolgersi al proprio Ambito Territoriale per conoscere se ci sono circolari applicative in merito a situazioni particolari di differimento della presa di servizio.
Aspettativa per svolgere altro lavoro
Non è, altresì, possibile richiedere contestualmente alla presa di servizio una aspettativa per lo svolgimento di un altro lavoro in essere al momento della nomina ed incompatibile con l’assunzione in ruolo o con l’incarico di supplenza.
Pertanto, al momento della costituzione del rapporto di lavoro, il dirigente scolastico non può accogliere richieste di differimento della presa di servizio, al fine di proseguire l’altra attività lavorativa; analogamente, non è possibile accogliere richieste di aspettativa per svolgere una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova (deliberazione n. 47/2015 della Sezione Controllo Regione Piemonte della Corte dei Conti).
Le suddette richieste possono essere accolte soltanto dopo la costituzione del rapporto di lavoro, ossia dopo la firma del contratto per il ruolo o per la supplenza che presuppone, come detto, che il personale non abbia in essere nessuna eventuale incompatibilità accertata al momento della presa di servizio.
Perfezionamento del rapporto di lavoro senza assumere servizio: i casi più comuni
La Uil del Segretario generale Giuseppe D’Aprile si è soffermata anche sulle situazioni particolari che permettono al personale di sottoscrivere il contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato senza la necessità di assumere servizio e senza che si rientri nei casi di incompatibilità che abbiamo già illustrato in precedenza.
Personale in maternità
Lavoratrice che si trova in interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione o in congedo obbligatorio per maternità: in questo caso è sufficiente comunicare al dirigente scolastico della scuola di nomina il proprio status (e, ovviamente, inviare le certificazioni richieste) al fine di perfezionare il rapporto di lavoro non solo giuridicamente, ma anche economicamente, dall’1/9/2023, senza la necessità di assumere fisicamente servizio.
Si precisa che in questi casi la scuola non ha, infatti, la possibilità di rifiutarsi di procedere con il perfezionamento del rapporto di lavoro o di pretendere l’assunzione in servizio della lavoratrice. Il contratto, come detto, dovrà necessariamente avere decorrenza giuridica ed economica dall’1° settembre
Da precisare, tuttavia, che per altre tipologie di assenza previste per i genitori, come il congedo parentale o la malattia del figlio è, invece, necessaria l’assunzione in servizio prima di poterne fruire (salvo i casi di differimento della presa di servizio, per esempio, nel caso in cui si presenti un certificato di malattia del figlio).
Dottorato, borse di studio, assegno di ricerca e ricercatori a tempo determinato
Personale che, al momento della nomina in ruolo o per supplenza al 31/8 o 30/6, sta svolgendo un dottorato di ricerca o è titolare di una borsa di studio o di un assegno di ricerca o è ricercatore a tempo determinato:
Dottorato di ricerca
La norma (legge n. 476/1984 – art. 2 comma 1 – e legge n. 240/2010 – art. 19) prevede che il pubblico dipendente è ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
Borse di studio e assegni di ricerca
Sono equiparati al dottorato di ricerca ai fini della stipula di un contratto a tempo indeterminato o di supplenza al 31/8 o al 30/6 senza necessità di assumere servizio:
- le borse di studio post dottorato e le borse per i corsi di perfezionamento/scuole di specializzazione universitaria: sono equiparati al dottorato, ai fini della richiesta del congedo straordinario, dalla legge n. 398/1989 e dalla legge finanziaria n. 498/1992, art.4, comma 2;
- gli assegni di ricerca: il comma 8 dell’articolo 22 della legge n. 240/2010 prevede espressamente che “La titolarità dell’assegno… comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche”.
Ricercatori a tempo determinato
Secondo quanto previsto dall’art. 24 comma 9-bis della Legge 240/2010 e dall’art. 22 comma 8, la Uil sostiene che anche il personale che non può assumere servizio, perché impegnato come ricercatore presso l’università, deve essere collocato in aspettativa senza la necessità dell’assunzione in servizio.
Il restante personale di ruolo che deve assumere servizio il 2 settembre 2024
Oltre al personale neoassunto in ruolo o a chi è nominato per una supplenza, ci sono diverse categorie di personale già di ruolo che dovranno assumere servizio il 2 settembre 2024, salvo diversa disposizione della scuola.
Personale docente e ATA che per l’a.s. 2024/25 ha ottenuto un movimento di trasferimento/passaggio a seguito delle operazioni di mobilità
È il personale docente e ATA già di ruolo che ha ottenuto una nuova scuola di titolarità a seguito di trasferimento o passaggio. In questo caso tale personale è obbligato ad assumere servizio il 2/9/2024 nella nuova sede di titolarità.
Per il docente che ha ottenuto una cattedra divisa su più scuole, è sufficiente assumere servizio nella scuola “principale”, ovvero quella che gestisce il contratto, salvo diversa indicazione delle scuole interessate (in questo caso è consigliabile prendere contatti, per tempo, con i due o più dirigenti scolastici).
Personale docente e ATA già di ruolo che rientra da un congedo o da una aspettativa
È il personale già di ruolo la cui assenza si è protratta per tutto l’a.s. 2023/24 o per una parte di esso e, comunque, fino al 31 agosto 2024.
Ovviamente l’obbligo di assunzione in servizio riguarda solo coloro che hanno terminato il periodo di congedo/aspettativa richiesto e rientreranno in effettivo servizio. Non devono, invece, assumere servizio coloro che rinnovano il periodo di congedo/aspettativa già fruito o che cambiano la tipologia di congedo/aspettativa rispetto a quella fruita nell’anno scolastico precedente.
Personale docente e ATA che rientra da una assegnazione provvisoria o utilizzazione
In questo caso, terminata l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione per l’a.s. 2023/24 (e, ovviamente, non avendone ottenuta un’altra per l’a.s. 2024/25), è necessario assumere servizio il 2/9/2024 nella scuola di attuale titolarità.
Docenti già di ruolo che non rientrano in nessuno dei casi precedenti
I docenti già di ruolo che non rientrano in nessuno dei casi precedenti devono recarsi a scuola il 2/9/2024? La risposta è: no.
Tutti i docenti che non rientrano nei casi precedenti non hanno nessun obbligo di recarsi a scuola il 2 settembre, eccetto i casi in cui per tale data sia stato calendarizzato un incontro collegiale o, comunque, altra attività debitamente deliberata. Si ricorda, infatti, che gli obblighi di servizio, ad esclusione, ovviamente, del periodo delle lezioni, sono fissati dal piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti.
Pertanto, un’eventuale circolare che obblighi in modo generico tutti i docenti della scuola (senza le dovute specifiche sopra richiamate) ad assumere servizio il 2/9/2024, non è da ritenersi legittima.