Il Concorso Docenti PNRR2 è ormai alle porte, ricco di importanti novità riguardanti anche e soprattutto le classi di concorso accorpate, che hanno l’obiettivo di facilitare il processo di selezione e reclutamento del personale docente.
Vediamo più nel dettaglio cosa si intende per accorpamento delle classi di concorso e cosa comporta per docenti e graduatorie.
Cosa prevede l’accorpamento delle classi di concorso per insegnare?
L’accorpamento delle classi di concorso consiste in un meccanismo che prevede di unire tra loro (accorpare, appunto) più classi di concorso affini. Così facendo, è possibile rendere più efficaci le procedure concorsuali e più flessibile la gestione dei docenti nelle scuole, in particolare quando ci si trova ad avere a che fare con mancanza di personale qualificato in determinate aree disciplinari.
Per quanto riguarda il Concorso PNRR2, nello specifico, l’accorpamento coinvolge sia la scuola secondaria di I grado, sia la scuola secondaria di II grado, con l’intento di rendere più semplice tanto l’organizzazione didattica quanto l’accesso ai ruoli per i candidati.
Quali sono le classi di concorso accorpate?
In merito al prossimo concorso docenti, l’accorpamento delle classi di concorso è stato definito dal MIM, attraverso anche la tabella A relativa a “Classi di concorso: denominazione, titoli di accesso, insegnamenti relativi”, che stabilisce:
- A01 – Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado: comprende le classi A01(Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado) e A17 (Disegno e storia dell’arte nella scuola secondaria di secondo grado);
- A12 – Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado: comprende le classi A12 (Discipline letterarie negli istituti secondari di II grado) e A22 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado);
- A22 – Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado: accorpa le classi di concorso relative all’insegnamento delle lingue straniere, come A24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado);
- A30 – Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado: accorpa le classi A29 (Musica nella scuola secondaria di I grado) e A30 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado)
- A48 – Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado: accorpa ex A48 ed ex A49;
- A70 – Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G.: include ex A70 ed ex A72;
- A71 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G.: unisce ex A71 ed ex A3.
Le graduatorie terranno ovviamente conto di queste nuove classificazioni e saranno distinte per il I e per il II grado di istruzione secondaria. Non solo, perché i cambiamenti apportati influenzeranno anche le graduatorie per l’attribuzione delle supplenze.
Cosa cambia nelle procedure concorsuali e nelle graduatorie?
L’accorpamento delle classi di concorso offre ai candidati docenti una serie di vantaggi non indifferenti, che prevede:
- la gestione semplificata dell’organizzazione didattica, dato che unificare discipline affini tra loro permette di valutare trasversalmente i candidati ed evitare troppe frammentazioni delle prove previste;
- una maggiore flessibilità, considerando che i docenti possono candidarsi a più classi di concorso affini tra loro aumentando, così, la probabilità di accesso al ruolo ambito;
- l’ottimizzazione delle risorse, poiché così facendo le singole scuole possono gestire più facilmente le assegnazioni delle cattedre, tenendo conto delle esigenze degli studenti e del personale interno.
Nonostante l’accorpamento delle classi di concorso, i nuovi corsi abilitanti previsti per l’a.a. 2023/24 sono stati comunque strutturati separatamente, quindi per ogni classe di concorso sono previsti iter concorsuali specifici. Tuttavia, l’abilitazione ottenuta per una delle classi accorpate sarà valida anche per le altre, così come indicato dal MIUR nel DM 621/2024, precisamente nell’art. 4/4:
«Chi ha conseguito l’abilitazione su una delle classi di concorso accorpate si considera abilitato anche sull’altra e potrà inserirsi in I fascia per entrambe le classi di concorso.»
La tabella A, poi, in allegato al decreto 22 dicembre 2023, sottolinea che tutte le abilitazioni conseguite nei precedenti ordinamenti sono considerate titoli abilitanti per l’insegnamento delle discipline accorpate nelle nuove classi di concorso.
Di conseguenza, chi è già in possesso di un titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento secondo i regolamenti precedenti, all’entrata in vigore del decreto mantiene appieno il diritto alla partecipazione alle procedure concorsuali e abilitanti.
Detto ciò, un importante cambiamento riguarda i titoli di abilitazione. La tabella di riferimento, allegata all’Ordinanza Ministeriale, dichiara che sono attribuiti:
- ulteriori 24 punti per l’abilitazione conseguita tramite il superamento di un concorso ordinario;
- 24 punti per l’abilitazione conseguita tramite il superamento del concorso straordinario (decreto dipartimentale n. 510 del 2020);
- ulteriori 24 punti per l’abilitazione conseguita tramite percorsi universitari e accademici di formazione iniziale (DPCM 4 agosto 2023).
Per fare un esempio: chi consegue l’abilitazione attraverso concorso ordinario su posto comune ottiene 24 punti (oltre che altri 12 punti al massimo in base al voto) anche nelle GPS I fascia sostegno, esattamente come previsto per l’abilitazione conseguita attraverso i classici percorsi abilitanti.

L’accorpamento delle classi di concorso consiste in un meccanismo che prevede di unire tra loro (accorpare, appunto) più classi di concorso affini.
Modifiche specifiche per Classi di Concorso A20, A27 e A53
Tra i vari cambiamenti previsti dal decreto ministeriale sono previste modifiche a specifiche classi di concorso:
- classe di concorso A20 (Fisica): riduzione dei CFU specifici richiesti. Per molte lauree, se prima erano necessari 24 CFU FIS/01, adesso sono richiesti 30 CFU in FIS (in generale) di cui almeno 6 in FIS/01; per altre lauree, se prima erano necessari 12 CFU in FIS/01 o 08, adesso sono richiesti 18 CFU in FIS (in generale) di cui almeno 6 in FIS/01;
- classe di concorso A27 (Matematica e Fisica): possono accedere anche coloro che hanno conseguito la laurea in Ingegneria e in possesso di 60 CFU in MAT e 30 CFU in FIS di cui almeno 6 CFU in FIS/01;
- classe di concorso A53: è stata modificata la denominazione che, adesso, corrisponde a Storia della musica e della danza.
Cosa succede a chi stava seguendo un corso di abilitazione per una classe di concorso che è stata accorpata?
Dati i numerosi cambiamenti, cosa succede a chi stava già seguendo un corso abilitativo per una classe di concorso che è stata accorpata?
A livello pratico assolutamente nulla: il decreto, infatti, prevede che i docenti che ottengono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso accorpate siano abilitati per tutti gli insegnamenti compresi dall’accorpamento e, quindi, per la nuova classe di concorso.
In sostanza, anziché essere abilitati per una sola classe di concorso ci si abiliterà per più classi di concorso, ovviamente tra quelle appena accorpate tra loro. Nulla cambia, però, per i procedimenti concorsuali, che rimangono ben distinti per singola classe di concorso (prova orale inclusa).


