Il personale ATA può usufruire dell’assegnazione provvisoria per richiedere un trasferimento temporaneo dettato da esigenze familiari o altre necessità personali.
Per fare ciò è necessario possedere determinati requisiti: vediamo insieme quali sono e chi può fare domanda.
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SOMMARIO
ToggleChe cos’è l’assegnazione provvisoria per il Personale ATA?
L’assegnazione provvisoria è una procedura significativa per i docenti e per il personale ATA, perché permette loro di richiedere un trasferimento – in via del tutto temporanea – presso altra scuola o altro istituto.
L’aggettivo “provvisoria” sta a indicare proprio il fatto che la richiesta ha una determinata scadenza: dura infatti solo 12 mesi e, nel frattempo, il richiedente continua a mantenere il proprio posto di lavoro presso la scuola o l’istituto di provenienza.
Per quanto riguarda il personale ATA, l’assegnazione provvisoria può prevedere due tipologie di trasferimento:
- trasferimento provinciale, che permette di spostarsi all’interno della stessa Provincia della scuola o dell’istituto presso cui si presta il servizio;
- trasferimento interprovinciale, che consente invece di spostarsi in una Provincia diversa rispetto a quella della scuola o dell’istituto di provenienza.
Che differenza c’è tra assegnazione provvisoria e supplenza?
L’assegnazione provvisoria non è da intendersi come sinonimo di supplenza, in quanto si tratta di due cose distinte e separate.
L’assegnazione provvisoria è uno strumento che, come spiegato precedentemente, permette al personale ATA con contratto a tempo indeterminato di chiedere il trasferimento momentaneo presso una scuola o un istituto diversi da quelli di titolarità.
L’assegnazione ha, appunto, la durata di 12 mesi e deve essere esplicitamente motivata. Al contempo, non comporta la perdita del posto di lavoro nella scuola o nell’istituto di provenienza; ciò significa che, allo scadere dei 12 mesi, il richiedente può tornare a prestare servizio nella sede di origine.
La supplenza, invece, è rivolta al personale ATA con contratto a tempo determinato che viene impiegata quando si ha la necessità di coprire assenze temporanee del personale titolare, o in caso di esigenze straordinarie che richiedono personale extra rispetto al solito.
La durata della supplenza, poi, è variabile: può coprire fino a 30 giorni (supplenza breve), da 31 a 180 giorni (supplenza media), oppure oltre 180 giorni (supplenza lunga). Terminato il periodo di supplenza scade anche il contratto di lavoro.
L’assegnazione provvisoria permette al personale ATA con contratto a tempo indeterminato di chiedere il trasferimento momentaneo presso una scuola o un istituto diversi da quelli di titolarità.
Tutti i requisiti per ottenere l’assegnazione provvisoria come Personale ATA
Per richiedere l’assegnazione provvisoria, il personale ATA deve essere in possesso di determinati requisiti che servono come motivazione valida per il trasferimento:
- ricongiungimento con il convivente (parenti inclusi), a patto che si possa fornire apposita Attestazione di Convivenza Certificata che dimostri la stabilità della convivenza (es. certificato di matrimonio);
- ricongiungimento con i figli, o con gli affidati minori a seguito di un provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento con il genitore, in particolare se quest’ultimo è in possesso di certificato di invalidità o ha bisogno di assistenza continua;
- situazioni di grave salute, solo se attestate da certificazioni mediche.
Da sottolineare che l’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno dello stesso Comune in cui il richiedente opera già. Si tratta di una misura attuata per evitare che troppi trasferimenti si concentrino nello stesso territorio comunale.
La burocrazia I documenti necessari per poter inoltrare la domanda
Nel momento in cui si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, la burocrazia richiede di allegare tutte le autocertificazioni utili per dimostrare che il richiedente sia in possesso dei requisiti richiesti (es. certificato di convivenza o certificato di invalidità di un genitore/parente).
Se la richiesta di trasferimento è motivata da esigenze di salute, allora il richiedente deve allegare la relativa documentazione medica (es. verbale di disabilità).
Sono esclusi i documenti inerenti i titoli di studio, dato che in questo caso non sono utili e non conferiscono maggiore punteggio in graduatoria; tuttavia, è comunque importante che i titolari su posto comune che richiedono anche posti di sostegno dichiarino di essere in possesso del titolo di sostegno.
Casi particolari in cui si può fare domanda di assegnazione provvisoria
Oltre ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria anche:
- collaboratori scolastici, ausiliari dell’educazione e tecnici amministrativi che sono stati assunti a seguito delle procedure stabilite dagli articoli 1, commi 619 e 622, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, a patto che siano in possesso di determinati requisiti;
- DSGA immessi in ruolo a seguito del superamento del concorso ordinario stabilito dal Decreto Direttoriale del 20 dicembre 2018;
- personale ATA a tempo pieno reclutato tramite le procedure previste dall’articolo 58, comma 5 e seguenti, del Decreto Legge n. 69 del 2013.
Il personale ATA che ha già usufruito di un trasferimento può comunque richiedere un’assegnazione provvisoria; inoltre, nel corso dei 3 anni di vincolo, il personale ATA ha la possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria all’interno della stessa Provincia in cui è titolare.
Come si calcola il punteggio per l’assegnazione provvisoria ATA?
Il punteggio per le assegnazioni provvisorie non tiene conto dell’anzianità di servizio, ma si basa solo ed esclusivamente sulle esigenze familiari. Nello specifico si assegnano:
- 6 punti per il ricongiungimento familiare, a prescindere che avvenga con il coniuge, con un genitore, con un figlio o con altri familiari;
- 4 punti per il ricongiungimento con un figlio con meno di 6 anni;
- 3 punti per il ricongiungimento con un figlio con un’età compresa tra i 3 e i 18 anni (3 punti per ogni figlio).
In caso di figli minori di 6 anni è possibile usufruire di una priorità speciale, che viene applicata alle assegnazioni provvisorie sia provinciali, sia interprovinciali. Ulteriori precedenze sono previste, poi, in caso di assistenza a familiari con disabilità o in presenza di specifiche disposizioni legali.
I 6 punti assegnati per il ricongiungimento familiare, infine, si applicano solo alle scuole che appartengono allo stesso Comune in cui si richiede lo stesso, mentre gli altri punteggi strettamente legati all’età dei figli si applicano a qualsiasi altra preferenza indicata nella domanda di trasferimento.