Il Concorso ATA 24 mesi è utile al personale ausiliario, tecnico e amministrativo per conquistare il ruolo a tempo indeterminato. Tra i diversi requisiti di partecipazione richiesti dal CCNL 2019-21, vi è il possesso della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale che, però, risulta obbligatoria solo per le Graduatorie di III fascia ATA: la prima fascia, dunque, ne è esonerata.
Requisiti Graduatorie ATA prima fascia
I requisiti per entrare negli ATA 24 mesi sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno. Scopo primario di queste selezioni è l’assegnazione di posizioni a tempo indeterminato, oltre a svolgere un ruolo cruciale nella gestione delle supplenze annuali.
Per quanto riguarda i requisiti di partecipazione, i candidati devono dimostrare un’esperienza lavorativa consolidata nel settore, con almeno 24 mesi di servizio alle spalle. Nello specifico, si richiede un periodo effettivo di almeno 23 mesi e 16 giorni. Gli stessi devono essere accumulati all’interno delle istituzioni scolastiche statali, anche se in maniera non continuativa. Ulteriori requisiti sono:
- essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
- il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
- il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.
I 24 mesi di servizio
La particolarità delle Graduatorie ATA 24 mesi sta proprio nel periodo di servizio che i candidati devono avere alle proprie spalle. In merito, il personale deve avere dalla propria parte:
- a) un’anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);
- b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85) (1);
- ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.
Ancora requisiti
- d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
- e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.





