Graduatorie ATA, titoli di accesso: non basta la licenza media per fare il collaboratore scolastico

Graduatorie ATA, titoli di accesso

Per il 2024 è atteso l’aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia, chiariamo i titoli di accesso richiesti. Da settembre ci sarà un nuovo giro di supplenze per quanto riguarda l’anno scolastico 2023/2024.

Le supplenze da assegnare per quest’anno saranno ancora tante: infatti, sono stati autorizzati ben pochi ruoli a fronte di moltissimi posti vuoti dopo la mobilità. In questi giorni si stanno svolgendo le operazioni relative alle immissioni in ruolo, in seguito sarà la volta degli incarichi di supplenza.

Possibilità di lavoro come collaboratore scolastico prima dell’aggiornamento delle graduatorie ATA

Le possibilità di lavoro come collaboratore scolastico, senza alcun anno di servizio alle spalle, sono rappresentate dall’inserimento delle graduatorie di terza fascia oppure dalle domande di Messa a Disposizione (MAD).

La licenza media non è titolo di accesso per lavorare nelle scuole ricoprendo il ruolo di collaboratore scolastico.

L’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia è previsto nel 2024, dal momento che hanno validità triennale e sono state aggiornate lo scorso anno.

Le MAD, invece, sono domande fuori graduatoria, ma sono spesso utilizzate soltanto quando sono esaurite le graduatorie di prima, seconda e terza fascia.

Questo è, infatti, l’ordine che si segue per le convocazioni alle supplenze. Lavorare tramite MAD è al momento un remota possibilità, a causa dei tantissimi aspiranti supplenti presenti nelle graduatorie di terza fascia.

Graduatorie ATA, titoli di accesso per il ruolo di collaboratore scolastico

I titoli di accesso sia per l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia e sia per le MAD per quanto riguarda il profilo professionale di collaboratore scolastico sono: 

  • diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, 
  • diploma di maestro d’arte, di scuola magistrale per l’infanzia, di maturità, 
  • attestati o diplomi di qualifica professionale triennale.

Per quanto riguarda, nello specifico, l’iscrizione nelle graduatorie le uniche eccezioni sono costituite da coloro i quali erano presenti nelle graduatorie già in precedenza.

Deroghe riguardo l’inserimento nelle graduatorie ATA

Quindi, le sole deroghe del titolo di studio d’accesso nelle graduatorie di circolo e d’istituto di III fascia del personale ATA sono:

  • per coloro i quali si sono inseriti nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie;
  • hanno titolo all’inclusione in terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto gli aspiranti che sono già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 oppure negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, di cui al D.M. 75/2001 e D.M. 35/2004 corrispondenti al profilo richiesto, sono validi i titoli di studio richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nelle suddette graduatorie o elenchi;
  • hanno titolo all’inclusione in terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto anche gli aspiranti che hanno prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi svolti entro il 25 luglio 2008, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto, sono validi i titoli di studio, in base ai quali legittimamente è stato prestato il servizio richiesto, previsti dall’ordinamento all’epoca vigente.

Perciò, se l’aspirante ha mancato un aggiornamento o rinnovo delle graduatorie, non ha almeno 30 giorni di servizio svolti entro il 25 luglio 2008, o non è inserito nelle graduatorie sopra citate, non ha il titolo d’accesso nelle graduatorie di III fascia per il profilo di collaboratore scolastico con la sola licenza media.

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