Era possibile conseguire i 24 CFU solo fino al 31 ottobre 2022, ma gli stessi potranno tuttavia essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2024 come requisito d’accesso ai concorsi a cattedra.
Dal 1° gennaio 2025, invece, per partecipare ai concorsi sarà richiesta l’abilitazione all’insegnamento da conseguire attraverso i percorsi abilitanti da 60 CFU/CFA introdotti dalla Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti approvata con la legge n. 79 del 29 giugno 2022 (conversione in legge – con modificazioni – del decreto n. 36 del 30 aprile 2022), fortemente voluta dall’ex Ministro Bianchi e poi sostanzialmente confermata anche dall’attuale Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
SOMMARIO
Toggle- Cosa sono i 60 CFU?
- Le domande più frequenti per chi ha 24 CFU e deve fare i 60 CFU
- I 24 CFU già acquisiti possono essere riconosciuti come parte dei 60 CFU?
- Qual è la procedura per far riconoscere i 24 CFU come parte dei 60 CFU?
- Chi ha i 24 CFU può accedere ai prossimi concorsi senza avere ottenuto i 60 CFU?
- Chi ha laurea con 24 CFU può iscriversi in I Fascia GPS, abilitandosi con i 60 CFU e senza partecipare a concorso docenti?
- Come scegliere un percorso da 30 o 60 CFU?
Cosa sono i 60 CFU?
I 60 CFU costituiscono a pieno titolo il nuovo percorso di formazione iniziale abilitante per aspiranti docenti di posto comune, compresi gli insegnanti ITP (tecnico-pratici), delle scuole Secondarie di primo e secondo grado. Si tratta, nello specifico, di crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche.
Gli stessi sono, inoltre, soggetti all’accreditamento iniziale e periodico con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), adottato su parere conforme dell’ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), e vengono erogati dalle Università e dalle Istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica).
Alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Bianchi e dal DPCM 60 CFU del 4 agosto 2023 (che disciplina i percorsi abilitanti), il nuovo percorso di reclutamento degli aspiranti docenti è così strutturato:
- laurea magistrale (triennale per ITP) + percorso di abilitazione di 60 CFU/CFA + concorso + anno di prova in servizio con test finale e valutazione conclusiva.
Quali sono le differenze con i 24 CFU?
Tra i nuovi 60 CFU della Riforma Bianchi e i vecchi 24 CFU, ormai finiti in soffitta, esistono delle evidenti differenze.
I 24 CFU, ad esempio, costituivano un requisito preliminare per l’ammissione ai concorsi a cattedra, per l’accesso al TFA Sostegno e per l’iscrizione nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Senza, però, conferire l’abilitazione all’insegnamento.
Di contro, i percorsi abilitanti da 60 CFU assicurano ai partecipanti l’ottenimento dell’abilitazione all’insegnamento in una specifica classe di concorso (che dal 1° gennaio 2025 sarà costituirà un imprescindibile requisito d’accesso ai concorsi scuola) e, di conseguenza, l’inserimento nella I fascia delle GPS.
Un’altra importante differenza è quella relativa ai programmi dei due diversi percorsi. Il programma associato ai 24 CFU prevedeva, infatti, un insieme di contenuti trasversali, applicabili a tutte le classi di concorso. Mentre i percorsi da 60 CFU sono concepiti ad hoc per ciascuna classe di concorso, integrando e approfondendo le materie specifiche, includendo un’esplorazione approfondita delle metodologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento e prevedendo un periodo di tirocinio direttamente correlato alla classe di concorso di interesse.
I 24 CFU, una volta acquisiti, erano inoltre validi per tutte le classi di concorso. A differenza dei 60 CFU che sono strettamente vincolati alla classe di concorso specifica. Tant’è che per i candidati che desiderano conseguire l’abilitazione in più classi di concorso, si rendono necessari ulteriori percorsi formativi. Anche se, come vedremo più avanti, sono previste opzioni formative abbreviate per coloro che hanno già ottenuto un’abilitazione o completato il percorso da 24 CFU.
Modalità e costi
Dal punto di vista della fruizione, era possibile seguire i corsi da 24 CFU in modalità interamente online, senza alcuna preselezione. Al contrario, per i percorsi da 60 CFU è prevista una graduatoria per titoli e servizi e – per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 – è consentita la modalità di erogazione telematica sincrona per una quota massima del 50% delle lezioni, ad eccezione di tirocini e laboratori che necessitano inequivocabilmente della presenza fisica ed è, altresì, prevista una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70%.
Sul versante dei costi, infine, il Decreto Ministeriale 616/2017 stabiliva un tetto massimo di spesa pari a 500 euro per i percorsi formativi da 24 CFU. Per quanto riguarda, invece, i percorsi da 60 CFU, il relativo DPCM prevede un costo massimo di 2.500 euro.
In sintesi:
PERCORSO DA 24 CFU | PERCORSO DA 60 CFU | |
Funzione | Requisito di accesso per Graduatorie, concorsi e TFA Sostegno. Non abilitante | Conduce all’abilitazione in specifica classe di concorso |
GPS | Iscrizione I fascia delle Graduatorie GPS | Iscrizione II fascia delle Graduatorie GPS |
Ambito | Trasversale a tutte le classi di concorso | Specifico per ciascuna classe di concorso |
Contenuto | Materie trasversali all’insegnamento | Discipline di base, metodologie didattiche specifiche e tirocinio diretto per la classe di concorso |
Validità | Valido per tutte le classi di concorso | Specifico per la classe di concorso; percorsi separati per abilitazioni multiple |
Modalità didattica | Nessuna obbligatorietà di presenza; possibile fruizione a distanza con esami in presenza | Frequenza in aula per almeno il 70% delle attività; telematica fino al 50% solo per anni accademici 2023/2024 e 2024/2025; tirocini e laboratori in presenza |
Costo | massimo 500 euro (per università pubbliche) secondo DM 616/2017 | massimo 2.500 euro (DPCM 60 CFU del 4 agosto 2023) |
Cosa cambia con la riforma per ottenere l’abilitazione?
Con l’entrata in vigore della Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti l’unico modo per conseguire l’abilitazione all’insegnamento è determinato dai percorsi abilitanti da 60 CFU, il cui contenuto formativo è così strutturato:
Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 10 |
– 15 CFU/CFA di tirocinio diretto – 5 CFU/CFA di tirocinio indiretto 3 dei 20 CFU/CFA riservati alle attività formative relative all’inclusione scolastica | 20 |
Formazione inclusiva delle persone con BES | 3 |
Disciplina di area linguistico-digitale | 3 |
Disciplina psico-socio-antropologiche | 4 |
Didattiche delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso) | 16 |
Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la secondaria | 2 |
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica | 2 |
Ad ogni modo, la Riforma Bianchi prevede anche una fase transitoria fino a 31 dicembre 2024 durante la quale è prevista:
- la partecipazione ai concorsi a cattedra con i 24 CFU (purché conseguiti entro il 31 ottobre 2022), fermo restando l’obbligo di conseguire i 36 CFU mancanti in caso di vittoria del concorso per ottenere l’abilitazione all’insegnamento;
- l’istituzione di un percorso abbreviato da 30 CFU per iscriversi ai concorsi a cattedra riservato ai cosiddetti “precari storici”, ovvero agli aspiranti docenti con almeno 3 anni di servizio, anche non consecutivi, negli ultimi 5 anni in istituti statali o paritari, di cui almeno un anno nella specifica classe di concorso per la quale si intende ottenere l’abilitazione. Anche in questo caso sarà necessario acquisire successivamente i 30 CFU mancanti per l’abilitazione;
- l’istituzione di un ulteriore percorso abbreviato da 30 CFU per la partecipazione al secondo concorso a cattedra della fase transitoria (in programma tra settembre/ottobre 2024) con l’obbligo, ovviamente, di integrare in un secondo momento i restanti 30 CFU per ottenere l’abilitazione all’insegnamento;
- la possibilità, per i docenti già abilitati o specializzati in un’altra classe di concorso o grado di istruzione, di conseguire una seconda abilitazione in un’altra classe di concorso o in un altro grado di istruzione attraverso i percorsi abilitanti da 30 CFU.
Chi ha i 24 CFU deve fare i 60 CFU?
Gli aspiranti docenti non abilitati, ma che hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022, non dovranno frequentare i percorsi abilitanti da 60 CFU/CFA per ottenere l’abilitazione all’insegnamento.
L’art. 8 del DPCM 60 CFU del 4 agosto 2023 prevede, infatti, la possibilità che i crediti formativi universitari o accademici (conseguiti sulla base del previgente ordinamento) vengano riconosciuti, fermi restando almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.
Agli stessi basterà, pertanto, frequentare i percorsi abilitanti da 36 CFU e superare l’esame finale (prova scritta e prova orale con lezione simulata) per ottenere l’abilitazione all’insegnamento.
Inoltre, come già ribadito, i 24 CFU rappresentano un requisito d’accesso ai concorsi scuola fino al 31 dicembre 2024, ovvero per tutta la durata della fase transitoria della Riforma Bianchi.
Le domande più frequenti per chi ha 24 CFU e deve fare i 60 CFU
Vediamo quali sono, dopo l’introduzione dei percorsi abilitanti da 60 CFU, le domande e i dubbi più frequenti degli aspiranti docenti che hanno conseguito i i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022.
I 24 CFU già acquisiti possono essere riconosciuti come parte dei 60 CFU?
Secondo quanto previsto dall’articolo 8 del DPCM 60 CFU del 4 agosto 2023, i 24 CFU – purché conseguiti entro il 31 ottobre 2022 e comprensivi di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto – possono essere riconosciuti ai fini del conseguimento dei 60 CFU introdotti dalla Riforma Bianchi.
Pertanto, gli aspiranti docenti interessati – pur potendo partecipare ai concorsi a cattedra con il solo requisito dei 24 CFU (fino al 31 dicembre 2024) – dovranno completare semplicemente il percorso abbreviato da 36 CFU per ottenere l’abilitazione all’insegnamento.
Qual è la procedura per far riconoscere i 24 CFU come parte dei 60 CFU?
I 24 CFU eventualmente conseguiti entro il 31 ottobre 2022 vengono riconosciuti in automatico al momento dell’invio dell’istanza di iscrizione telematica ai percorsi abilitanti.
Chi ha i 24 CFU può accedere ai prossimi concorsi senza avere ottenuto i 60 CFU?
Fino al 31 dicembre 2024 e, cioè, per tutta la durata della fase transitoria della Riforma Bianchi, gli aspiranti docenti che entro il 31 ottobre 2022 hanno conseguito i 24 CFU potranno partecipare a tutti i concorsi a cattedra.
Dal 1° gennaio 2025, invece, sarà loro richiesta l’abilitazione all’insegnamento (60 CFU).
Chi ha laurea con 24 CFU può iscriversi in I Fascia GPS, abilitandosi con i 60 CFU e senza partecipare a concorso docenti?
I laureati in possesso di 24 CFU possono accedere alla I Fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e conseguire l’abilitazione all’insegnamento tramite i percorsi da 60 CFU o 36 CFU, senza l’obbligo di partecipare ai concorsi per docenti.
Tuttavia, è importante sottolineare che, secondo l’attuale quadro normativo, il concorso rappresenta l’unico canale per l’assunzione a tempo indeterminato nel sistema scolastico.
E, a partire dal 1° gennaio 2025, quando cioè la Riforma Bianchi entrerà in vigore a pieno regime, l’abilitazione all’insegnamento costituirà a tutti gli effetti un requisito d’accesso indispensabile per partecipare ai concorsi a cattedra.
Come scegliere un percorso da 30 o 60 CFU?
I percorsi di formazione abilitante possono essere erogati solo dalle Università e dalle Istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) regolarmente accreditate con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), adottato su parere conforme dell’ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca).
Ad ogni modo, a seconda dei diversi casi, nell’ambito della Riforma Bianchi sono disponibili 5 diverse tipologie di percorsi:
- 60 CFU: entreranno in vigore a pieno regime dal 1° gennaio 2025, quando rappresenteranno anche un requisito d’accesso imprescindibile per partecipare ai concorsi a cattedra;
- 30 CFU: destinati a docenti già abilitati o specializzati in un’altra classe di concorso o grado di istruzione che vogliono conseguire una seconda abilitazione in un’altra classe di concorso o in un altro grado di istruzione;
- 30 CFU: riservati a docenti con 3 anni di servizio nelle scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso, e a coloro che hanno superato la prova concorsuale del Concorso straordinario bis;
- 30 CFU: per i neolaureati o per coloro che non hanno ottenuto i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 (validi per l’accesso ai concorsi fino alla fine del 2024), con ulteriori crediti da integrare in caso di vittoria in un concorso;
- 36 CFU: per chi ha conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022.