Le differenze tra i percorsi abilitanti da 30 CFU per triennalisti e docenti già abilitati/specializzati

aspiranti docenti seguono un percorso abilitante da 30 CFU/CFA

L’unico percorso abilitante finora attivato è quello da 30 CFU/CFA riservato ai docenti già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, nonché ai docenti in possesso della specializzazione sul sostegno. Per gli altri percorsi previsti dal DPCM del 4 agosto 2023 – in attuazione dalla Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti (Legge n. 79 del 29 giugno 2022, conversione in legge con modificazioni del decreto n. 36 del 30 aprile 2022) – bisognerà, invece, aspettare ancora un po’. 

Compreso quello da 30 CFU/CFA rivolto agli aspiranti docenti con 3 anni di servizio, anche non continuativi, nelle scuole statali o paritarie negli ultimi 5 anni, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, e a coloro che hanno sostenuto la prova del Concorso straordinario bis.

Due percorsi abilitanti entrambi da 30 CFU/CFA: uno già avviato, l’altro in attesa di aprire al più presto le porte alle centinaia di aspiranti docenti interessati. Ma quali sono le differenze tra i percorsi abilitanti per i triennalisti e quelli per gli abilitati/specializzati? 

Le differenze tra i percorsi abilitanti da 30 CFU per triennalisti e i docenti già abilitati/specializzati

La nota n. 3042 del 15 febbraio 2024 del Ministero dell’Università e della Ricerca ha autorizzato l’avvio dei percorsi da 30 CFU/CFA per i docenti che vogliono conseguire una seconda abilitazione. Mentre il decreto ministeriale n. 620 del 22 aprile 2024 contiene l’autorizzazione di 51.753 posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila e, quindi, anche quelli riservati ai percorsi da 30 CFU/CFA per gli aspiranti docenti triennalisti.      

Percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA per il conseguimento di una seconda abilitazione

I percorsi abilitanti finalizzati al conseguimento di una seconda abilitazione sono disciplinati dall’articolo 13 del DPCM del 4 agosto 2023 che stabilisce che i docenti che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, così come anche quelli che sono in possesso della specializzazione sul sostegno, possono conseguire – fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso – l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione, con l’acquisizione di soli 30 CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie applicate alla disciplina di riferimento. 

Lo stesso articolo precisa, inoltre, che tali percorsi sono esclusi dal livello sostenibile di attivazione. Il che, tradotto, significa che non ci sono limiti né numero chiuso e che, quindi, tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di accesso richiesti possono tranquillamente iscriversi, senza dover affrontare nessuna selezione d’ingresso. 

Inoltre, non sarà necessario alcun tirocinio diretto e, soprattutto, sarà possibile seguire l’intero percorso in modalità telematica sincrona. Per quanto concerne, invece, il programma saranno i Centri multidisciplinari individuati dalle istituzioni di formazione superiore a stabilirne il contenuto sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU/CFA acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel profilo di cui all’Allegato A del DPCM 60 CFU.    

Percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA per gli aspiranti docenti con almeno 3 anni di servizio

A differenza dei percorsi abilitanti per gli abilitati/specializzati (interamente in modalità telematica sincrona), almeno il 50% di quelli da 30 CFU/CFA riservati agli aspiranti docenti con 3 anni di servizio, anche non continuativi, nelle scuole statali o paritarie negli ultimi 5 anni, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, e a coloro che hanno sostenuto la prova del Concorso straordinario bis, dovrà essere erogato in presenza. 

Sebbene non sia previsto nessun tirocinio diretto, sarà tuttavia necessario conseguire 9 CFU/CFA di tirocinio indiretto. Ma, soprattutto, si tratta di percorsi a numero programmato. Tant’è che, nel caso in cui le iscrizioni dovessero essere maggiori del numero di posti autorizzati, si procederà a stilare una graduatoria sulla base dei titoli e dei servizi.

Da precisare, inoltre, che il programma di questa tipologia di percorsi abilitanti – per la quale è prevista una riserva di posti del 45% rispetto al totale di quelli disponibili – è il seguente:

Contenuto dei PercorsiCFU/CFA
Discipline di area pedagogica4
Formazione inclusiva delle persone con BES3
Discipline di area linguistico-digitale3
Discipline psico-socio-antropologiche3
Didattica delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso)4
Tirocinio indiretto9
Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la scuola secondaria 2
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica2

Quali sono le differenze tra i percorsi abilitanti da 30 CFU per triennalisti e i docenti già abilitati/specializzati? Tabella

DIFFERENZE PERCORSI ABILITANTI 30 CFU PER TRIENNALISTI E ABILITATI/SPECIALIZZATI
30 CFU/CFA abilitati/specializzati30 CFU/CFA triennalisti
RequisitiDocenti già abilitati in un’altra classe di concorso o specializzati sul sostegnoAspiranti docenti con 3 anni di servizio (anche non continuativi) negli ultimi 5 nelle scuole statali o paritarie
ModalitàModalità telematica sincronaAlmeno il 50% del percorso deve essere erogato in presenza
Tirocinio direttoNessunoNessuno
Tirocinio indirettoNessuno9 CFU
AccessoNessuna limitazione nè selezioneNumero programmato (riserva di posti del 45%): graduatoria per titoli e servizi
AvvioGià avviatiIn attesa di avvio

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