Una delle FAQ inviate alle università italiane dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) il 29 maggio 2024, sembra suggerire che nell’ambito dei percorsi abilitanti da 60 CFU/CFA possano essere riconosciuti solo 12 dei 24 CFU eventualmente conseguiti.
Da qui la decisione di FLC CGIL, CISL FSUR, SNALS Confsal e GILDA Unams di scrivere al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e al Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) per chiedere un chiarimento in merito al pieno riconoscimento dei 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 nell’ambito dei percorsi di formazione da 60 CFU/CFA (Allegato 1 del DPCM del 4 agosto 2023).
SOMMARIO
ToggleRiconoscimento 24 CFU: la FAQ del 29 maggio 2024 (MUR)
La FAQ incriminata è contenuta tra quelle trasmesse dal MUR alle università in data 29 maggio 2024:
Lo studente già in possesso dei 24 CFU/CFA che s’iscrivesse, nell’a.a. 2023-24, ai percorsi di cui agli allegati 1 o 3 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023, ha diritto al riconoscimento “pieno” dei 24 CFU/CFA?
Secondo quanto disposto dal comma 1 secondo periodo, dell’art. 18-bis del d.lgs. 59/17 fino al 31 dicembre 2024, coloro i quali abbiano conseguito i 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022, possono partecipare al concorso secondo il previgente ordinamento e, se vincitori di concorso, ottenere l’abilitazione con il percorso da 36 CFU/CFA di cui al comma 4 del medesimo articolo (all. 5 del DPCM 4 agosto 2023).
Lo studente già in possesso dei 24 CFU/CFA che s’iscrivesse, nell’a.a. 2023-24, al percorso di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 ha diritto al riconoscimento di massimo di 12 CFU/CFA. Nel caso il medesimo studente si iscrivesse al percorso di cui all’allegato 3 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 avrebbe diretto al riconoscimento di massimo 6 CFU/CFA.
Il riconoscimento dei 24 CFU dovrebbe essere inquadrato a regime quando sarà passato il transitorio. Quindi, un laureato in possesso dei 24 CFU (non potendo più partecipare al concorso) potrà chiedere il riconoscimento dei 24 CFU ai fini del percorso da 60 CFU.
Riconoscimento 24 CFU/CFA nei percorsi abilitanti da 60 CFU: richiesta unitaria di chiarimento dei sindacati
“A seguito delle indicazioni contenute nelle FAQ del MUR del 29 maggio 2024 – denunciano FLC CGIL, CISL FSUR, SNALS Confsal e GILDA Unams – diversi Atenei stanno esprimendo l’orientamento a riconoscere un massimo di 12 CFU/CFA nell’ambito dei percorsi formativi da 60 CFU/CFA”.
Le stesse organizzazioni sindacali precisano, quindi, di aver “sollecitato un rapido chiarimento nel merito di questa tematica, onde evitare penalizzazioni per i docenti coinvolti”.
Nello specifico, ribadendo che a loro avviso i 24 CFU devono essere riconosciuti integralmente nei percorsi abilitanti da 60 CFU/CFA, osservano:
“Tuttavia, il DPCM del 4 agosto 2023, all’art. 8 primo periodo afferma che “ai fini del conseguimento dei CFU o CFA di cui all’art. 7, comma 2, sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto […].
L’art. 7 comma 2, che viene richiamato, fa riferimento ai percorsi da 60 CFU/CFA la cui composizione è individuata dall’allegato 1 al DPCM.
Pertanto, se nel testo del DPCM quando ci si riferisce al riconoscimento dei 24 CFU/CFA si richiamano sia l’Allegato 1 che l’Allegato 5, sembra effettivamente corretta la previsione di un pieno riconoscimento dei 24 CFU/CFA acquisiti entro ottobre 2022 anche in relazione ai corsi da 60 crediti che si possono conseguire prima del concorso”.