DSGA, trattamento economico per incarico ad interim: la pronuncia dell’ARAN

Rosalia Cimino

18 Giugno 2025

DSGA a lavoro

DSGA, trattamento economico per incarico ad interim: la pronuncia dell’ARAN

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Il trattamento economico per il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) in caso di incarico ad interim è stato chiarito dall’ARAN con un orientamento ufficiale pubblicato il 12 giugno 2025. 

La pronuncia dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni riguarda l’articolo 57, comma 3, del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024, che disciplina le modalità di sostituzione del titolare di incarico di DSGA.

Condizioni per l’incarico ad interim

L’incarico ad interim di DSGA può essere conferito solo in specifiche circostanze

In particolare, l’articolo 57, comma 3, stabilisce che il titolare dell’incarico di DSGA deve essere assente dall’inizio e per l’intero anno scolastico (fino al 31 agosto) o per un unico periodo continuativo superiore a tre mesi. 

In tali situazioni, l’incarico può essere assegnato a un altro funzionario, sia privo di incarico di DSGA sia già titolare di incarico di DSGA in un’altra istituzione scolastica.

Trattamento economico previsto

Il trattamento economico per il sostituto ad interim è definito come un’indennità pari al 100% dell’indennità di direzione prevista per l’istituzione scolastica presso cui l’incarico è conferito. 

Tale indennità è composta da una parte fissa e una parte variabile, come stabilito dall’articolo 56 del medesimo CCNL. La parte fissa è attualmente pari a circa 2.764 € lordi annui. 

La parte variabile è invece rapportata alla complessità dell’istituzione scolastica e finanziata attraverso il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica interessata.

Le novità previste dall’ARAN

L’orientamento ARAN del 12 giugno 2025 chiarisce che il funzionario sostituto DSGA ad interim ha diritto all’intera indennità di direzione (fissa e variabile) prevista per il ruolo. 

La normativa rafforza la sicurezza economica del lavoratore ad interim e assicura uniformità su tutto il territorio. 

Per le scuole, diventa essenziale gestire correttamente il fondo d’istituto e le disponibilità finanziarie per garantire una liquidazione tempestiva e conforme agli obblighi contrattuali.

L’ARAN ha confermato che l’intero importo – sia fisso sia variabile – spetta all’interinale, finanziato con le risorse destinate al miglioramento dell’offerta formativa. 

La novità è la piena estensione dell’indennità variabile: inizialmente l’ARAN aveva previsto solo il 50%, ma in sede negoziale la percentuale è stata elevata al 100%.