60 CFU insegnamento. Riforma Bianchi: dai 24 CFU ai 60 CFU

60 CFU insegnamento

Fortemente voluta dall’ex Ministro Bianchi, la Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti prevede l’introduzione dei 60 CFU insegnamento e l’addio ai 24 CFU dopo appena cinque anni dall’emanazione del cosiddetto “Decreto 24 CFU”.

I classici 24 crediti formativi universitari nelle materie antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche, fondamentali tanto per le GPS quanto per i concorsi scuola, saranno sostituiti dai 60 CFU

Come vedremo più avanti, per conseguire questi ultimi c’è tempo solo fino al 31 ottobre. Ma sarà, comunque, possibile utilizzarli fino al 2024.

Sebbene la legge n. 79 del 29 giugno 2022 (conversione in legge – con modificazioni – del decreto n. 36 del 30 aprile 2022) sia già entrata in vigore il 30 giugno è, infatti, previsto un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2024. In questa fase sarà ancora possibile, quindi, utilizzare i 24 CFU. Purchè, però, conseguiti entro il 31 ottobre 2022.  

60 CFU insegnamento. Riforma Bianchi: dai 24 CFU ai 60 CFU

Si tratta, per molti aspetti, di un vero e proprio terremoto. Ma non manca chi parla addirittura di rivoluzione. Altri ancora di tsunami. Quel che è certo è che l’introduzione dei 60 CFU comporterà profondi cambiamenti per quanto concerne il percorso degli aspiranti docenti.

Ma cerchiamo di capire cosa prevede, nello specifico, la Riforma Bianchi:

  • un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA); 
  • un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale; 
  • un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Addio ai 24 CFU. Cosa sono e quali sono i 60 CFU?

I 60 CFU sono crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche e costituiscono a pieno titolo il nuovo percorso di formazione abilitante per docenti.

Per quanto riguarda quest’ultimo, potrà essere svolto durante il percorso di studi, in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo. Oppure, in alternativa, dopo aver ottenuto la laurea. 

Sono, inoltre, previsti, anche un periodo di tirocinio nelle scuole e una prova finale comprensiva di una lezione simulata.  

Al riguardo, l’articolo 44 della legge 79/2022 stabilisce:

  • Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale è organizzato ed è impartito dalle università. Ovvero dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore. Anche in forma aggregata, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. 
  • Si può accedere all’offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico. Secondo i margini di flessibilità dei relativi piani di studio. Nel caso di cui al primo periodo, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l’insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico. 

Cosa cambia con i 60 CFU insegnamento?

L’introduzione dei 60 CFU – fortemente voluta dal Ministro dell’Istruzione Bianchi – è a tutti gli effetti una svolta di portata storica che, per molti aspetti, rivoluzionerà l’accesso al Mondo Scuola. 

E che, probabilmente, costringerà numerosi aspiranti docenti a rinunciare definitivamente al proprio sogno di diventare insegnanti di ruolo.  

Almeno per quanto riguarda la scuola secondaria di primo e di secondo grado. La Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti non prevede, infatti, cambiamenti per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria. 

I 60 CFU prevedono un percorso organizzato direttamente dagli Atenei attraverso i centri universitari di formazione iniziale. Ovviamente, in stretta relazione con il sistema scolastico. É, inoltre, previsto anche un tirocinio diretto da svolgersi nelle scuole (20 CFU). 

10 CFU dovranno essere necessariamente conseguiti nell’area pedagogica. Prima di ottenere l’ambita abilitazione, l’aspirante docente dovrà affrontare e superare una prova finale che prevede anche una lezione simulata.  

60 CFU insegnamento Miur a numero chiuso

Sulla base delle anticipazioni fornite a più riprese anche dallo stesso Ministro Bianchi, il percorso dei 60 CFU dovrebbe essere – a differenza di quanto accaduto finora con i 24 CFU – a numero chiuso e molto selettivo

Il numero dei posti disponibili sarà, infatti, deciso in funzione dei dati che il Ministero comunicherà alle Università in merito al fabbisogno di insegnanti del sistema scolastico italiano per il triennio successivo. 

Già da questo si può intuire come, con la Riforma Bianchi, il percorso per diventare docente diventa ancora più complicato ed in salita di quanto già non fosse. 

Le nuove parole d’ordine del sistema scolastico italiano saranno, pertanto, selettività esasperata e numero chiuso

E il numero chiuso presuppone, per definizione, una prova preselettiva. Mentre la tendenza ad investire su un metodo sempre più “esclusivo”, piuttosto che “inclusivo”, lascia intuire che quest’ultima sarà tutt’altro che semplice.   

60 CFU insegnamento. I 24 CFU non servono più? 

Per “proteggersi” dagli effetti, sotto molti aspetti devastanti, della Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti e non rischiare di essere tagliati fuori, bisogna, quindi, necessariamente giocare d’anticipo. E sfruttare a proprio vantaggio le “scorciatoie” previste dalla fase transitoria. In particolare, quella relativa ai 24 CFU. 

La Riforma Bianchi prevede, infatti, un periodo di “assestamento” che durerà fino al 31 dicembre 2024. Durante questa fase transitoria sono previste alcune eccezioni molto interessanti. Tra le quali quella legata all’acquisizione dei 24 CFU.

Sebbene, infatti, la legge n. 79/2022 preveda che il posto dei 24 CFU venga preso dai 60 CFU, sarà ancora possibile acquisire i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 e utilizzarli come titolo d’accesso fino al 31 dicembre 2024. 

60 CFU insegnamento. 24 CFU fino a quando? Adesso o mai più

In altri termini, conseguire i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022, permette di partecipare al concorso ordinario, al TFA Sostegno e al prossimo aggiornamento GPS. Senza problemi. Senza rischi. Senza selettività. E, soprattutto, senza numero chiuso. 

Ecco perché, chi coltiva ancora il sogno o l’ambizione di ottenere una cattedra, deve fare in fretta. Cogliere l’occasione al volo. La scelta è tra: conseguire i 24 CFU adesso o rinunciarvi per sempre. La data ultima è il 31 ottobre 2022. 

Da novembre 2022 in poi, invece, sarà obbligatorio possedere i 60 CFU: a numero chiuso, con test d’ingresso particolarmente selettivi, solo presso università pubbliche, in presenza, senza paniere delle domande e a costi sensibilmente maggiori.

Per la MAD servono i 24 CFU?

I 24 CFU servono per inviare la MAD (Messa a disposizione)? É una delle domande che, soprattutto dopo l’approvazione della Riforma Bianchi, gli aspiranti docenti si pongono con sempre maggiore frequenza. 

Dato per scontato che attualmente i 24 CFU rappresentano uno dei requisiti fondamentali per diventare insegnante, sono imprescindibili anche per iscriversi nelle graduatorie supplenze e per accedere ai concorsi scuola. 

Ma non sono in nessun caso obbligatori né necessari ai fini della MAD. Né danno diritto ad alcun tipo di precedenza nell’ambito dell’assegnazione degli incarichi di supplenza.  

Del resto, basta dare un’occhiata alle regole per la MAD fissate dalla circolare del Miur in merito alle supplenze dell’anno scolastico 2022/2023:

  • in caso di esaurimento delle Graduatorie di istituto GPS), il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e i docenti specializzati;
  • la MAD può essere inviata per una sola provincia (espressamente dichiarata nell’istanza);

MAD senza 24 CFU

Secondo alcuni siti di informazione scolastica, il possesso dei 24 CFU garantisce una sorta di precedenza nell’assegnazione degli incarichi di supplenza. Pertanto, chi non li ha acquisiti sarebbe svantaggiato.

In realtà, non è affatto così. Questa presunta priorità non trova, infatti, alcun riscontro normativo. Né la circolare del Miur relativa alla MAD accenna a tale possibilità.

Si tratta, molto più semplicemente, di una prassi consolidata in virtù della quale i dirigenti scolastici, nel momento di procedere con la selezione dei supplenti, preferiscono convocare uno che abbia già conseguito i 24 CFU.  

Da quando 60 CFU insegnamento? Fase transitoria

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, gli effetti della Riforma Bianchi non saranno immediati. È, infatti, prevista una fase transitoria che durerà fino al 31 dicembre 2024

Tant’è che tutti coloro che sono in possesso dei 24 CFU (purché acquisiti entro il 31 ottobre 2022) potranno utilizzarli entro tale data per la partecipazione al concorso scuola, al TFA Sostegno e al prossimo aggiornamento delle GPS. 

Gli stessi avranno, tuttavia, l’obbligo – una volta eventualmente superato il concorso – di integrare i restanti CFU entro il primo anno di insegnamento (con contratto a tempo determinato). 

Fermo restando l’anno di prova con valutazione finale prima della definitiva immissione in ruolo. Da novembre in poi, quindi, addio ai classici 24 CFU e via libera ai nuovi 60 CFU. Sebbene con qualche piccola eccezione. 

60 CFU insegnamento. I precari storici con 3 anni di servizio

Tra le eccezioni contemplate dalla Riforma Bianchi c’è quella riservata ai cosiddetti precari storici. Vale a dire agli aspiranti docenti con almeno 3 annualità di servizio – anche non continuativi – negli ultimi 5 anni. Con almeno 180 giorni complessivi di servizio e purché almeno un’annualità sia stata svolta sulla specifica classe di concorso. 

Gli stessi potranno, infatti, accedere al concorso senza l’obbligo di ulteriori crediti formativi. Una volta superato il concorso, però, dovranno poi acquisire almeno 30 CFU durante il primo anno di immissione in servizio (con contratto a tempo determinato). E, quindi, affrontare anche la prova finale del percorso universitario di formazione iniziale per conseguire l’abilitazione all’insegnamento. 

60 CFU insegnamento. Eccezioni seconda abilitazione

Un’altra eccezione è quella che riguarda gli insegnanti già in possesso di un’abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione e coloro che hanno ottenuto la specializzazione sul sostegno. 

Secondo quanto previsto dalla Riforma Bianchi, gli stessi potranno conseguire l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione limitandosi ad acquisire soli 30 CFU

Di questi, tuttavia, 20 CFU dovranno essere riferiti al campo delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento. Mentre i restanti 10 CFU dovranno essere di tirocinio diretto. 

Anche per loro, una volta superato il concorso, scatterà l’obbligo di conseguire ulteriori 30 CFU e di superare la prova finale prima dell’immissione in ruolo a tempo indeterminato. 

Il costo dei 60 CFU insegnamento 

Gli oneri relativi ai percorsi universitari abilitanti di formazione iniziale previsti nell’ambito dei 60 CFU saranno interamente a carico dei partecipanti. 

I costi saranno certamente più alti di quelli attuali. Ma con ogni probabilità il DPCM – inizialmente previsto entro fine luglio, ma poi arenatosi a causa della crisi di governo – stabilirà un tetto massimo per le Università. Con l’obiettivo di evitare speculazioni o, comunque, costi eccessivi e fuori mercato.

60 CFU insegnamento. Quando uscirà il DPCM? 

L’emanazione del DPCM chiamato a definire i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa relativa al conseguimento dei 60 CFU era prevista entro il 31 luglio. Il termine, tuttavia, non era perentorio. E la crisi di governo ha fatto il resto.

Dato per scontato che la pubblicazione dello stesso non avverrà se non dopo l’insediamento del nuovo Presidente del Consiglio e la conseguente nomina dei nuovi Ministri, cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta.

Il DPCM in questione è un decreto attuativo imprescindibile per completare gli effetti della legge n. 79 del 29 giugno 2022. Dovrà, infatti, definire i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa relativa al conseguimento dei 60 CFU.

Inoltre, il decreto stabilirà anche il numero di crediti extra riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità. Nonché la percentuale minima di presenze alle attività formative per l’accesso alla prova finale. 

Infine, il DPCM fisserà anche le modalità di svolgimento della prova finale del percorso, comprendente una prova scritta e una prova orale.

60 CFU insegnamento. Chi ha i 24 CFU deve fare i 60 CFU?

Ma chi ha già i 24 CFU cosa deve fare alla luce della Riforma Bianchi e dell’introduzione dei 60 CFU? Anzitutto, stare tranquillo. Perché i crediti formativi universitari già acquisiti non andranno perduti.

Per gli aspiranti docenti in possesso dei “vecchi” 24 CFU non ci sarà nemmeno la necessità di nuovi percorsi formativi. Gli stessi continueranno, infatti, ad essere spendibili fino al 31 dicembre 2024. Ma per acquisirli c’è ancora tempo solo fino al 31 ottobre 2022.  

Non è ancora chiaro, invece, se – a partire dal 2025 – chi possiede i 24 CFU potrà integrarli nei 60 CFU previsti dalla Riforma. Sebbene sia abbastanza verosimile che sarà proprio così. Ma anche su questo aspetto dovrebbe fare chiarezza il DPCM.  

Abilitazione con 60 CFU insegnamento

Con l’approvazione della legge n. 79 del 29 giugno 2022 (conversione in legge – con modificazioni – del decreto n. 36 del 30 aprile 2022) per ottenere l’abilitazione all’insegnamento bisogna conseguire i 60 CFU

L’obiettivo dichiarato del nuovo modello di reclutamento, voluto e sostenuto dal Ministro Bianchi, è quello di aumentare la consapevolezza dei neolaureati che vogliono diventare insegnanti. Una volta conseguita l’abilitazione, la stessa avrà durata illimitata. 

Da precisare, tuttavia, che l’abilitazione non costituisce in alcun modo un titolo di idoneità. Né tantomeno dà diritto al reclutamento al di fuori di quelle che sono le classiche procedure concorsuali. Per accedere al ruolo a tempo indeterminato, infatti, occorrerà sempre passare dai concorsi scuola

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