Graduatoria interna, esclusi fruitori di precedenze

Graduatoria interna

I docenti che sono beneficiari di determinate precedenze, saranno esclusi dalla graduatoria interna.

I dirigenti scolastici dovranno predisporre e pubblicare la graduatoria interna entro il 5 aprile

La graduatoria interna di istituto deve essere pubblicata entro i 15 giorni dalla presentazione delle domande di mobilità

I titoli valutabili sono quelli conseguiti entro il 21 marzo 2023. In questo modo saranno individuati i perdenti posto nell’eventualità di contrazione di organico.

La finestra temporale per la pubblicazione delle graduatorie di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto va dal 22 marzo al 5 aprile 2023. Dopo le vacanze pasquali, arriveranno i primi decreti dirigenziali per i docenti individuati come perdenti posto. Dall’atto di notifica della soprannumerarietà, ci sono 5 giorni di tempo per presentare domanda di mobilità come docente perdente posto.

La redazione della graduatoria interna è effettuata per ogni tipologia di posto o classe di concorso presenti nella scuola interessata. I docenti titolari sono inclusi nella stessa, compresi quelli in servizio presso un’altra scuola in caso di provvedimenti di utilizzazione o assegnazione provvisoria.

Punteggio per la graduatoria interna

I punteggi da attribuire saranno basati sulla Tabella A, Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo, allegata al CCNI 2022/25. Tali punteggi per la mobilità del personale docente ed educativo sono assegnati sulla base di tre categorie di titoli:

Punteggi nei casi specifici

I titoli di servizio includono il tempo di servizio prestato nella scuola richiedente e in altre scuole, nonché il servizio prestato in altre pubbliche amministrazioni. 

Le esigenze di famiglia saranno considerate come esigenze di non allontanamento da un determinato luogo a causa di situazioni particolari.

Infine, i titoli generali includono i titoli di studio e la partecipazione a corsi di formazione e di perfezionamento professionali. La tabella di valutazione fornisce i punteggi corrispondenti a ciascuna di queste categorie di titoli e il punteggio totale viene utilizzato per determinare l’ordine di priorità nella mobilità del personale docente ed educativo.

Il punteggio per l’anzianità del servizio è assegnato in base agli anni di servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza, escluso l’anno in corso. 

Nella valutazione della continuità del servizio nella scuola e nel comune di titolarità, il punteggio minimo di partenza è di 2 punti

Il punteggio per le esigenze di famiglia è calcolato in base al ricongiungimento al coniuge o ai figli di età inferiore ai 18 anni. 

Il punteggio relativo ai titoli generali viene attribuito per il dottorato di ricerca, il diploma di laurea di durata almeno quadriennale, il Corso di Perfezionamento CLIL e altri corsi di perfezionamento o specializzazione. Il limite massimo di punti per i titoli generali nella mobilità territoriale e nelle graduatorie interne di Istituto per i docenti perdenti posto è di 25 punti.

Nell’elaborazione della graduatoria, oltre a punteggi e precedenze è necessario considerare l’anno di ingresso nell’organico dell’autonomia della scuola e le modalità di arrivo in base ai quali sono presenti docenti che andranno inseriti a pettine e docenti che andranno inseriti in coda.

Esclusi dalla graduatoria interna

A meno che l’eventuale contrazione di organico non sia tale da richiedere il loro coinvolgimento, saranno esclusi dalla graduatoria interna, i docenti che risultano beneficiari di una delle seguenti precedenze:

  • punto I Disabilità e gravi motivi di salute (emodializzati e non vedenti),
  • punto III Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari continuative,
  • punto IV Assistenza al coniuge e al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale,
  • punto VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.

Il personale con disabilità che può fruire dell’articolo 21 della legge 104/92 deve avere un grado di invalidità superiore ai due terzi, oppure minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla legge n. 648/1950.

Quindi, dal 2022/2023 la figura del referente unico non è più prevista in seguito alle modifiche apportate alla legge 104/92 dal D.lgs. n. 105/2022

Pertanto, se si verificano le condizioni indicate, l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto è prevista anche per più figli, come specificato nell’OM n. 36/2023.

Inoltre, tutti i figli di genitore disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto. 

Tuttavia, va tenuto conto della disciplina prevista dall’articolo 13, comma 2, e dall’art. 40, comma 2, del CCNI 2022, che deve essere applicata nonostante l’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza.

Condividi questo articolo