Graduatorie ATA 24 mesi: Operatori dei Servizi agrari esclusi dal profilo di Collaboratore scolastico

La Scuola Oggi

9 Maggio 2025

edificio scolastico con davanti docenti e alunni

Graduatorie ATA 24 mesi: Operatori dei Servizi agrari esclusi dal profilo di Collaboratore scolastico

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Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha chiarito che, nell’ambito delle Graduatorie ATA 24 mesi, i servizi svolti dagli Operatori dei Servizi agrari non sono valutabili per l’accesso al profilo di Collaboratore scolastico. Questa precisazione scioglie i dubbi sorti a seguito di diverse segnalazioni relative ad un presunto errore presente nella piattaforma di presentazione delle domande.

Il chiarimento del Ministero: nessun errore tecnico

In seguito a numerose segnalazioni, alcune sigle sindacali avevano ipotizzato un malfunzionamento o una mancata implementazione del sistema informatico SIDI.

Tuttavia, il Ministero ha confermato che la limitazione è intenzionale e non dovuta a disfunzioni tecniche.

Gli Operatori dei Servizi agrari – figura precedentemente nota come “Addetto alle Aziende agrarie” – non sono abilitati a far valere il servizio per accedere alla graduatoria del profilo di Collaboratore scolastico (CS).

Il blocco dell’inserimento del servizio misto nella piattaforma non rappresenta, quindi, un’anomalia, ma il risultato di precise disposizioni sistemiche in attesa del riordino generale del Personale ATA secondo le nuove aree di classificazione professionale introdotte dal CCNL 2019-2021.

Docenti e alunni nel corridoio di una scuola, con una vetrata sulla segreteria scolastica

La nuova classificazione ATA e le aree professionali

Con l’entrata in vigore del CCNL 2019-2021, le aree del Personale ATA sono state ristrutturate, prevedendo una progressiva revisione dei profili.

In particolare:

  • l’area degli ex Collaboratori scolastici (CS) resta attiva;
  • è stata istituita la nuova area degli “Operatori scolastici”, in fase di piena attuazione a partire dal 2026/27;
  • la valutabilità del servizio è consentita anche se prestato in profili superiori rispetto a quello per cui si concorre.

Tuttavia, la figura dell’Operatore dei Servizi agrari non risulta, al momento, allineata allo schema funzionale delle nuove aree, rendendo inapplicabile il riconoscimento del servizio nel profilo inferiore di CS, pur essendo stata per anni considerata funzionalmente contigua.

I diritti maturati dagli Operatori dei Servizi agrari: nodo interpretativo

Secondo alcune interpretazioni sindacali, gli Operatori dei Servizi agrari rientrerebbero in una fascia immediatamente superiore rispetto ai CS, analogamente agli ex assistenti.

Pertanto, avanzano la possibilità che questi abbiano diritto a far valutare il servizio ai fini dell’inserimento nelle Graduatorie ATA di prima fascia per il profilo di Collaboratore scolastico.

Tuttavia, il Ministero non ha ancora riconosciuto formalmente tale corrispondenza funzionale. Per l’anno scolastico in corso, la possibilità rimane sospesa, in attesa di un’eventuale regolamentazione esplicita da parte del MIM.

Un Operatore dei Servizi agrari e un Collaboratore scolastico

Servizi valutabili per l’accesso alle Graduatorie ATA 24 mesi

La normativa di riferimento per l’inserimento nelle Graduatorie ATA 24 mesi è il DM 75/2001 e successive modifiche.

Ai sensi dell’articolo 2, possono presentare domanda:

  • i candidati che abbiano maturato almeno 24 mesi (23 mesi e 16 giorni) di servizio effettivo, anche non continuativo;
  • il servizio deve essere prestato in posti corrispondenti al profilo richiesto o in profili immediatamente superiori all’interno del comparto ATA.

Questo principio continua ad applicarsi agli Assistenti amministrativi e tecnici, che possono far valere il proprio servizio per il profilo di CS. Resta però escluso, almeno per ora, il personale agrario.

Implicazioni operative per le segreterie scolastiche

Le segreterie scolastiche coinvolte nella validazione delle domande per le graduatorie ATA 24 mesi devono attenersi alle attuali indicazioni fornite dal MIM.

In particolare:

  • escludere le domande per il profilo CS in cui si presenta servizio esclusivamente come operatore dei servizi agrari;
  • verificare la corrispondenza dei servizi prestati con i profili riconosciuti dalla normativa;
  • informare prontamente i candidati sull’inammissibilità di alcuni servizi, onde evitare ricorsi o annullamenti delle graduatorie.

Questa impostazione normativa impone, tra l’altro, una maggiore attenzione nella valutazione dei titoli di servizio e nei controlli informatizzati sulla piattaforma SIDI.

Del resto, come abbiamo già chiarito, il blocco all’inserimento dei servizi agricoli per il profilo di Collaboratore scolastico non è un limite tecnico, ma una scelta amministrativa del Ministero in linea con la riorganizzazione introdotta dal CCNL 2019/21.