Indennità di direzione DSGA: AIDA Scuole chiede lo stop all’assorbimento dello straordinario

Rosalia Cimino

19 Marzo 2026

Indennità di direzione DSGA

Indennità di direzione DSGA: AIDA Scuole chiede lo stop all’assorbimento dello straordinario

Si riaccende il dibattito sull’indennità di direzione DSGA dopo la lettera inviata dall’associazione AIDA Scuole al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.

Il punto centrale della contestazione riguarda l’interpretazione dell’articolo 56 del CCNL 2019-2021, secondo cui la quota variabile dell’indennità di direzione sarebbe comprensiva anche dei compensi per le ore svolte oltre l’orario ordinario.

Secondo l’associazione presieduta da Maria Grazia Spina, questa impostazione potrebbe avere effetti rilevanti sia sul piano giuridico sia su quello economico, incidendo in maniera significativa sul ruolo e sulle tutele dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).

Cosa prevede l’articolo 56 del CCNL 2019-2021

L’articolo 56 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 disciplina il trattamento economico dei DSGA, prevedendo un’indennità di direzione articolata in:

  • una parte fissa;
  • una parte variabile.

La parte variabile è correlata alla complessità dell’istituzione scolastica (dimensioni, numero di plessi, articolazione amministrativa) ed è finanziata attraverso il Fondo di istituto.

Il nodo interpretativo riguarda il passaggio in cui si stabilisce che tale componente variabile possa assorbire i compensi per prestazioni eccedenti. È proprio su questo punto che si concentra la contestazione di AIDA Scuole, l’Associazione Italiana Direttori Amministrativi.

Il problema dell’assorbimento delle prestazioni eccedenti

Secondo l’interpretazione attualmente applicata in molte scuole, la componente variabile dell’indennità di direzione DSGA includerebbe già la remunerazione delle ore eccedenti rispetto all’orario contrattuale di 36 ore settimanali. In pratica, ciò significherebbe che:

  • le ore di lavoro straordinario non verrebbero retribuite separatamente;
  • l’indennità coprirebbe anche le attività aggiuntive svolte oltre l’orario ordinario;
  • il margine per compensi ulteriori risulterebbe fortemente ridotto o nullo.

Per AIDA Scuole, questa impostazione rappresenta una forzatura rispetto alla natura stessa dell’indennità di direzione.

La posizione di AIDA Scuole sull’indennità di direzione DSGA

Nella lettera indirizzata al Ministro e ai sindacati, l’associazione sostiene che l’indennità di direzione DSGA:

  • remunera la responsabilità gestionale e contabile del ruolo;
  • è legata alla complessità organizzativa dell’istituzione scolastica;
  • non può essere considerata un “contenitore” per compensare automaticamente ogni prestazione eccedente.

Secondo AIDA, assimilare la componente variabile allo straordinario comporterebbe una compressione dei diritti economici della categoria e una riduzione della tutela rispetto al principio costituzionale della proporzionalità della retribuzione.

Le ricadute sulla condizione professionale dei DSGA

La questione non è soltanto economica. L’interpretazione dell’articolo 56 incide anche sul piano giuridico e professionale. I DSGA svolgono funzioni di:

  • direzione dei servizi amministrativi e contabili;
  • coordinamento del personale ATA;
  • gestione delle procedure di bilancio, appalti e contratti;
  • supporto tecnico-amministrativo al dirigente scolastico.

Si tratta di responsabilità che spesso comportano carichi di lavoro superiori all’orario ordinario, soprattutto in fasi delicate come chiusure di bilancio, PNRR, gestione dei fondi europei e procedure di gara.

Se tali attività eccedenti fossero sistematicamente “assorbite” nell’indennità variabile, il rischio sarebbe quello di una svalutazione economica del surplus lavorativo richiesto.

Orario di lavoro e natura del ruolo

Un ulteriore elemento di riflessione riguarda l’inquadramento orario. Formalmente, il DSGA è soggetto a un orario di 36 ore settimanali. Tuttavia, la natura apicale del ruolo comporta una presenza spesso flessibile e legata alle esigenze dell’istituzione.

AIDA Scuole evidenzia come questa ambivalenza — orario contrattuale definito ma funzioni di elevata responsabilità — renda ancora più delicato il tema dell’assorbimento dello straordinario.

Le richieste avanzate al Ministero

Nella lettera, l’Associazione Italiana Direttori Amministrativi chiede:

  • una revisione dell’articolo 56 del CCNL 2019-2021;
  • un chiarimento interpretativo che escluda l’assorbimento automatico delle prestazioni eccedenti;
  • una valorizzazione più coerente della figura del DSGA, anche in prospettiva di evoluzione dell’area di inquadramento.

L’obiettivo dichiarato è evitare contenziosi e garantire un’applicazione uniforme e trasparente della disciplina contrattuale su tutto il territorio nazionale.

Un tema che si intreccia con i futuri rinnovi contrattuali

La discussione sull’indennità di direzione DSGA si inserisce in un quadro più ampio di revisione del contratto del comparto Istruzione e Ricerca.

Con l’avvio delle trattative per il prossimo rinnovo contrattuale, il nodo dell’assorbimento delle prestazioni eccedenti potrebbe diventare uno dei punti centrali del confronto tra Ministero e organizzazioni sindacali.

La questione dell’indennità di direzione DSGA sollevata da AIDA Scuole non è un tecnicismo marginale, ma un tema che tocca il riconoscimento economico e professionale di una figura chiave nella governance scolastica.

La richiesta di chiarimento e revisione dell’articolo 56 punta a ristabilire un equilibrio tra responsabilità, carico di lavoro e retribuzione, evitando che l’indennità variabile si trasformi in uno strumento di compressione dello straordinario. Il confronto istituzionale sarà decisivo per definire il futuro assetto contrattuale della categoria.