Il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento rappresenta una tappa cruciale per coloro che intendono diventare docenti. Non è infatti sufficiente possedere una laurea o un titolo di studio equivalente. Ma è necessario anche acquisire tale abilitazione attraverso specifiche modalità stabilite dal Ministero e che nel corso degli ultimi anni sono state oggetto di diverse modifiche.
Tuttavia, le procedure per ottenere l’abilitazione differiscono a seconda della scuola in cui si intende insegnare: scuola dell’infanzia e primaria, oppure scuola secondaria.
SOMMARIO
Toggle- Diventare insegnante
- L’abilitazione all’insegnamento
- Che cos’è l’abilitazione all’insegnamento?
- Come ottenere l’abilitazione all’insegnamento
- I concorsi scuola e i 60 CFU
- Abilitazione all’insegnamento. Cosa cambia con i 60 CFU?
- I 60 CFU
- La Riforma Bianchi e l’abilitazione all’insegnamento
- Riforma Bianchi: periodo di transizione
- Riforma Bianchi e abilitazione insegnamento. I precari storici con 3 anni di servizio
- Riforma Bianchi e abilitazione insegnamento. Eccezioni seconda abilitazione
Diventare insegnante
La carriera di docente di ruolo rappresenta un obiettivo ambizioso per molti appassionati dell’insegnamento. Tuttavia, il prerequisito fondamentale per trasformare questo sogno in realtà, è proprio l’abilitazione all’insegnamento.
Una volta ottenuta la laurea e acquisito un titolo idoneo per una classe di concorso, il cammino verso l’abilitazione è ancora lungo e complesso. Ad esempio, per coloro che intendono insegnare nella scuola secondaria di primo e secondo grado, è necessario conseguire almeno 24 CFU nelle materie antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche.
Da precisare, però, che la recente Riforma del reclutamento dei docenti introdotta dall’ex Ministro Bianchi ha previsto l’aumento dei CFU necessari a 60. Ma su questo punto ci soffermeremo in seguito.
Dopo aver conseguito la laurea o, comunque, soddisfatto i requisiti per l’abilitazione, è possibile inserirsi nelle graduatorie scolastiche per l’assegnazione delle supplenze – tra cui le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le Graduatorie d’Istituto (GI) – o ricorrere alla Messa a disposizione (MAD).
L’abilitazione all’insegnamento
L’abilitazione all’insegnamento rappresenta uno dei prerequisiti fondamentali per coloro che aspirano a diventare docenti e ad ottenere una posizione di ruolo a tempo indeterminato.
Inoltre, l’abilitazione consente agli insegnanti che non hanno ancora ottenuto una cattedra di inserirsi nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle Graduatorie d’Istituto (GI).
Grazie all’abilitazione, infatti, è possibile avere la precedenza nello scorrimento delle graduatorie per l’assegnazione degli incarichi di supplenza, garantendo incarichi più stabili e duraturi rispetto alle altre fasce.
Che cos’è l’abilitazione all’insegnamento?
L’abilitazione all’insegnamento è – insieme al titolo di studio di accesso – uno dei requisiti fondamentali per poter diventare docenti e per ottenere la stabilizzazione di ruolo a tempo indeterminato.
Si tratta, in buona sostanza, di una sorta di attestazione ufficiale relativa alle capacità educative e didattiche di un aspirante docente.
Per ottenere l’abilitazione, gli aspiranti docenti devono possedere:
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Scuola dell’infanzia e primaria:
- Laurea in Scienze della Formazione Primaria (vecchio o nuovo ordinamento);
- Diploma di Istituto Magistrale o di Scuola magistrale (solo scuola dell’Infanzia) o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguiti entro l’anno scolastico 2001-2002;
Scuola secondaria di primo e di secondo grado:
- Laurea di vecchio ordinamento, Laurea specialistica o Magistrale di nuovo ordinamento, Diploma accademico di II livello, Diploma di Conservatorio o di Accademia delle Belle Arti di vecchio ordinamento, Diploma di scuola superiore (solo per gli Insegnanti Tecnico-Pratici, ITP) – coerenti con le classi di concorso per cui si concorre;
- 24 CFU/60 CFU.
Come ottenere l’abilitazione all’insegnamento
L’abilitazione all’insegnamento rappresenta il prerequisito essenziale per ottenere una posizione di stabilità a tempo indeterminato. E che garantisce anche l’inserimento nella prima fascia delle GPS, con maggiori opportunità di ottenere incarichi di supplenza a lunga durata.
In passato, esistevano vari percorsi formativi con tirocinio per conseguire l’abilitazione, come Ssis, Tfa e Fit. Tuttavia, a partire dal 28 aprile 2020, il Miur ha stabilito che l’unico modo per ottenere l’abilitazione all’insegnamento è partecipare e superare il concorso scuola.
Questo vale, nello specifico, per la scuola secondaria di primo e secondo grado per la quale è appunto obbligatorio acquisire l’abilitazione attraverso il superamento di uno dei seguenti concorsi scuola:
- ordinario;
- straordinario;
- straordinario abilitante.
Nella scuola dell’infanzia e primaria, invece, il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, comprensivo di tirocinio finale, costituisce già un titolo abilitante.
È importante notare che anche gli aspiranti docenti che superano il concorso ma non rientrano tra i posti messi a bando, possono conseguire comunque l’abilitazione all’insegnamento. Anche se non otterranno subito un contratto a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda invece l’abilitazione all’insegnamento per i posti su sostegno, è indispensabile frequentare il TFA Sostegno per acquisire la necessaria specializzazione. Solo dopo sarà possibile partecipare ai concorsi scuola.
Il superamento del TFA Sostegno non conferisce in alcun modo l’abilitazione all’insegnamento su Sostegno. Semplicemente permette di ottenere i titoli/requisiti di accesso utili sia ai fini delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) sia dei concorsi scuola per diventare a tutti gli effetti docente di ruolo.
I concorsi scuola e i 60 CFU
Come abbiamo già evidenziato nel paragrafo precedente, per ottenere l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado bisogna fare i conti con i concorsi scuola.
Il concorso ordinario permette agli aspiranti docenti di conseguire l’abilitazione anche se non risultano vincitori, purché abbiano superato tutte le prove con il punteggio minimo richiesto. In questo caso, gli idonei non vincitori otterranno l’abilitazione nella classe di concorso corrispondente senza dover partecipare a nessun altro iter abilitante.
Per quanto riguarda il concorso straordinario e il concorso straordinario abilitante, la vincita del concorso garantisce l’immediato riconoscimento dell’abilitazione e il diritto alla cattedra di ruolo.
O, almeno, questo prevedeva la legislazione scolastica fino all’introduzione della Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti fortemente voluta dall’ex Ministro Bianchi.
La stessa ha, infatti, introdotto:
- un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA);
- un concorso pubblico nazionale, indetto annualmente su base regionale o interregionale;
- un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
Abilitazione all’insegnamento. Cosa cambia con i 60 CFU?
Con l’approvazione della legge n. 79 del 29 giugno 2022 (conversione in legge – con modificazioni – del decreto n. 36 del 30 aprile 2022) per ottenere l’abilitazione all’insegnamento bisognerà conseguire i 60 CFU al posto del classici 24 CFU.
Ovvero frequentare il percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale introdotto dalla Riforma Bianchi.
L’obiettivo dichiarato del nuovo modello di reclutamento è quello di aumentare la consapevolezza dei neolaureati che vogliono diventare insegnanti. Una volta conseguita l’abilitazione, la stessa avrà durata illimitata.
Da precisare, tuttavia, che l’abilitazione non costituisce in alcun modo un titolo di idoneità. Né tantomeno dà diritto al reclutamento al di fuori di quelle che sono le classiche procedure concorsuali. Per accedere al ruolo a tempo indeterminato, infatti, occorrerà sempre passare dai concorsi scuola.
I 60 CFU
La Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti, voluta dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, prevede – come dicevamo – importanti novità per il mondo della scuola. Tra queste, l’introduzione dei 60 CFU al posto dei precedenti 24 CFU.
Tuttavia, nonostante la legge n. 79 del 2022 sia già in vigore dal 30 giugno, è stato previsto un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2024 (che approfondiremo più avanti). Durante il quale sarà ancora possibile utilizzare i 24 CFU, purché siano stati conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
La Riforma Bianchi e l’abilitazione all’insegnamento
I 60 CFU sono dei crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche che costituiscono a tutti gli effetti un percorso di formazione abilitante per docenti.
Tale percorso potrà essere svolto sia durante il percorso di studi, in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo, sia dopo aver ottenuto la laurea.
Lo stesso prevede anche un tirocinio diretto da svolgersi nelle scuole (20 CFU). Mentre almeno 10 CFU dovranno essere necessariamente conseguiti nell’area pedagogica.
Infine, prima di ottenere l’ambita abilitazione, l’aspirante docente dovrà affrontare e superare una prova conclusiva che prevede anche una lezione simulata.
I nuovi requisiti per diventare docente, una volta che la Riforma Bianchi entrerà in vigore a pieno regime, saranno pertanto:
- laurea magistrale (triennale per ITP) + percorso abilitazione di 60 CFU + concorso + anno di prova in servizio con test finale e valutazione conclusiva
Il percorso di formazione dei 60 CFU sarà organizzato direttamente dagli Atenei attraverso i centri universitari di formazione iniziale, in stretta relazione con il sistema scolastico.
Riforma Bianchi: periodo di transizione
Come previsto dalla Riforma Bianchi, gli effetti delle nuove disposizioni non saranno immediati e sarà necessaria una fase transitoria che si protrarrà fino al 31 dicembre 2024.
Durante questo periodo, coloro che sono già in possesso dei vecchi 24 CFU (purché acquisiti entro il 31 ottobre 2022) potranno utilizzarli per partecipare al concorso scuola, al TFA Sostegno e all’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze.
Tuttavia, in caso di superamento del concorso, avranno l’obbligo di integrare i restanti CFU entro il primo anno di insegnamento a tempo determinato.
La Riforma prevede, però, anche alcune eccezioni. Analizziamole insieme.
Riforma Bianchi e abilitazione insegnamento. I precari storici con 3 anni di servizio
La prima eccezione prevista dalla Riforma Bianchi è quella riservata ai cosiddetti precari storici. Ovvero agli aspiranti docenti con almeno 3 annualità di servizio – anche non continuativi – negli ultimi 5 anni. Purché almeno un’annualità sia stata svolta sulla specifica classe di concorso. E che abbiano svolto almeno 180 giorni complessivi di servizio.
A loro sarà, infatti, concesso di accedere al concorso senza l’obbligo di ulteriori crediti formativi. Ma, una volta superato il concorso, dovranno acquisire almeno 30 CFU durante il primo anno di immissione in servizio con contratto a tempo determinato. E, quindi, affrontare anche la prova finale del percorso universitario di formazione iniziale per conseguire l’abilitazione all’insegnamento.
Riforma Bianchi e abilitazione insegnamento. Eccezioni seconda abilitazione
Un trattamento di favore è riservato anche ai docenti già in possesso di un’abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione e coloro che hanno ottenuto la specializzazione sul sostegno.
Secondo quanto stabilito dalla Riforma Bianchi, gli stessi potranno conseguire l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione limitandosi ad acquisire soli 30 CFU.
Di questi, tuttavia, 20 CFU dovranno essere riferiti al campo delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento. Mentre i restanti 10 CFU dovranno essere di tirocinio diretto.
Anche per loro, una volta superato il concorso, scatterà l’obbligo di conseguire ulteriori 30 CFU e di superare la prova finale prima dell’immissione in ruolo a tempo indeterminato.