MAD docenti. Previste sanzioni per chi abbandona l’incarico

MAD docenti

I docenti che ottengono una supplenza grazie alla Messa a Disposizione dovranno sottostare agli stessi vincoli e criteri che vengono indicati dall’OM n. 112/2022. Infatti, la MAD docenti implica che una volta ottenuto un incarico di supplenza ci si trova a dover rispettare determinate regole.

Tale Ordinanza Ministeriale si occupa di disciplinare l’assegnazione delle supplenze per quanto riguarda il biennio 2022/2024.

MAD domanda e utilizzo

Le domande di Messa a Disposizione, seguendo la sopracitata Ordinanza Ministeriale, possono essere presentate solo da aspiranti che non sono inclusi in alcuna graduatoria.

Per quanto riguarda lo scorso anno scolastico, è stata fatta un’eccezione a questa regola, in quanto erano state riscontrate diverse difficoltà nell’assegnare supplenze attraverso GaE, GPS e GI. Tale deroga, non è prevista per l’anno scolastico in corso.

Le MAD docenti, vengono utilizzate dai Dirigenti Scolastici ai fini dell’assegnazione delle supplenze nel caso di esaurimento delle Graduatorie di Istituto della scuola in cui è possibile verificare la disponibilità e di quelle delle scuole viciniori.

Nello specifico, i Dirigenti Scolastici scorreranno seguendo l’ordine:

  • Graduatoria di Istituto della scuola in cui vi è una supplenza da attribuire; 
  • graduatorie di altri istituti della provincia, seguendo il criterio di viciniorietà, reso disponibile a tal fine dal sistema informativo;
  • domande MAD.

Nel caso delle MAD, i dirigenti dovranno individuare i destinatari della supplenza prioritariamente tra gli abilitati o gli specializzati.

MAD docenti, sanzioni in caso di rinuncia

Le supplenze tramite MAD sono sottoposte alle stesse sanzioni e vincoli previsti per coloro i quali ricevono un incarico da GPS come possiamo leggere nell’Ordinanza Ministeriale N. 112/2022, incluse:

  • le sanzioni per mancata presa di servizio e abbandono del medesimo;
  • impossibilità di lasciare una supplenza al 30/06 oppure al 31/08 ad orario intero, per preferirne un’altra ad orario intero.

Lasciare una supplenza, perciò, si configurerebbe come abbandono di servizio. Il che impedirebbe di ottenere altre supplenze per quanto riguarda l’anno scolastico corrente. 

Ovviamente, viene meno il biennio di vigenza delle graduatorie in quanto le MAD sono inviate da docenti non inseriti in alcuna graduatoria. Perciò, la sanzione non avrebbe valenza per un biennio, mancando le graduatorie di applicazione delle stesse.

Perciò, qualora si lasciasse il servizio varrebbe come abbandono, di conseguenza sarebbe impossibile ottenere nuove supplenze.

Condividi questo articolo