Novità Tabella titoli Concorso straordinario ter 2023 (Scarica il PDF)

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L’11 dicembre scorso il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha finalmente ufficializzato i bandi del Concorso Straordinario ter 2023 relativi alla scuola dell’Infanzia e Primaria e alla scuola Secondaria di primo e secondo grado. E si tratta, senza ombra di dubbio, di un evento molto significativo nell’ambito della formazione e del reclutamento docenti. 

In precedenza, invece, il MIM aveva pubblicato due decreti che fungeranno da regolamento della procedura concorsuale: il decreto n. 206 del 26.10.2023 per la scuola dell’Infanzia e Primaria e il decreto n. 205 del 26.10.2023 per la scuola Secondaria di primo e secondo grado.

Contemporaneamente, sono state divulgate anche la tabelle per la valutazione dei titoli dei candidati. 

Gli aspiranti docenti interessati avranno la possibilità di presentare la relativa istanza di partecipazione fino alle 23:59 del 9 gennaio 2024.

Il Concorso straordinario ter 2023 rappresenta il primo passo nell’ambito della fase transitoria prevista dalla nuova Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti. Nonché una misura fondamentale ai fini del raggiungimento dell’obiettivo delle 70.000 immissioni in ruolo fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Va, tuttavia, ricordato che il concorso non è abilitante. I vincitori del concorso, infatti, una volta superate le prove d’esame, dovranno integrare i CFU mancanti per arrivare ai 60 CFU previsti dalla nuova Riforma Bianchi.

Scuola dell’Infanzia e Primaria

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IL DECRETO

LA TABELLA TITOLI

IL PROGRAMMA

Scuola Secondaria di primo e secondo grado

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Requisiti del Concorso straordinario ter 2023

I requisiti d’accesso al Concorso straordinario ter 2023 per gli aspiranti docenti sono:   

  • 3 anni di servizio (di cui uno specifico nella classe di concorso per cui ci si candida) negli ultimi 5 anni presso le scuole statali;
  • oppure 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Ai candidati, tuttavia, sarà richiesto anche il possesso di uno dei seguenti titoli:

Scuola dell’Infanzia e Primaria:

  • laurea abilitante in Scienze della formazione primaria;
  • diploma di abilitazione magistrale o diploma sperimentale a indirizzo linguistico (conseguito entro il 2001/2002).
  • titolo di specializzazione sul sostegno.

Scuola Secondaria di primo e secondo grado:

  • laurea di accesso alla classe di concorso;
  • oppure il titolo di specializzazione (anche con riserva in attesa di riconoscimento) per i posti di sostegno. 

Concorso straordinario ter: le prove d’esame

Come ribadito nel decreto Concorso straordinario ter, la procedura concorsuale non prevede alcuna prova preselettiva. La stessa sarà, infatti, strutturata solo su due prove d’esame, una scritta e una orale.

Prova scritta

La prova scritta (computer based) avrà una durata complessiva di 100 minuti e sarà composta da 50 quesiti volti a valutare le conoscenze e le competenze dei candidati in ambito pedagogico, psicopedagogico, didattico-metodologico, lingua inglese B2 e competenze digitali.

La prova sarà uguale sia per il posto  comune che per i posti di sostegno.

Nello specifico, i quesiti sono così strutturati:

  • 10 quesiti di ambito pedagogico;
  • 15 quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione;
  • 15 quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione.
  • 5 quesiti in ambito linguistico (Inglese B2);
  • 5 quesiti in ambito digitale.

Ciascuno dei quesiti – che verranno somministrati ai candidati in ordine assolutamente casuale – è seguito da quattro possibili risposte, di cui una sola corretta. 

Per superare la prova sarà necessario ottenere un punteggio di almeno 70/100.

Prova orale

La prova orale avrà caratteristiche diverse a seconda della tipologia di posti per la quale si partecipa (posti comuni o posti di sostegno). E anche in questo per superare la prova bisognerà ottenere un punteggio di almeno 70/100.  

Posti comuni:

La prova orale per i posti comuni sarà finalizzata a verificare le conoscenze e le competenze del candidato nella disciplina della classe di concorso o tipologia di posto richiesta.

La stessa dovrà, altresì, accertare le competenze didattiche generali e la capacità di progettare attività didattiche efficaci. Incluso l’utilizzo delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali per raggiungere gli obiettivi stabiliti dai programmi scolastici vigenti. 

Durante la stessa verrà, inoltre, svolto un apposito test didattico specifico (lezione simulata).

Posti di sostegno:

La prova orale per i posti di sostegno valuterà, a sua volta, la competenza del candidato nelle attività di supporto agli studenti con disabilità. Finalizzate alla creazione di ambienti di apprendimento inclusivi e alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle diverse potenzialità e tipologie di disabilità. 

Anche in questo caso, durante la prova orale verrà svolto un apposito test didattico specifico (una lezione simulata).

I candidati che supereranno le prove sottoscriveranno un contratto di supplenza annuale durante il quale dovranno poi integrare i CFU mancanti prima di conseguire l’abilitazione ed essere assunti a tempo indeterminato.

Tabella titoli Concorso straordinario ter 2023

Tra le novità principali contenute nei due decreti pubblicati ieri dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, va sicuramente segnalata la presenza delle tabelle di valutazione dei titoli.  

Tabella titoli Concorso straordinario ter 2023: Scuola dell’Infanzia e Primaria

La valutazione complessiva dei titoli previsti dalla presente tabella non può eccedere i 50 punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.

TIPOLOGIAPUNTEGGIO
APunteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale
A.1Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posto comune per la scuola dell’infanzia o primaria
A.1.1Abilitazione specifica, diploma di istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 o titolo di abilitazione conseguito all’estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla base del punteggio conseguito Le abilitazioni il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 3,75.Punti se p ≤ 75: 0 punti 
se p > 75: 
p−75 punti,   
2
arrotondati al secondo decimale dopo la virgola, ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi
A.1.2In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l’abilitazione specifica conseguita attraverso la laurea in Scienze della Formazione primaria ovvero attraverso altra laurea magistrale conseguita all’estero, riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, comporta l’attribuzione di ulteriori Nel caso di abilitazioni per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.Punti 18,75
A.2Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti di sostegno alle classi con alunne ed alunni con disabilità, per la scuola dell’infanzia o primaria
A.2.1Diploma di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado di istruzione o titolo di specializzazione estero riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla base del punteggio conseguito. Le specializzazioni il cui punteggio non è espresso in centesimi sono rapportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 3,75.Punti se p ≤ 75: 0 punti 
se p > 75: 
p−75 punti,   
2
arrotondati al secondo decimale dopo la virgola, ove p è il voto del titolo di specializzazione espresso in centesimi
A.2.2In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, la specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione cui si è avuto accesso tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, comporta l’attribuzione di ulteriori Nel caso di specializzazioni conseguite attraverso un unico percorso per più gradi, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.Punti 12,50

TIPOLOGIAPUNTEGGIO
BPunteggio per i titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso
B.1Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo).Punti 12,50
B.2Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese (si valuta un solo titolo). Punti 7,50
B.3Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o diploma ISEF costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-48 e A49 per scienze motorie (si valuta un solo titolo).Punti 7,50
B.4Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale; diploma accademico di II livello o diploma di conservatorio costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-29, A-30, A-55 e A-56 di ambito musicale (si valuta un solo titolo)Punti 7,50
B.5Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, non altrimenti valutati (per ciascun titolo).Punti 5
B.6Laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12, non cumulabile con il punteggio di cui al punto B.2 (si valuta un solo titolo).Punti 5
B.7Laurea triennale nelle classi di laurea L-22, non cumulabile con il punteggio di cui al punto B.3 (si valuta un solo titolo).Punti 5
B.8Diploma accademico di I livello conseguito nei conservatori di musica di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009 n. 124 ovvero presso gli istituti superiori di studi musicali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 marzo 2013, n. 243, non cumulabile con il punteggio di cui al punto B.4 (si valuta un solo titolo).Punti 5
B.9Laurea triennale o diploma accademico di I livello, non altrimenti valutati e che non abbiano costituito titolo di accesso ai titoli di cui ai punti B.2, B.3, B.4, B.5 (per ciascun titolo).Punti 3,75
B.10Abilitazione all’insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi (per ciascun titolo).Punti 3,75
B.11Ulteriore abilitazione sullo specifico posto (per ciascun titolo).Punti 5
B.12Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005(per ciascun titolo).Punti 12,50
B.13Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia (per ciascun titolo).Punti 12,50
B.14Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (per ciascun titolo).Punti 12,50
B.15Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM (per ciascun titolo)Punti 12,50
B.16Diploma di specializzazione universitario, non altrimenti valutato di durata pluriennale (si valuta al massimo un titolo).Punti 2,5 
B.17Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità, per ciascun titolo Il predetto titolo non è valutabile nelle procedure concorsuali sul sostegno se costituisce titolo di accesso. Viene valutato invece qualora si tratti di un ulteriore titolo di specializzazione.Punti 5
B.18Titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell’articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all’insegnamento in CLIL in un Paese UE (per ciascun titolo).Punti 3,75
B.19Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto Dipartimentale 23 giugno 2022, n. 1511, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di livello almeno B2 (per ciascun titolo).Punti 2,5
B.20Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto, (per ciascun titolo e viene valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera).C1 Punti 3,75 
C2 Punti 5
B.21Diploma di perfezionamento post diploma o post-laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale (per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici).Punti 1,25
B.22Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all’articolo 3, comma 2, e all’allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92.Punti 3,75

TIPOLOGIAPUNTEGGIO
CTitoli di servizio
C.1Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto per cui si procede alla valutazione, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione. L’insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.Punti 2 per ciascun anno di servizio
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Tabella titoli Concorso straordinario ter 2023: Scuola secondaria di primo e secondo grado

La valutazione complessiva dei titoli previsti dalla presente tabella non può eccedere i 50 punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.

TIPOLOGIAPUNTEGGIO
Titoli accademici, scientifici e professionali 
APunteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale
A.1Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni
A.1.1Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso (valido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c); abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all’estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sulla base del punteggio conseguito) I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 3,75.Punti se p ≤ 75: 0 punti 
se p > 75: 
p−75 punti,   
2
arrotondati al secondo decimale dopo la virgola, ove p è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi
A.1.2In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l’attribuzione di ulteriori Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.Punti 12,50
A.1.3In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l’abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 comporta l’attribuzione di ulteriori Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.Punti 5
A.2Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti di sostegno alle classi con alunni con disabilità
A.2.1Diploma di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado di istruzione o titolo di specializzazione estero riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulla base del punteggio conseguito. I titoli di specializzazione il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 3,75.Punti se p ≤ 75: 0 punti 
se p > 75: 
p−75 punti,   
2
arrotondati al secondo decimale dopo la virgola, ove p è il voto del titolo di specializzazione espresso in centesimi
A.2.2In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, la specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l’attribuzione di ulteriori.Punti 12,50
A.3Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a insegnante tecnico pratico
A.3.1Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente o titolo di studio estero riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sulla base del punteggio conseguito) Per i posti relativi a “Conversazione in lingua straniera, B-02” è altresì considerato quale titolo di accesso valutabile la laurea, la laurea magistrale o il diploma accademico di I o II livello conseguiti nel Paese ove la lingua straniera per cui si concorre è lingua ufficiale. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50 Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 3,75.Punti se p ≤ 75: 0 punti 
se p > 75: 
p−75 punti,   
2
arrotondati al secondo decimale dopo la virgola, ove p è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi
A.3.2In aggiunta al punteggio di cui al punto A.3.1, l’abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e successive modificazioni, comporta l’attribuzione di ulteriori. Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsualiPunti 5

TIPOLOGIAPUNTEGGIO
BPunteggio per i titoli accademici e scientifici
B.1Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali a insegnante tecnico pratico
B.1.1Ulteriore abilitazione per la specifica classe di concorso, per ciascun titolo.Punti 6,25
B.1.2Diploma di Istituto tecnico superiore, dal contenuto strettamente inerente agli insegnamenti impartiti per la classe di concorso a insegnante tecnico pratico.Punti 3,75
B.2Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali relative alle classi di concorso A-55, A-56, A-59 e A-63
B.2.1Diploma di perfezionamento conseguito presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (per ciascun titolo): 
a) relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera; 
b) relativo ad altro strumento.
a) Punti 5 
b) Punti 3,75
B.2.2Premi in concorsi nazionali od internazionali relativi allo specifico strumento (per ciascun premio e fino a un massimo di punti 7,5): 
a) primo premio; 
b) secondo premio; 
c) terzo premio.
a) Punti 3,75 
b) Punti 2,5 
c) Punti 1,25
B.2.3Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Fondazioni Lirico Sinfoniche o Orchestre riconosciute ai sensi dell’art. 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800 e successivi provvedimenti (per ciascun titolo e sino a un massimo complessivo di punti 7,5).Punti 2,5
B.3Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali relative alla classe di concorso A57 – Tecnica della danza classica A 58 – Tecnica della danza contemporanea
B.3.1Premi in qualità di interprete in concorsi nazionali od internazionali relativi alla specifica classe di concorso -danza classica o danza contemporanea-. (per ciascun premio e fino a un massimo di punti 7,5): 
a) primo premio;
b) secondo premio, 
c) terzo premio.
a) Punti 3,75 
b) Punti 2,5 
c) Punti 1,25
B.4Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsualePunti 12,50
B.4.1Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo).Punti 12,50
B.4.2Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42 (per ciascun titolo).Punti 12,50
B.4.3Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia di cui all’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (per ciascun titolo).Punti 12,50
B.4.4Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, (per ciascun titolo).Punti 12,50
B.4.5Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM, (per ciascun titolo).Punti 12,50
B.4.6Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all’abilitazione o al titolo di accesso alla procedura concorsuale.Punti 7,50
B.4.7Laurea triennale, diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso alla laurea specialistica o magistrale o al diploma accademico di II livello di cui ai punti A.1.1 o B.4.6.Punti 3,75
B.4.8Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (si valuta al massimo un titolo).Punti 3,75
B.4.9Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità (per ciascun titolo) Il predetto titolo non è valutabile nelle procedure concorsuali per i posti di sostegno se costituisce titolo di accesso. Viene tuttavia valutato, anche nelle procedure per posti di sostegno, qualora si tratti di ulteriore titolo di specializzazione rispetto a quello che costituisce titolo di accesso.Punti 5
B.4.10Titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell’articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all’insegnamento in CLIL in un paese UE.Punti 3,75
B.4.11Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto Dipartimentale 23 giugno 2022, n. 1511, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.4.12.Punti 2,5
B.4.12Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto (viene valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera).a. C1 Punti 3,75 
b. C2 Punti 5
B.4.13Diploma di perfezionamento post diploma o post-laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici (per ogni titolo)Punti 1,25
B.4.14Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all’articolo 3, comma 2, e all’allegato A al DM 25 febbraio 2016, n. 92.Punti 3,75

TIPOLOGIAPUNTEGGIO
CTitoli di servizio
C.1Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.L’insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale e sullo specifico grado. Il servizio prestato su posto comune non vale per la procedura sul sostegno. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.Punti 2 per ciascun anno di servizio

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