Percorsi abilitanti da 30 e 36 CFU per i vincitori del Concorso straordinario ter. No agli idonei 

vincitori concorso straordinario ter durante i percorsi abilitanti

Completate le prove scritte del Concorso straordinario ter sia per le scuole dell’Infanzia e Primaria che per le scuole Secondarie di primo e secondo grado, i candidati che hanno ottenuto almeno 70/100 aspettano la convocazione per le prove orali (che si terranno ad aprile). E guardano già con interesse ai percorsi abilitanti post concorso da 30 e 36 CFU

Non ci sarà nessuna graduatoria parziale e i relativi punteggi non verranno pubblicati.

Ad ogni modo, l’articolo 9, comma 1, dei due bandi concorsuali precisa che la graduatoria finale della procedura sarà:

  • “composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”.

Di conseguenza, verranno inseriti nella graduatoria di merito – e avranno, quindi, diritto all’immissione in ruolo – esclusivamente gli aspiranti docenti vincitori, ovvero i candidati che rientreranno nel numero dei posti messi a bando (44.654). E saranno unicamente questi ultimi ad accedere di diritto ai percorsi abilitanti previsti dalla Riforma Bianchi. Ricordiamo, infatti, che il Concorso straordinario ter non è abilitante e che per ottenere l’abilitazione all’insegnamento i candidati dovranno obbligatoriamente completare i percorsi da 30 o 36 CFU. 

Concorso straordinario ter, non ci sarà una graduatoria degli idonei

Una volta completate anche le prove orali del Concorso straordinario ter 2023, come abbiamo già anticipato, verrà stilata la relativa graduatoria di merito. Da precisare, tuttavia, che non è previsto lo scorrimento di quest’ultima.

La graduatoria di merito sarà, infatti, composta esclusivamente dai candidati vincitori del concorso che rientreranno nei 44.654 posti messi a bando

Non sono, pertanto, previsti gli idonei, ovvero gli aspiranti docenti che hanno superato le prove concorsuali, ma non rientrano nel numero dei posti disponibili. Eventuali ripescaggi degli “idonei” esclusi dalle graduatorie di merito sono previsti solo nel caso in cui dovessero registrarsi esplicite rinunce all’immissione in ruolo da parte dei vincitori

Sebbene non siano, quindi, previste graduatorie ad esaurimento, è tuttavia scontato aspettarsi un parziale scorrimento delle graduatorie di merito in funzione delle immancabili rinunce fisiologiche che si registreranno in sede di assegnazione del ruolo ai candidati vincitori. 

Percorsi abilitanti da 30 e 36 CFU per i vincitori del Concorso straordinario ter

Una cosa è chiara: il semplice superamento delle prove del Concorso straordinario ter non garantirà in nessun caso il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento. Per ottenere quest’ultima, infatti, gli aspiranti docenti vincitori della procedura dovranno completare il percorso di formazione abilitante introdotto dalla Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti approvata con la legge n. 79 del 29 giugno 2022 (conversione in legge – con modificazioni – del decreto n. 36 del 30 aprile 2022), sostenuta dall’ex Ministro Bianchi e di fatto confermata anche dall’attuale Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Dopo aver sottoscritto un contratto a tempo determinato della durata di un anno, i vincitori del concorso non abilitati dovranno, quindi, completare un percorso abilitante e conseguire i crediti formativi mancanti per arrivare ai 60 CFU previsti dalla Riforma Bianchi e vedersi, infine, conferire l’indispensabile abilitazione all’insegnamento prima di ottenere un incarico a tempo indeterminato (e svolgere l’immancabile anno di formazione prova).  

Pertanto, i partecipanti senza abilitazione che accedono al concorso con tre anni di servizio o con 24 CFU dovranno completare un percorso formativo successivo al concorso, a loro spese. Questo percorso li condurrà, eventualmente, all’abilitazione dopo il superamento di una prova finale, che potrà essere ripetuta al massimo due volte.

L’abilitazione sarà, dunque, ottenuta solo al termine di questo iter formativo e dopo il superamento della prova finale. Successivamente, sarà possibile la stipula di un contratto a tempo indeterminato e l’avvio dell’anno di formazione e prova necessario per la conferma definitiva in ruolo.

Più nel dettaglio, dopo aver vinto il concorso a cattedra:

  • gli aspiranti docenti che hanno partecipato alla procedura concorsuale grazie al requisito d’accesso dei 24 CFU dovranno seguire il percorso abilitante da 36 CFU;
  • gli aspiranti docenti che hanno partecipato alla procedura concorsuale grazie al requisito d’accesso dei 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni dovranno seguire il percorso abilitante da 30 CFU;
  • i candidati già abilitati nella specifica classe di concorso o specializzati per il sostegno (purché concorrano per questa tipologia di posto) saranno assunti fin da subito con un contratto a tempo indeterminato.

Concorso straordinario ter: gli idonei potranno accedere ai percorsi abilitanti? 

In conformità con le disposizioni del decreto legislativo n. 59/2017, l’accesso ai percorsi abilitanti post-concorso è riservato esclusivamente ai vincitori del concorso, escludendo di fatto coloro che, pur avendo superato le prove, non rientrano nella categoria dei vincitori, ovvero i cosiddetti idonei. 

Tale distinzione sottolinea un principio fondamentale del quadro normativo vigente, che tuttavia lascia aperta la possibilità per gli idonei di accedere ai percorsi abilitanti. Quest’ultima opzione sarà, però, regolamentata secondo i parametri e i limiti dei posti disponibili, nonché secondo i criteri che verranno definiti nel dettaglio dal decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca attualmente in fase di finalizzazione e imminente pubblicazione.

Condividi questo articolo