Pubblicato Decreto percorsi abilitanti, al via 60, 30 e 36 CFU. Scarica il PDF

aspiranti docenti durante una lezione del percorso abilitante

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha finalmente pubblicato l’atteso decreto n. 621 del 22 aprile 2024 che detta le disposizioni concernenti l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici (ITP), delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023/2024. Nonché l’autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila. I posti disponibili sono 51.753.

Con il decreto n. 620 del 22 aprile 2024, invece, il MUR ha quantificato la riserva dei posti e le modalità per l’accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 30 CFU/CFA a favore di coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione nei cinque anni precedenti, e coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria bis. É prevista in questo caso una quota di posti nella misura del 45% dei posti autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU/CFA accreditato. 

I percorsi abilitanti attivati

L’offerta formativa dei percorsi universitari e accademici (CFU/CFA) di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM è articolata come segue:

  1. percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all’art. 7, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023;
  1. percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-ter, comma 4-bis e dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 7, comma 6, del DPCM 4 agosto 2023;
  1. percorso universitario o accademico di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023;
  1. percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 3, del DPCM 4 agosto 2023;
  1. percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 36 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023.

Offerta formativa

Alla luce di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 621 del 22 aprile 2024, saranno pertanto avviati i seguenti percorsi abilitanti:

  • 60 CFU/CFA per gli aspiranti docenti laureati o, comunque, iscritti ad un corso di laurea magistrale;
  • 30 CFU/CFA;
  • 36 CFU/CFA per i vincitori di concorso che hanno acquisito i vecchi 24 CFU entro il 31 ottobre 2022. 

Per quanto riguarda i 30 CFU/CFA, gli stessi prevedono 4 diversi percorsi formativi:

  • per gli aspiranti docenti con un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei 5 anni precedenti e per coloro che hanno sostenuto la prova del Concorso straordinario bis;
  • per gli aspiranti docenti che non hanno conseguito i vecchi 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 e intendono partecipare all’ultimo concorso della fase transitoria con il requisito dei 30 CFU/CFA;
  • per gli aspiranti docenti vincitori del concorso a cattedra (al quale hanno avuto accesso grazie al requisito dei 30 CFU/CFA);
  • per i docenti già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, nonché ai docenti in possesso della specializzazione sul sostegno. 

Modalità di ammissione 

Gli aspiranti a corsi relativi alla stessa categoria di concorso possono inviare una sola domanda per ogni istituto. In caso di ricezione di domande superiori ai posti disponibili, i criteri di ammissione sono definiti nell’Allegato B del decreto, essenziale per la procedura di selezione. Questi criteri seguono le disposizioni dell’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 620 del 22 aprile 2024. Se le domande da parte dei candidati con diritto a riserva superano i posti riservati, l’ammissione segue i criteri specificati nell’Allegato A dello stesso decreto.

Inoltre, se le richieste per le categorie indicate nell’articolo precedente, lettera B), superano la disponibilità di posti autorizzati e riservati, i criteri di selezione sono quelli riportati nell’Allegato A. Per la categoria indicata alla lettera C), in caso di eccesso di richieste rispetto ai posti consentiti, i criteri di accesso sono delineati nell’Allegato B, parte integrante del decreto.

In tutte le circostanze descritte, l’ordine di ammissione dei candidati è determinato dalla graduatoria di merito.

Svolgimento e durata dei percorsi di formazione iniziale

I corsi di formazione iniziale regolati dal decreto percorsi abilitanti si attengono alle direttive dell’articolo 2-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. In conformità con l’articolo 18-bis, comma 6-bis dello stesso decreto, per l’anno accademico 2023/2024, le attività formative universitarie e accademiche, esclusi i tirocini e laboratori, possono svolgersi in modalità telematica sincrona, oltrepassando i limiti stabiliti, senza superare il 50% dell’intero programma. Per quanto riguarda i requisiti di accreditamento dei corsi sono confermati quelli definiti dal DPCM 4 agosto 2023.

Il processo di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti durante gli studi universitari o accademici è disciplinato dall’art. 8, commi 1 e 2 del DPCM 4 agosto 2023.

L’accesso all’esame finale è subordinato al raggiungimento di una frequenza minima del 70% per ciascuna attività formativa, come specificato dall’art. 9 del DPCM 4 agosto 2023.

Gli insegnanti che hanno ottenuto l’abilitazione in una delle categorie di insegnamento accorpate, secondo il decreto ministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023, nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30, A-48, A-70 e A-71, sono qualificati per insegnare in tutti i campi inclusi nell’aggregazione e nelle nuove categorie di concorso.

In accordo con l’art. 12 del DPCM 4 agosto 2023, per i corsi specificati all’art. 2, comma 1, lettere c) e d), il costo totale non può eccedere i 2.500 euro.

Durante l’anno accademico 2023-2024, è permessa la partecipazione simultanea ai corsi universitari e accademici di formazione iniziale e all’VIII ciclo di formazione per la specializzazione nel supporto didattico per studenti con disabilità nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, rispettando le tempistiche e la programmazione delle attività formative.

Attività di tirocinio

L’ottenimento di ogni credito formativo universitario (CFU) o accademico (CFA) relativo ai tirocini richiede un impegno di 12 ore in presenza nei gruppi classe.

Per la realizzazione delle attività di tirocinio, come previsto dall’articolo 10 del DPCM 4 agosto 2023, i Centri si avvalgono di docenti attualmente in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Questi docenti operano come tutor coordinatori nei Centri e come tutor tirocinanti presso le istituzioni scolastiche. Le norme regolative sono fissate dal decreto ministeriale n. 256 del 28 dicembre 2023, firmato dal Ministro dell’Istruzione, dal Ministro dell’Università e della Ricerca e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Durante la prima implementazione per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per la definizione dell’elenco regionale delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, si applicano le normative stabilite dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2012.

Conseguimento di ulteriori abilitazioni

L’attivazione dei percorsi di formazione delineati nell’articolo 13 del DPCM 4 agosto 2023 è regolamentata dai decreti di accreditamento specifici per la formazione iniziale.

Le istituzioni daranno avvio ai percorsi per il conseguimento di un’ulteriore abilitazione definendo i contenuti dei 30 CFU o CFA necessari per l’abilitazione. Questa definizione si basa sulle metodologie e tecnologie didattiche specifiche per ciascuna disciplina, considerando la corrispondenza tra le competenze acquisite dall’allievo tramite gli studi formali, le sue esperienze informali e non formali, e le competenze delineate nel Profilo di cui all’allegato A del DPCM 4 agosto 2023.

Tali percorsi saranno erogati dalle istituzioni universitarie e accademiche anche attraverso modalità di insegnamento telematico sincrono, come stabilito dall’articolo 2-ter, comma 4, secondo periodo, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali e delle specializzazioni acquisite all’estero dovrà essere verificato e approvato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. I candidati sono tenuti a presentare tali documentazioni al momento dell’iscrizione ai percorsi formativi.

Titoli esteri

I candidati che hanno ottenuto un titolo di studio non abilitante all’estero possono partecipare ai percorsi di formazione in Italia, a condizione che presentino il proprio titolo direttamente all’istituzione di interesse. Quest’ultima valuterà il titolo per determinare l’ammissibilità del candidato, seguendo le normative attuali riguardanti l’ammissione di studenti stranieri nei corsi universitari e nelle istituzioni AFAM italiane.

SCARICA IL DECRETO PERCORSI ABILITANTI (N. 621 del 22.04.2024)

SCARICA L’ALLEGATO A (AUTORIZZAZIONE DEI POSTI)

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