A partire dall’anno scolastico 2022/2023 è stata introdotto l’insegnamento di educazione fisica alla primaria.
Per l’anno scolastico 2022/2023 la reintroduzione ha riguardato solo le classi quinte, ma a partire dall’anno scolastico 2023/2024 saranno coinvolte anche le classi quarte.
Le ore dell’insegnamento di educazione motoria introdotte sono aggiuntive rispetto all’orario curriculare, ma rientrano nelle 40 ore settimanali delle classi quinte con orario a tempo pieno, nelle quali possono essere assicurate in compresenza.
Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria, quindi, torneranno a fare educazione fisica per due ore alla settimana.
SOMMARIO
ToggleIl concorso per diventare dicente di educazione fisica
Per diventare insegnante di educazione fisica alla primaria sarà bandito un apposito concorso abilitante.
I candidati dovranno essere in possesso di uno fra i seguenti titoli di studio:
- Laurea Magistrale LM-67, Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattive;
- Laurea Magistrale LM-68, Scienze e tecniche dello sport;
- Laurea Magistrale LM-47, Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie;
- Laurea Specialistica LS 53/S, Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie;
- Laurea Specialistica LS 75/S, Scienze e tecniche dello sport;
- Laurea Specialistica LS 76/S, Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattive.
Inoltre, dovranno anche aver conseguito i 60 CFU con prova finale previsti dal nuovo sistema di reclutamento, con le dovute eccezioni del periodo di transizione.
L’abilitazione all’insegnamento darà agli aspiranti docenti di educazione fisica la possibilità di partecipare ai concorsi che, nelle intenzioni del Ministero, dovranno essere banditi a cadenza annuale.
Tuttavia, per quest’anno, visti i molti cambiamenti subiti dal mondo della scuola durante quest’anno, non è stato possibile bandire un ulteriore concorso relativo all’insegnamento dell’educazione motoria alla primaria.
Ecco perché si è deciso di optare per delle supplenze.
Supplenze di educazione fisica alla primaria
Bisogna tenere presente che, essendo inserita solo per due ore e solo per le classi quinte, i docenti dovranno completare le ore assegnategli con altre tranches di orari della stessa disciplina.
Nell’eventualità in cui il docente decida di inserire anche spezzoni di educazione motoria alla primaria, la cattedra potrà essere costituita solo con spezzoni della primaria.
Infatti, in base al Regolamento delle supplenze non è possibile lavorare contemporaneamente alla primaria e alla secondaria.
Il completamento dell’orario può esclusivamente avvenire tra:
- supplenza scuola dell’infanzia + supplenza scuola dell’infanzia
- supplenza scuola primaria + supplenza scuola primaria
- supplenza scuola secondaria di primo grado + supplenza scuola secondaria di primo grado
- supplenza scuola secondaria di secondo grado + supplenza scuola secondaria di secondo grado
- supplenza scuola secondaria di primo grado + supplenza scuola secondaria di secondo grado
Tuttavia, non bisogna dimenticare che ci sono addirittura delle province in cui i plessi di primaria sono di dimensioni ridotte. Infatti, una cattedra completa di educazione motoria può essere costituita dalle classi quinte di molte scuole.
Spesso queste scuole potrebbero anche essere molto distanti tra loro.
Si prevede che ogni docente di educazione fisica potrà avere fino a sei scuole assegnate.
Completamento spezzoni di orari
Il completamento dell’orario è una delle questioni più complicate che riguarda il segmento di assegnazione delle supplenze.
Il problema si riduce quando tale completamento viene gestito dall’Ufficio Scolastico nell’ambito delle nomine informatizzate, mentre invece il discorso è più complesso nell’ambito delle graduatorie di istituto.
É possibile accettare diverse convocazioni di più spezzoni se compatibili. Soprattutto se tali convocazioni arrivano nel momento in cui le scuole hanno già iniziato ad adottare gli orari definitivi.
Ovviamente se tali spezzoni risultano incompatibili o inconciliabili si può tranquillamente rinunciare ad uno, in favore dell’altro.
Riferimenti normativi
L’OM n. 112 del 6 maggio 2022 art- 14 comma 3 recita così:
“Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito”.
Inoltre, è anche possibile accettare simultaneamente anche uno spezzone relativo ad una supplenza breve se conciliabile con altri spezzoni già accettati già in corso.
L’unico problema per quanto riguarda la questione relativa all’educazione fisica alla primaria rimane per il fatto che gli spezzoni sono limitati alla stessa disciplina alla primaria che, come sappiamo, sono limitati alle classi quinte.
Non è possibile completare con ore di un grado di scuola diverso, perché il completamento di orario può essere realizzato solo fino a raggiungere l’orario massimo del personale di ruolo corrispondente allo stesso grado di scuola.
L’articolo 13 comma 20 dell’OM n.112/2022, recita:
“L’aspirante cui è conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo”.
Il completamento è possibile solo nel caso in cui l’aspirante abbia avuto uno spezzone orario in una sola provincia. Chiaramente, se l’aspirante è stato incaricato di uno spezzone orario da GaE o GPS, potrà comunque completare tale spezzone dalle graduatorie di istituto (se nella medesima provincia delle GaE o GPS).
Per quanto riguarda le disposizioni relative alle graduatorie di istituto è previsto che il completamento si realizzi nel limite massimo di tre sedi scolastiche e al massimo due comuni, ovviamente tenendo conto del criterio di facile raggiungibilità.