Con l’entrata in vigore della Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti (approvata con la legge n. 79 del 29 giugno 2022 – conversione in legge, con modificazioni, del decreto n. 36 del 30 aprile 2022) i 24 CFU sono finiti in soffitta. Rimpiazzati dai nuovi percorsi formativi abilitanti da 60 CFU.
L’avvio di questi ultimi sarà disciplinato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023.
Ma le modifiche introdotte dalla Riforma fortemente voluta dall’ex Ministro Bianchi riguardano esclusivamente l’abilitazione degli aspiranti docenti delle scuole Secondarie di primo e secondo grado. Mentre per le scuole dell’Infanzia e Primaria resta tutto invariato.
Nello specifico, i 60 CFU sono crediti formativi universitari (o accademici) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche. E costituiscono a pieno titolo il nuovo percorso di formazione abilitante per docenti. Senza dimenticare che proprio l’abilitazione costituirà un requisito imprescindibile per partecipare ai nuovi concorsi a cattedra quando la Riforma entrerà in vigore a pieno regime.
Il nuovo percorso di reclutamento degli aspiranti docenti è, pertanto, il seguente:
- laurea magistrale (triennale per ITP) + percorso di abilitazione di 60 CFU/CFA + concorso + anno di prova in servizio con test finale e valutazione conclusiva.
SOMMARIO
ToggleChe cosa sono i 24 CFU?
I 24 CFU furono introdotti con il DL n. 59 del 13 aprile 2017 – il cosiddetto “Decreto 24 CFU” – erano, a loro volta, fondamentali tanto per le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) quanto per i concorsi scuola.
Si tratta, anche in questo caso, di crediti formativi universitari nelle materie antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche. Che hanno rappresentato un prerequisito per la partecipazione ai concorsi ed erano rivolti esclusivamente all’assunzione nella scuola secondaria.
In nessun caso, invece, il possesso dei 24 CFU equivaleva ad un’abilitazione all’insegnamento. Acquisibile, di contro, attraverso specifici percorsi abilitanti (quali, ad esempio, TFA, SSIS o PAS) o attraverso il superamento del concorso scuola.
Prima della Riforma Bianchi, quindi, i 24 CFU rappresentavano il livello base di requisiti per l’accesso alle Graduatorie ed ai concorsi insieme agli esami integrativi ed ai crediti supplementari necessari per accedere alla specifica classe di concorso in questione.
E oggi cosa serve per poter aspirare ad una cattedra e ad un registro: 24 o 60 CFU?
24 CFU o 60 CFU?
Il passaggio al nuovo percorso di reclutamento degli aspiranti docenti delle scuole Secondarie di primo e secondo grado non sarà, tuttavia, immediato. Bensì avverrà in maniera graduale.
E’, infatti, prevista una fase transitoria fino al 31 dicembre 2024 durante la quale sarà possibile seguire anche dei percorsi abbreviati da 30 e 36 CFU/CFA.
Una delle eccezioni previste da questo regime è relativo proprio a coloro che hanno acquisito i 24 CFU entro la data limite del 31 ottobre 2022 fissata dalla nuova Riforma.
Questi ultimi potranno, infatti, partecipare tranquillamente ai concorsi a cattedra. Tuttavia, in caso di superamento della relativa procedura, firmeranno un contratto a tempo determinato e saranno sottoposti all’anno di formazione in prova. Gli stessi dovranno, inoltre, integrare anche i 36 CFU mancanti per ottenere l’abilitazione all’insegnamento.
Cosa cambia dai 24 CFU ai 60 CFU
L’interpretazione secondo cui i 24 CFU sono stati sostituiti dai 60 CFU in seguito alla Riforma Bianchi è un’analisi riduttiva e non del tutto esatta. I due iter formativi sono, infatti, strutturalmente e finalisticamente distinti.
Né va dimenticato che i 60 CFU costituiscono un iter abilitante completo che, però, durante la fase transitoria, sarà affiancato anche da opzioni “ridotte” da 30 o 36 CFU.
Queste ultime sono previste per particolari segmenti di candidati, come ad esempio gli aspiranti docenti che possiedono già un’abilitazione o una specializzazione. Oppure per coloro che hanno già accumulato i 24 CFU richiesti o che vantano almeno 3 anni di servizio.
Per maggiori dettagli al riguardo è possibile consultare il nostro articolo relativo proprio alla struttura e al contenuto dei percorsi da 60, 30 e 36 CFU.
24 CFU o 60 CFU: ecco le differenze
La prima differenza tra 24 CFU e 60 CFU che balza subito agli occhi è quella relativa alla funzione dei due percorsi:
- i 24 CFU erano un semplice requisito di accesso per le Graduatorie, per i concorsi e per il TFA Sostegno. Ma non conferivano l’abilitazione all’insegnamento. Permettevano, inoltre, l’iscrizione nella II fascia delle GPS;
- di contro, il percorso da 60 CFU garantisce ai candidati il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento in una specifica classe di concorso. E la conseguente iscrizione nella I fascia delle GPS.
Ma non è tutto. Bisogna, infatti, tenere presente che:
- i 24 CFU prevedevano un programma trasversale comune a tutte le classi di concorso;
- i percorsi da 60 CFU sono, invece, specifici per ciascuna classe di concorso, comprendendo non solo discipline di base, ma anche un approfondimento delle metodologie didattiche applicate alla specifica disciplina. Nonché un tirocinio diretto da svolgersi per quella specifica classe di concorso.
E ancora:
- i 24 CFU, una volta acquisiti, erano validi per tutte le classi di concorso;
- al contrario, i percorsi da 60 CFU sono specifici. Ragion per cui, se un candidato desidera ottenere l’abilitazione in più classi di concorso, dovrà intraprendere percorsi formativi separati. Sono, tuttavia, previste delle modalità abbreviate per chi è già in possesso di un’abilitazione o dei 24 CFU.
24 CFU o 60 CFU: la modalità di accesso, la frequenza e i costi
Nel confronto tra i due percorsi formativi, quello da 24 CFU e quello abilitante da 60 CFU, emergono differenze anche dal punto di vista della fruizione e dei costi:
- per i corsi da 24 CFU non sono previste selezioni preliminari né obblighi di partecipazione in aula. L’offerta formativa potrebbe essere completamente a distanza, sebbene gli esami conclusivi debbano essere svolti in modalità presenziale.
- invece, per i percorsi da 60 CFU, si prescrive una frequenza in aula per almeno il 60% delle attività. Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, una quota massima del 50% delle lezioni potrà essere erogata in modalità telematica sincrona. Ad eccezione delle attività pratiche come tirocini e laboratori, che richiedono la presenza fisica. Si tratta di un’eccezione prevista nell’ambito del Decreto PA bis al limite massimo del 20% di lezioni non in presenza fissato dalla Riforma.
Sul fronte economico:
- Il Decreto Ministeriale 616/2017 ha fissato una soglia massima di spesa di 500 euro per i percorsi da 24 CFU;
- il DPCM 60 CFU (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023) prevede un costo massimo di 2.500 euro per i percorsi da 60 CFU. La somma sarà ridotta a 2.000 euro per le varianti abbreviate da 36 o 30 CFU o per chi si iscrive a tali percorsi pur frequentando contemporaneamente corsi di laurea.
PERCORSO DA 24 CFU | PERCORSO DA 60 CFU | |
Funzione | Requisito di accesso per Graduatorie, concorsi e TFA Sostegno. Non abilitante | Conduce all’abilitazione in specifica classe di concorso |
GPS | Iscrizione I fascia delle Graduatorie GPS | Iscrizione II fascia delle Graduatorie GPS |
Ambito | Trasversale a tutte le classi di concorso | Specifico per ciascuna classe di concorso |
Contenuto | Materie trasversali all’insegnamento | Discipline di base, metodologie didattiche specifiche e tirocinio diretto per la classe di concorso |
Validità | Valido per tutte le classi di concorso | Specifico per la classe di concorso; percorsi separati per abilitazioni multiple |
Modalità didattica | Nessuna obbligatorietà di presenza; possibile fruizione a distanza con esami in presenza | Frequenza in aula per almeno il 60% delle attività; telematica fino al 50% solo per anni accademici 2023/2024 e 2024/2025; tirocini e laboratori in presenza |
Costo | 500 euro (per università pubbliche) secondo DM 616/2017 | 2.500 euro; ridotto a 2.000 euro per percorsi abbreviati o per chi è già iscritto a corsi di laurea |
DPCM 60 CFU: previsto il riconoscimento dei 24 CFU
Con l’introduzione dei 60 CFU e il conseguente superamento dei 24 CFU, cosa cambia per chi ha già conseguito questi ultimi?
Ricordiamo, anzitutto, che – come previsto dalla Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti – era possibile conseguire i 24 CFU esclusivamente entro il 31 ottobre 2022.
Tuttavia, gli aspiranti docenti in possesso dei “vecchi” crediti formativi universitari potranno utilizzarli per accedere ai concorsi a cattedra fino al 31 dicembre 2024. Ovvero fino alla conclusione della cosiddetta fase transitoria. Ad ogni modo, i vincitori delle procedure concorsuali il cui requisito di accesso sia rappresentato dai 24 CFU dovranno conseguire ulteriori 36 CFU entro il primo anno di assunzione in prova per ottenere l’abilitazione.
Dal 1° gennaio 2025, invece, sarà obbligatorio per tutti gli aspiranti docenti conseguire i 60 CFU del percorso di formazione iniziale abilitante.
Da precisare, tuttavia, che l’articolo 8 del DPCM 60 CFU relativo al “riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici” prevede, appunto, la possibilità di vedersi riconosciuti:
- i 24 CFU/CFA ottenuti in base al sistema normativo precedente entro il 31 ottobre 2022, con la condizione imprescindibile di aver acquisito almeno 10 CFU/CFA derivanti da tirocinio diretto.
Se i 24 CFU possono essere utilizzati ai fini dei concorsi solo fino al 31 dicembre 2024, il DPCM 60 CFU non fissa però alcun limite temporale al riconoscimento anche successivo degli stessi crediti.
Docenti con i 24 CFU: percorsi abilitanti da 36 CFU/CFA
Per gli aspiranti docenti che hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 è prevista la possibilità di partecipare al concorso a cattedra anche in assenza di abilitazione.
Tuttavia, in caso di vittoria del concorso stesso saranno assunti a tempo determinato e dovranno completare la loro formazione iniziale con percorso formativo da 36 CFU/CFA. Al termine del quale, per ottenere l’abilitazione, dovranno superare una prova scritta e una lezione simulata.
In particolare,il DPCM 60 CFU prevede:
Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 3 |
Tirocinio diretto | 10 |
Tirocinio indiretto | 3 |
Discipline di area linguistico-digitale | 3 |
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento | 15 |
Discipline relative all’acquisizione di competenze nella legislazione scolastica | 2 |
SCARICA il PDF del DPCM 60 CFU (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023)