60 CFU e TFA Sostegno: domande più frequenti e risposte

un gruppo di aspiranti docenti poco prima di partecipare ai percorsi abilitanti

L’introduzione dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale per l’abilitazione degli aspiranti docenti di posto comune (compresi gli insegnanti ITP) delle scuole Secondarie di primo e secondo grado ha completamento ridisegnato il sistema di reclutamento degli insegnanti.

E il relativo provvedimento, seppur entrato in vigore già nel 2022, continua ancora oggi a sollevare numerosi dubbi ed incertezze, tra i quali anche quelli relativi al rapporto tra 60 CFU e TFA Sostegno.   

Cosa sono i 60 CFU?

I 60 CFU costituiscono a pieno titolo il nuovo percorso di formazione iniziale abilitante per tutti coloro che sognano di ottenere una cattedra di ruolo. Si tratta, più nel dettaglio, di crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche, comprensivi anche di tirocini diretti ed indiretti. Prima di ottenere l’abilitazione, tuttavia, sarà necessario superare anche una prova scritta e una lezione simulata

I relativi corsi sono organizzati e impartiti direttamente dalle università, ovvero dalle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) attraverso Centri multidisciplinari individuati dalle istituzioni della formazione superiore anche in forma aggregata, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare.

Finiscono, invece, definitivamente in soffitta i “vecchi” 24 CFU, che era possibile conseguire solo fino al 31 ottobre 2022. Gli stessi saranno, tuttavia, utilizzabili come titolo d’accesso fino al 31 dicembre 2024, ovvero per tutta la durata della fase transitoria.  

Ad ogni modo, il conseguimento dell’abilitazione non darà automaticamente diritto ad ottenere una cattedra o un contratto a tempo indeterminato: sarà comunque necessario superare un concorso. 

Cosa prevede la Riforma Bianchi?

La cosiddetta Riforma Bianchi – legge n. 79 del 29 giugno 2022 (conversione in legge – con modificazioni – del decreto n. 36 del 30 aprile 2022) ovvero “Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti” – prevede l’introduzione dei percorsi abilitanti al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole Secondarie. Basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni AFAM e le scuole idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l’esercizio della professione di insegnante, nonché per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Ecco, di conseguenza, il nuovo percorso di reclutamento dei docenti:

  • 60 CFU/CFA + concorso pubblico nazionale + 1 anno di prova in servizio con test finale e valutazione conclusiva.

Mentre la struttura dell’offerta formativa dei percorsi abilitanti è la seguente:

  • 60 CFU/CFA per gli aspiranti docenti laureati o, comunque, iscritti ad un corso di laurea magistrale (con almeno 180 CFU);
  • 30 CFU/CFA;
  • 36 CFU/CFA per i vincitori di concorso che hanno acquisito i vecchi 24 CFU entro il 31 ottobre 2022. 

Per i 30 CFU/CFA sono previsti 4 diversi percorsi formativi abilitanti:

  • per gli aspiranti docenti con almeno 3 anni di servizio (anche non continuativi, nei 5 anni precedenti) presso le istituzioni scolastiche statali, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, e per coloro che hanno sostenuto la prova del Concorso straordinario bis;
  • per gli aspiranti docenti che non hanno conseguito i vecchi 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 e intendono partecipare all’ultimo concorso della fase transitoria (ottobre 2024) con il requisito dei 30 CFU/CFA;
  • per gli aspiranti docenti vincitori del concorso a cattedra (al quale hanno avuto accesso grazie al requisito dei 30 CFU/CFA);
  • per i docenti già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, nonché per i docenti in possesso della specializzazione sul sostegno. 

Chi deve prendere i 60 CFU?

I percorsi di formazione 60 CFU sono destinati esclusivamente agli aspiranti docenti delle scuole Secondarie di primo e secondo grado su posto comune.

La Riforma – fortemente voluta dall’ex Ministro Bianchi e poi sostanzialmente confermata anche dall’attuale Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara – non prevede, infatti, cambiamenti per quanto riguarda le scuole dell’Infanzia e Primarie, per le quali continuerà ad essere sufficiente il conseguimento della laurea abilitante in Scienze della Formazione Primaria (SFP). 

Da osservare, inoltre, che a partire dal 1° gennaio 2025 – una volta esaurita la cosiddetta fase transitoria – il possesso dell’abilitazione rappresenterà anche un requisito d’accesso imprescindibile per i concorsi a cattedra.

aspirante docente all'esterno dell'università

Cosa sono i 30 CFU?

I 30 CFU sono dei percorsi abilitanti abbreviati riservati a determinate categorie di aspiranti docenti.

Come abbiamo già accennato, esistono ben 4 di tipologie di percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA:

  • per gli aspiranti docenti con almeno 3 anni di servizio (anche non continuativi, nei 5 anni precedenti) presso le istituzioni scolastiche statali, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, e per coloro che hanno sostenuto la prova del Concorso straordinario bis;
  • per gli aspiranti docenti che non hanno conseguito i vecchi 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 e intendono partecipare all’ultimo concorso della fase transitoria (ottobre 2024) con il requisito dei 30 CFU/CFA;
  • per gli aspiranti docenti vincitori del concorso a cattedra (al quale hanno avuto accesso grazie al requisito dei 30 CFU/CFA);
  • per i docenti già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, nonché ai docenti in possesso della specializzazione sul sostegno. 

Chi è specializzato in sostegno può seguire un percorso abilitante da 30 CFU?

La risposta è sì: esistono, infatti, corsi specifici – ovvero percorsi di formazione 30 CFU – riservati ai docenti in possesso della specializzazione sul sostegno e a quelli già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione.

I contenuti dei relativi percorsi, così come previsto dall’articolo 13 del DPCM 60 CFU del 4 agosto 2023, saranno stabiliti dai Centri multidisciplinari individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare, sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU/CFA acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel profilo di cui all’Allegato A del decreto attuativo.    

TFA Sostegno e 60 CFU: le domande più frequenti

La Riforma Bianchi ha introdotto percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 CFU e tutta una serie di eccezioni legate alla fase transitoria di applicazione della legge n. 79 del 29 giugno 2022. Quanto basta, insomma, per mandare in confusione migliaia di aspiranti docenti già alle prese con una legislazione scolastica spesso indecifrabile e tutt’altro che semplice e comprensibile. 

Cerchiamo allora di fare un minimo di chiarezza, rispondendo ad alcune delle domande più frequenti che ci arrivano dai nostri lettori. 

Seguire un percorso per 30 o 60 CFU è compatibile con il TFA sostegno?

Sebbene la legge n. 33 del 12 aprile 2022 e il decreto ministeriale n. 930 del 29 luglio 2022 consentano, almeno da un punto di vista normativo, la contemporanea iscrizione a due corsi universitari, questa possibilità non è tuttavia prevista per i percorsi abilitanti e il TFA Sostegno.

Infatti, sia i percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 CFU/CFA che il TFA Sostegno sono corsi con obbligo di frequenza, ragion per cui non sussistono i necessari presupposti di compatibilità. 

Gli aspiranti docenti dovranno, pertanto, decidere a quale dei due corsi universitari iscriversi, rimandando la frequenza dell’altro all’anno accademico successivo

L’unica eccezione riguarda il TFA Sostegno VIII ciclo, che ormai si avvia alla conclusione. Agli aspiranti docenti iscritti sarà, infatti, consentito frequentare contemporaneamente anche un corso abilitante, ma solo a condizione che la calendarizzazione delle attività formative dei due percorsi lo consenta.

Chi è già specializzato in sostegno può ottenere una seconda abilitazione con i 30 CFU?

Sì. L’articolo 13 del DPCM 60 CFU del 4 agosto 2023 prevede, infatti, dei percorsi abilitanti abbreviati da 30 CFU riservati ai docenti già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, nonché ai docenti in possesso della specializzazione sul sostegno. Fermo restando, ovviamente, il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso di riferimento.

Si tratta, tra l’altro, dell’unico percorso che potrà essere seguito interamente in modalità telematica e che non incide in alcun modo sui requisiti di sostenibilità delle università in merito all’attivazione dei percorsi abilitanti. Non è, infatti, previsto alcun limite numerico per quanto riguarda i docenti da abilitare.

Chi ha il TFA sostegno deve fare i 60 CFU?

Gli aspiranti docenti che hanno completato il TFA Sostegno non sono tenuti a frequentare i percorsi abilitanti da 60 CFU introdotti dalla Riforma Bianchi.

L’articolo 2 del DPCM 60 CFU del 4 agosto 2023 specifica, infatti, che i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione dei docenti sono destinati esclusivamente agli insegnanti di posto comune delle scuole Secondarie.

L’obbligo di frequentare un percorso abilitante è previsto solo nel caso in cui un docente specializzato sul sostegno abbia intenzione di concorrere per una cattedra su posto comune. Ad ogni modo, anche in questo caso sarebbe sufficiente partecipare ad un percorso abbreviato da 30 CFU/CFA per ottenere l’imprescindibile abilitazione in una specifica classe di concorso.      

un aspirante docente in aula durante un percorso abilitante

Quanti CFU vale il TFA sostegno?

Il TFA Sostegno permette di acquisire 60 crediti formativi universitari (CFU) così strutturati:

  • 36 CFU: insegnamenti;
  • 9 CFU: laboratori; 
  • 12 CFU: tirocinio (6 CFU tirocinio diretto; 3 CFU tirocinio indiretto; 3 CFU utilizzo delle tecnologie per l’apprendimento TIC);
  • 3 CFU: prova finale. 

Da precisare, tuttavia, che i 60 CFU previsti dal TFA Sostegno non hanno nulla a che fare con i 60 CFU dei percorsi abilitanti introdotti dalla Riforma Bianchi. 

Quando entrano in vigore i 60 CFU?

La  “Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti” contenuta nella legge n. 79 del 29 giugno 2022 (conversione in legge – con modificazioni – del decreto n. 36 del 30 aprile 2022) e che ha di fatto introdotto il percorso di formazione universitaria e accademica iniziale abilitante da 60 CFU/CFA è entrata in vigore il 30 giugno 2022

Tuttavia, fino al 31 dicembre 2024 sarà in vigore una fase transitoria durante la quale sono previsti alcuni percorsi abbreviati nonché la possibilità, per gli  aspiranti docenti che hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022, di utilizzarli come requisito d’accesso ai concorsi a cattedra. 

Dal 1° gennaio 2025, invece, la Riforma Bianchi entrerà in vigore a pieno regime e l’abilitazione conseguita attraverso la partecipazione ai percorsi da 60, 30 e 36 CFU costituirà un requisito d’accesso fondamentale per partecipare ai concorsi scolastici.  

Chi è specializzato in sostegno deve sostenere le prove di ingresso per accedere ai 30 CFU? 

No. I docenti già specializzati sul sostegno (così come quelli già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione) possono accedere direttamente ai percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA riservati agli insegnanti che vogliono conseguire una seconda abilitazione.

Questi ultimi, infatti, seguibili interamente online, non prevedono il numero chiuso né l’accesso programmato e, soprattutto, non incidono sui limiti di sostenibilità dei percorsi da parte degli Atenei.   

Un docente di ruolo specializzato su sostegno, ma non ancora abilitato su materia, può accedere ai 30 CFU in sovrannumero? 

Tutti i docenti specializzati su sostegno hanno la possibilità di conseguire l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso di formazione iniziale.

I relativi percorsi sono disciplinati dall’articolo 13 del DPCM 60 CFU del 4 agosto 2023 e sono esclusi dal livello sostenibile di attivazione dei percorsi abilitanti. Del resto, è possibile seguire i percorsi da 30 CFU/CFA in modalità telematica al 100%

Non è, pertanto, previsto nessun accesso programmato o numero chiuso.  

aula universitaria con studenti durante un percorso abilitante

Chi ha la specializzazione in sostegno è obbligato a prendere i 30 CFU?

Gli aspiranti docenti che hanno già conseguito la specializzazione sul sostegno non sono obbligati a conseguire i 30 CFU/CFA.

Piuttosto, i percorsi abbreviati da 30 CFU/CFA costituiscono per gli stessi una straordinaria opportunità nel caso in cui volessero ottenere l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione.  

I 60 CFU previsti per il corso TFA valgono come i 60 CFU richiesti dalla riforma? 

I 60 CFU del TFA Sostegno e quelli dei percorsi abilitanti introdotti dalla Riforma Bianchi sono due cose distinte e separate: i primi sono riservati alla specializzazione sul sostegno, i secondi all’abilitazione degli aspiranti docenti delle scuole Secondarie di primo e secondo grado su posto comune.

Tant’è che chi ha superato il TFA Sostegno, nel caso in cui volesse ottenere l’abilitazione per una classe di concorso su posto comune, dovrà comunque frequentare il corrispondente percorso abilitante (in questo caso quello abbreviato da 30 CFU/CFA).

Allo stesso modo, anche i docenti già abilitati che volessero specializzarsi sul sostegno dovranno partecipare al TFA Sostegno (60 CFU). 

Quando partono i corsi abilitanti da 30 CFU?

I percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA riservati ai docenti già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, nonché ai docenti in possesso della specializzazione sul sostegno sono già partiti da alcune settimane.

Gli altri, invece, ovvero i percorsi destinati agli aspiranti docenti con almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 o a coloro che sono in possesso dei 24 CFU (conseguiti entro il 31 ottobre 2022) e che intendono partecipare al secondo e ultimo concorso a cattedra della fase transitoria (ottobre 2024), partiranno a breve.     

Con il decreto n. 621 del 22 aprile 2024, infatti, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha finalmente dettato le disposizioni concernenti l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici (ITP), delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023/2024. Nonché l’autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati – per un totale di 51.753 posti – presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila. Non resta, quindi, che attendere i bandi delle università.

cappello del laureato riprodotto su uno schermo pc mentre una mano schiaccia alcuni tasti sulla tastiera

Chi può erogare i corsi da 30 CFU?

I percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA possono essere erogati solo dalle Università e dalle Istituzioni AFAM regolarmente accreditate, così come previsto dall’articolo 4 del DPCM 40 CFU del 4 agosto 2023, con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, adottato su parere conforme dell’ANVUR.  

Chi può erogare i corsi da 60 CFU?

I percorsi abilitanti da 60 CFU/CFA possono essere erogati solo dalle Università e dalle Istituzioni AFAM regolarmente accreditate, così come previsto dall’articolo 4 del DPCM 40 CFU del 4 agosto 2023, con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, adottato su parere conforme dell’ANVUR.  

Ci saranno corsi da 30 o 60 CFU solo per l’abilitazione al sostegno?

No. Per la specializzazione sul sostegno non saranno organizzati specifici percorsi abilitanti da 30 o 60 CFU/CFA: la stessa potrà essere conseguita solo attraverso la frequenza e il superamento del TFA Sostegno. 

Condividi questo articolo