Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale da 60 CFU/CFA, introdotto dalla Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti nell’ambito della legge n. 79 del 29 giugno 2022 (conversione in legge – con modificazioni – del decreto n. 36 del 30 aprile 2022) e disciplinato dal DPCM del 4 agosto 2023 (decreto attuativo), rappresenta il nuovo sistema di abilitazione all’insegnamento per gli aspiranti docenti della scuola Secondaria di primo e secondo grado.
Inoltre, dal 1° gennaio 2025 il possesso dei 60 CFU/CFA – e, quindi, dell’abilitazione all’insegnamento – costituirà anche un imprescindibile requisito di accesso per partecipare ai concorsi a cattedra.
Il DPCM 60 CFU
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023 – il cosiddetto DPCM 60 CFU – relativo alla “definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole Secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023 – rappresenta un elemento indispensabile ai fini della piena attuazione della Riforma fortemente voluta e sostenuta dall’ex Ministro Patrizio Bianchi e poi sostanzialmente confermata anche dall’attuale Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
Nel dettaglio, il DPCM 60 CFU definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole Secondarie di primo e secondo grado.
Come già detto, infatti, il nuovo sistema di reclutamento dei docenti riguarderà esclusivamente la scuola Secondaria di primo e secondo grado. Mentre per la scuola dell’Infanzia e Primaria resterà tutto invariato.
Lo stesso determina, inoltre, i criteri e i contenuti dell’offerta formativa, i requisiti dei centri multidisciplinari, le modalità organizzative, i costi massimi a carico degli aspiranti docenti e le modalità di svolgimento della prova finale.
Finiscono, invece, in soffitta i “vecchi” 24 CFU.
Tuttavia, come vedremo meglio più avanti, è stato possibile conseguire questi ultimi solo fino al 31 ottobre 2022 e, allo stesso modo, utilizzarli per partecipare ai Concorsi a cattedra solo fino al 31 dicembre 2024 (ovvero fino alla fine della fase transitoria prevista dalla Riforma Bianchi).
Dal 1° gennaio 2025, invece, la nuova Riforma è entrata in vigore a pieno regime e, pertanto, per diventare docenti è indispensabile completare un percorso universitario/accademico di formazione iniziale abilitante di 60 CFU/CFA. Si tratta, nello specifico, di Crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche.
Ad ogni modo, il percorso di formazione abilitante (60 CFU) potrà essere svolto durante il percorso di studi, in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo o, in alternativa, dopo aver ottenuto la laurea.

Il nUOVO percorso di reclutamento
Alla luce delle novità introdotte dalla Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti e dal DPCM 60 CFU, il nuovo percorso di reclutamento degli aspiranti docenti è il seguente:
- laurea magistrale (triennale per ITP) + percorso di abilitazione di 60 CFU/CFA + concorso + anno di prova in servizio con test finale e valutazione conclusiva.
L’obiettivo dichiarato della Riforma è quello di “elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l’esercizio della professione di insegnante, nonché per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Nello specifico, il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, deve sviluppare ed accertare nei futuri docenti:
- le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell’inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
- le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, psico-pedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche, in specie relative alla legislazione scolastica;
- la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l’apprendimento critico e consapevole, l’orientamento, nonché l’acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;
- la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l’organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

Diventare docente: i requisiti
La grande novità della Riforma Bianchi è, come dicevamo, l’introduzione dei 60 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche.
Se, dunque, per la scuola dell’Infanzia e Primaria non cambierà nulla, gli aspiranti docenti della scuola Secondaria di primo e secondo grado dovranno necessariamente conseguire i 60 CFU al posto dei precedenti 24 CFU.
Il percorso abilitante 60 CFU/CFA è riservato a laureati, diplomati ITP (fino al 31 dicembre 2025) e a studenti iscritti a corsi universitari che conducono a titoli idonei all’insegnamento che abbiano già acquisito almeno 180 CFU:
| Percorso CFU | Destinatari | Requisiti |
| 60 CFU | Laureati o Diplomati AFAM di II livello | – |
| ITP | Diploma fino al 31 dicembre 2025. Dal 1° gennaio 2026: laurea | |
| Studenti in corsi di studi per insegnanti | Acquisizione di almeno 180 CFU |
Si tratta, nello specifico, di un percorso organizzato direttamente dagli Atenei attraverso i Centri universitari di formazione iniziale e in stretta relazione con il sistema scolastico.
Il percorso di formazione iniziale, di selezione e prova, in cui si articola il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato dei docenti, è complessivamente volto a sviluppare e accertare le competenze e le capacità dei docenti abilitati.
Lo stesso prevede, inoltre, anche un tirocinio diretto da svolgersi nelle scuole (20 CFU). Obbligatoriamente, inoltre, 10 CFU dovranno essere conseguiti nell’area pedagogica.
Ad ogni modo, prima di ottenere l’abilitazione, l’aspirante docente dovrà superare una prova finale che prevede anche una lezione simulata con l’utilizzo delle tecnologie digitali multimediali.
A differenza di quanto accaduto negli anni passati con i 24 CFU, però, il nuovo iter formativo accademico/universitario sarà strutturato e condotto in base alle classi di concorso corrispondenti.
Ciò implica che, a differenza dei programmi per i 24 CFU (che erano di natura trasversale), questi programmi saranno specifici, almeno in parte, per ciascuna classe di concorso.
In dettaglio, oltre alle materie trasversali applicabili a diverse classi di concorso, saranno inclusi corsi specifici per la disciplina di riferimento. Oltre a un tirocinio diretto da effettuarsi per la classe di concorso pertinente.
Da precisare che i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole Secondarie di primo e secondo grado sono soggetti all’accreditamento iniziale e periodico, con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, adottato su parere conforme dell’ANVUR, sulla base dei requisiti e della procedura di cui all’articolo 4 del DPCM.

La fase transitoria
Sebbene la legge n. 79 del 29 giugno 2022 (conversione in legge – con modificazioni – del decreto n. 36 del 30 aprile 2022) sia entrata in vigore il 30 giugno 2022, il passaggio al nuovo percorso di reclutamento dei docenti delle scuole Secondarie di primo e secondo grado è avvenuto in maniera graduale.
Era, infatti, prevista una fase transitoria fino al 31 dicembre 2024 che prevedeva alcune eccezioni e, soprattutto, l’istituzione di percorsi abbreviati da 30 e 36 CFU/CFA.
Tra le opportunità previste durante periodo di transizione, che prevedeva requisiti di ammissione ai concorsi scuola differenziati rispetto alla norma, ricordiamo:
- possesso del titolo di studio richiesto per la specifica classe di concorso, accompagnato da un totale di 30 CFU/CFA;
- 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
In entrambi i casi, tuttavia, era previsto l’obbligo di integrare i crediti mancanti durante il primo anno di assunzione in prova con contratto a tempo determinato.
Da sottolineare, inoltre, che potevano partecipare ai concorsi a cattedra anche i docenti con almeno tre anni di servizio nelle scuole statali nei cinque anni precedenti. A patto, però, che almeno uno di questi tre anni di servizio fosse stato svolto nella specifica classe di concorso per cui si partecipava.
Il percorso abilitante da 60 CFU
Il percorso formativo abilitante da 60 CFU/CFA è così strutturato:
| Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
| Discipline di area pedagogica | 10 |
| 15 CFU/CFA di tirocinio diretto5 CFU/CFA di tirocinio indiretto 3 dei 20 CFU/CFA riservati alle attività formative relative all’inclusione scolastica | 20 |
| Formazione inclusiva delle persone con BES | 3 |
| Disciplina di area linguistico-digitale | 3 |
| Disciplina psico-socio-antropologiche | 4 |
| Didattiche delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso) | 16 |
| Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la secondaria | 2 |
| Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica | 2 |
Presenza minima e modalità telematica dei percorsi abilitanti da 60 CFU
Per accedere all’esame finale dei percorsi di formazione iniziale da 60 CFU/CFA è richiesta una presenza minima del 70% alle attività formative.
I programmi possono essere svolti interamente in presenza o, ad eccezione delle attività di tirocinio e di laboratorio, tramite modalità telematiche, purché non superino il 20% del totale.
Ad ogni modo, con l’approvazione del Decreto PA bis per i soli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, i percorsi abilitanti possono essere svolti in modalità telematica sincrona fino al 50% del totale. Ad eccezione, ovviamente, delle attività di tirocinio e di laboratorio
Questa misura transitoria è stata introdotta a causa della necessità di gestire un afflusso di candidati altrimenti insostenibile dovuto all’introduzione del nuovo sistema di formazione e all’obiettivo PNRR delle 70.000 assunzioni.
Le diverse tipologie di percorsi abilitanti: 30 e 36 CFU/CFA
L’iter formativo accademico e universitario è strutturato e condotto in base alle classi di concorso corrispondenti. Ciò implica che, a differenza dei programmi per i 24 CFU (che erano di natura trasversale), questi programmi sono specifici, almeno in parte, per ciascuna classe di concorso.
In dettaglio, oltre alle materie trasversali applicabili a diverse classi di concorso, saranno inclusi corsi specifici per la disciplina di riferimento. Oltre a un tirocinio diretto da effettuarsi per la classe di concorso pertinente.
Ad ogni modo, il percorso abilitante da 60 CFU (entrato in vigore a pieno regime solo a partire dal 1° gennaio 2025), è affiancato dai percorsi da 30 e 36 CFU.
Vediamo, dunque, nel dettaglio le 5 diverse tipologie di percorsi abilitanti previste dalla Riforma Bianchi:
- 60 CFU: entrati a pieno regime nel 2025, rappresentano un requisito d’accesso imprescindibile per partecipare ai concorsi;
- 30 CFU: destinati a docenti già abilitati o specializzati in un’altra classe di concorso o grado di istruzione;
- 30 CFU, riservati a docenti con 3 anni di servizio (anche non continuativi) nelle scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso, e a coloro che hanno superato la prova concorsuale del concorso “straordinario bis”;
- 30 CFU, per i neolaureati o per coloro che non hanno ottenuto i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 (validi per l’accesso ai concorsi fino alla fine del 2024), con ulteriori crediti da integrare in caso di vittoria in un concorso;
- 30 o 36 CFU/CFA, per coloro che si candidano ai concorsi senza essere già abilitati. Questi programmi si rivolgono a diverse categorie di docenti che partecipano al concorso senza aver ottenuto l’abilitazione. Nello specifico, sono previste tre ulteriori tipologie di percorsi post-concorso:
- da 30 CFU/CFA per chi si candida con il titolo di accesso + 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni nella scuola statale, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si partecipa;
- da 30 CFU/CFA per chi partecipa al concorso con solo 30 CFU/CFA;
- da 36 CFU/CFA per chi si candida con il titolo di accesso + 24 CFU ottenuti entro il 31 ottobre 2022.

Percorso abilitante 60 CFU: l’esame finale
L’esame finale del percorso universitario e accademico comprende una prova scritta e una lezione simulata, che valutano l’acquisizione delle competenze professionali delineate nel Profilo dell’allegato A del DPCM 60 CFU.
La prova scritta consiste in un’analisi critica breve di episodi, casi, situazioni e problemi emersi durante il tirocinio diretto e indiretto del percorso di formazione iniziale.
La stessa serve a verificare le competenze acquisite dal tirocinante nelle attività svolte in classe e nell’ambito della didattica disciplinare, con particolare enfasi sulle attività di laboratorio e sulla conoscenza delle materie psicopedagogiche.
La lezione simulata – della durata massima di 45 minuti – prevede la progettazione (anche tramite tecnologie digitali multimediali) di un’attività didattica innovativa, illustrando le scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche fatte in relazione al percorso di formazione iniziale per la specifica classe di concorso.
La commissione esaminatrice dell’esame finale sarà composta da due professori universitari o docenti delle Istituzioni AFAM membri del consiglio didattico, uno dei quali ricoprirà anche il ruolo di presidente.
Faranno, inoltre, parte della commissione anche un membro designato dall’USR e un esperto esterno di formazione nelle materie pertinenti al percorso abilitante, selezionabile anche tra i tutor.
La commissione esaminatrice avrà la facoltà di assegnare un punteggio massimo di 10 alla prova scritta e 10 alla lezione simulata. L’esame finale è considerato superato se il candidato ottiene almeno 7/10 sia nella prova scritta che nella lezione simulata.
Una volta superato l’esame finale l’aspirante docente otterrà l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso corrispondente.
Riconoscimento dei crediti universitari e accademici
Ai fini del conseguimento dei 60 CFU/CFA sono validi – così come previsto dall’articolo 8 del DPCM 60 CFU – anche i 24 CFU/CFA, purché acquisiti entro il 31 ottobre 2022.
Secondo le linee guida per il riconoscimento dei crediti di cui all’Allegato B del DPCM 60 CFU, saranno ritenuti validi i crediti coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale (Allegato A).
Più nel dettaglio:
- è possibile il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici, purché essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all’allegato A. L’individuazione dei crediti formativi da acquisire con modalità aggiuntiva è effettuata sulla base del riconoscimento, dell’attestazione e dell’eventuale certificazione delle competenze maturate dagli studenti;
- in ogni caso, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 12 nel caso delle attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso;
- analogamente, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 5 nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto;
- il riconoscimento deve avvenire secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attività formative oggetto del riconoscimento e dei risultati di apprendimento degli studenti, senza limitazioni legate alle specifiche denominazioni degli insegnamenti, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida ECTS 2015;
- nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale;
- il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi è ridotto in proporzione nel caso in cui tale riconoscimento venga effettuato con riferimento ai percorsi formativi descritti negli allegati 2, 3, 4 e 5.

Percorsi 30 CFU/CFA per chi vuole conseguire un’altra abilitazione
I docenti che hanno già ottenuto un’abilitazione per una determinata classe di concorso o per un diverso grado di istruzione, così come coloro che hanno conseguito la specializzazione sul sostegno, potranno conseguire un’altra abilitazione in ulteriori classi di concorso o gradi di istruzione acquisendo soltanto 30 CFU/CFA (DPCM 60 CFU, articolo 13).
Ciò sarà possibile, ovviamente, a condizione che possiedano i titoli di studio necessari per la classe di concorso di interesse.
Per raggiungere questo obiettivo, sarà pertanto necessario conseguire:
- 30 CFU/CFA nell’ambito di un percorso universitario e accademico di formazione iniziale, specificatamente dedicato alle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle materie di riferimento.
A seguito dell’intervento del Decreto Legge PA bis, sono state apportate alcune modifiche. In particolare, i 30 CFU nelle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento possono essere acquisiti anche attraverso modalità telematiche sincrone, anche oltre il limite precedentemente stabilito del 20%. Ma solo presso Centri accreditati che offrono percorsi di formazione.
Inoltre, non sarà più richiesto il tirocinio diretto di 10 CFU.
Ad ogni modo, il contenuto dei 30 CFU/CFA verrà stabilito dai Centri multidisciplinari sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel profilo di cui all’allegato A.
Percorsi 30 CFU/CFA per i docenti con 3 anni di servizio o per i vincitori del Concorso Straordinario bis
I docenti con almeno 3 anni di servizio nelle scuole statali o paritarie negli ultimi cinque anni, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso, avranno la possibilità di conseguire l’abilitazione attraverso percorsi abbreviati.
Lo stesso vale per i candidati che hanno superato il Concorso Straordinario bis.
In entrambi i casi l’abilitazione potrà essere conseguita attraverso i percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA.

Percorsi 30 CFU/CFA prima e dopo il Concorso
Fino al 31 dicembre 2024 era previsto l’accesso ai concorsi a cattedra anche per gli aspiranti docenti che avevano completato solamente 30 CFU/CFA del percorso formativo.
Tuttavia, coloro che sono risultati vincitori del concorso avendo ottenuto solo 30 crediti formativi universitari e accademici, erano tenuti a completare la formazione iniziale con ulteriori 30 CFU/CFA e a superare la prova finale necessaria all’abilitazione nel corso del primo anno di servizio a tempo determinato.
Ad ogni modo, il percorso da 30 CFU/CFA per gli aspiranti docenti che volevano partecipare al concorso prevedeva:
| Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
| Discipline di area pedagogica | 4 |
| Tirocinio diretto | 15 |
| Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la scuola secondaria | 2 |
| Didattica delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso) | 7 |
| Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica | 2 |
Allo stesso modo, inoltre, il decreto attuativo definisce anche il percorso da 30 CFU/CFA per i vincitori del concorso:
| Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
| Discipline di area pedagogica | 6 |
| Tirocinio indiretto | 5 |
| Formazione inclusiva delle persone con BES | 3 |
| Disciplina di area linguistico-digitale | 3 |
| Disciplina psico-socio-antropologiche | 4 |
| Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la scuola secondaria | 2 |
| Didattica delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso) | 7 |
Percorsi abilitanti per i precari con 3 anni di servizio
Il DPCM 60 CFU disciplina anche il contenuto dei percorsi abilitanti per gli insegnanti con almeno 3 anni di servizio (anche non continuativi) negli ultimi 5 anni nelle scuole statali, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso.
Per i docenti in questione è prevista la possibilità di iscriversi ad un percorso abbreviato di 30 CFU/CFA:
| Contenuto dei Percorsi | CFU/CFA |
| Discipline di area pedagogica | 4 |
| Formazione inclusiva delle persone con BES | 3 |
| Discipline di area linguistico-digitale | 3 |
| Discipline psico-socio-antropologiche | 3 |
| Didattica delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso) | 4 |
| Tirocinio indiretto | 9 |
| Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la scuola secondaria | 2 |
| Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica | 2 |
Docenti con i 24 CFU: percorsi abilitanti da 36 CFU/CFA
Per tutta la durata della fase di transizione della Riforma Bianchi (e cioè fino al 31 dicembre 2024) era prevista la possibilità di partecipare al concorso a cattedra anche con il solo possesso dei 24 CFU, purché conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
Tuttavia, in caso di vittoria del concorso stesso gli stessi sarebbero stati assunti a tempo determinato e avrebbero dovuto completare la loro formazione iniziale con ulteriori 36 CFU/CFA. Mentre, per ottenere l’abilitazione, avrebbero dovuto superare una prova scritta e una prova orale comprensiva di lezione simulata.
In particolare, la struttura dei 36 CFU/CFA prevista dal DPCM 60 CFU è la seguente:
| Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
| Discipline di area pedagogica | 3 |
| Tirocinio diretto e indiretto 10 CFU/CFA di tirocinio diretto3 CFU/CFA di tirocinio indiretto 3 dei 13 CFU/CFA riservati alle attività formative relative all’inclusione scolastica | 13 |
| Discipline di area linguistico-digitale | 3 |
| Didattica delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso) | 13 |
| Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la scuola secondaria | 2 |
| Discipline relative all’acquisizione di competenze nella legislazione scolastica | 2 |
I costi dei Percorsi abilitanti
Il DPCM 60 CFU stabilisce anche il costo massimo dei percorsi di formazione abilitante, che oscilla tra i 2.000 e i 2.500 euro.
Nello specifico:
| Tipologia di percorso | Costo massimo |
| Percorsi da 60 CFU/CFA | 2.500 euro |
| Percorsi abbreviati per i vincitori di concorso, per i docenti già abilitati e per coloro che hanno già conseguito i 24 CFU | 2.000 euro |
| Percorsi abbreviati per coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico che costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso | 2.000 euro |
| Svolgimento della prova finale | 150 euro |
Il decreto prevede, tuttavia, che i costi massimi vengano aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Merito.
Posti disponibili
Abbiamo già visto nei paragrafi precedenti quali sono i requisiti d’accesso ai nuovi percorsi di formazione abilitante previsti dalla Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti (DL 36/2022 convertito in legge n. 79/2022) e disciplinati dal DPCM 60 CFU.
Cerchiamo, però, adesso di capire meglio come funziona praticamente l’accesso ai vari percorsi e se è o meno previsto il numero chiuso.
Secondo quanto stabilito dal decreto attuativo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) individua il fabbisogno di docenti, per i tre anni scolastici successivi, per il sistema nazionale di istruzione. Comprese le scuole paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all’estero.
Nello specifico, il fabbisogno di docenti è stimato per classe di concorso tenendo conto:
- dei posti vacanti della programmazione regionale degli organici, al netto dei docenti abilitati nominati a tempo determinato;
- del contingente di personale docente privo di abilitazione assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili, ma non vacanti, nel triennio precedente;
- dei posti vacanti e disponibili del contingente del personale docente di scuola Secondaria di primo e secondo grado per le scuole italiane all’estero;
- delle esigenze di personale abilitato delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, quantificate, in caso di impossibilità di determinazione entro il termine previsto dal comma 3, in una maggiorazione fino al 30 per cento del fabbisogno stimato sulla base delle lettere a) e b).

Secondo quanto stabilito dal DPCM 60 CFU, il MIM comunica al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), entro il mese di febbraio di ogni anno, il fabbisogno di personale docente.
Con il decreto che dispone l’accreditamento, è autorizzata l’istituzione dei percorsi di formazione iniziale da parte delle università e delle istituzioni AFAM.
A questo punto, le università e le istituzioni AFAM, secondo le modalità definite dal MUR, indicheranno, in un’apposita banca dati, il potenziale formativo su base triennale per ciascun percorso, adeguato a garantire la selettività delle procedure concorsuali, con riferimento alle singole classi di concorso.
Con decreto del MUR, da adottarsi ogni anno sentito il MIM, è individuato il livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale, tenendo conto del fabbisogno e del potenziale formativo indicato dalle università e dalle istituzioni AFAM.
Se il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso eccede il livello sostenibile individuato ai sensi del primo periodo, le università e le istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l’accesso a tali percorsi.
L’offerta formativa complessiva delle università e delle istituzioni AFAM è volta a formare un numero di insegnanti abilitati commisurato ai fabbisogni, anche su base territoriale, del sistema nazionale di istruzione, in relazione alle tipologie delle classi di concorso, e, in ogni caso, a garantire la selettività delle procedure concorsuali.

FAQ – Domande frequenti sui percorsi abilitanti 60 CFU
Posso ancora utilizzare i miei 24 CFU conseguiti in passato?
Sì, ma solo se conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
In questo caso:
– potevano essere utilizzati per i concorsi fino al 31 dicembre 2024;
– vengono riconosciuti nel percorso da 60 CFU (massimo 12 CFU riconoscibili);
– se hai vinto un concorso con i 24 CFU, devi completare con 36 CFU aggiuntivi.
Sono laureando al secondo anno di magistrale. Posso già iniziare il percorso da 60 CFU?
Sì, puoi accedere al percorso se hai acquisito almeno 180 CFU nel tuo corso di studi. Non devi aspettare la laurea.
Sono un ITP (Insegnante Tecnico Pratico). Cosa cambia per me?
Fino al 31 dicembre 2025: basta il diploma.
Dal 1° gennaio 2026: serve la laurea + 60 CFU per partecipare ai concorsi.
Hai tempo fino al 31 dicembre 2026 per adeguarti se hai già il diploma.
Devo fare 60 CFU per ogni classe di concorso?
No! Se sei già abilitato in una classe di concorso, per ottenere un’altra abilitazione bastano 30 CFU specifici per la nuova disciplina (senza tirocinio diretto).
Quanto dura il percorso da 60 CFU?
Non c’è una durata prestabilita. Dipende da:
– modalità di erogazione dell’università (intensiva o diluita nel tempo);
– tua disponibilità di tempo;
– riconoscimento di CFU precedenti Mediamente può durare da 6 mesi a 1 anno.
Posso fare il percorso online?
Sì, ma con limiti:
– regola generale: massimo 20% online;
– anni 2023/24 e 2024/25: fino al 50% online (misura transitoria);
– sempre in presenza: tirocinio e laboratori.
Come funziona il tirocinio di 20 CFU?
– 15 CFU di tirocinio diretto: nelle scuole, con attività pratiche in classe;
– 5 CFU di tirocinio indiretto: riflessione e analisi dell’esperienza;
– 3 CFU dei 20 devono essere dedicati all’inclusione scolastica;
– deve essere svolto nella specifica classe di concorso.
Posso svolgere il tirocinio nella mia scuola se già insegno?
Generalmente sì, se rispetti i criteri stabiliti dall’università. Tuttavia, alcune università potrebbero richiedere di svolgere il tirocinio in scuole diverse per garantire un’esperienza formativa più ampia.
In cosa consiste l’esame finale?
Due prove obbligatorie:
– prova scritta: analisi critica di casi emersi durante il tirocinio;
– lezione simulata: 45 minuti massimo, con uso di tecnologie digitali;
– serve almeno 7/10 in entrambe le prove;
– voto massimo: 10/10 per ciascuna prova.
Cosa succede se non supero l’esame finale?
Puoi ripetere l’esame pagando nuovamente la tassa di 150 euro. Non devi rifare tutto il percorso formativo.
Quanto costa complessivamente il percorso?
– percorso completo 60 CFU: massimo 2.500 euro;
– percorsi abbreviati (30-36 CFU): massimo 2.000 euro;
– esame finale: 150 euro;
– i costi vengono aggiornati ogni 3 anni.
Posso ottenere riconoscimenti per la mia esperienza di insegnamento?
I 3 anni di servizio ti permettono di accedere a percorsi abbreviati da 30 CFU, ma non sostituiscono i CFU formativi. L’esperienza pratica e la formazione teorica sono considerate complementari.
Insegno già con MAD o supplenze. Devo comunque fare i 60 CFU?
Sì, per partecipare ai concorsi e ottenere l’abilitazione devi completare il percorso formativo. L’esperienza di supplenza può aiutarti ad accedere ai percorsi abbreviati se hai almeno 3 anni di servizio.
Cosa succede se cambio idea sulla classe di concorso durante il percorso?
I CFU sono specifici per classe di concorso. Se cambi, devi valutare con l’università quali CFU possono essere riconosciuti per la nuova classe di concorso (solitamente quelli delle materie trasversali).
C’è il numero chiuso per i percorsi da 60 CFU?
L’accesso è a numero programmato. Ad ogni modo, dipende dalla classe di concorso e dalla capacità formativa dell’ateneo:
– se le richieste superano i posti disponibili, l’università può programmare l’accesso;
– il numero di posti è calibrato sul fabbisogno di docenti stimato dal Ministero;
– ogni università definisce le proprie modalità di selezione.
Posso iscrivermi in qualsiasi università d’Italia?
Sì, non ci sono vincoli territoriali. Puoi scegliere l’università che preferisci, considerando:
– modalità di erogazione (presenza/online);
– costi;
– organizzazione del percorso;
– disponibilità di posti per la tua classe di concorso.


