La Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti (Legge n. 79 del 29 giugno 2022, conversione in legge – con modificazioni – del decreto n. 36 del 30 aprile 2022) ha completamente riscritto le regole dell’abilitazione all’insegnamento.
E in questo contesto, il sistema di formazione e abilitazione si configura come una struttura complessa, destinata a fornire ai futuri insegnanti le competenze necessarie per affrontare le sfide dell’educazione contemporanea.
SOMMARIO
Toggle- Perché è importante ottenere l’abilitazione all’insegnamento?
- Come abilitarsi all’insegnamento
- Come si ottiene l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole Secondarie
- Abilitazione all’insegnamento con i 60 CFU
- Come ottenere una seconda abilitazione con i 30 CFU
- Ultimi aggiornamenti su Riforma Bianchi e abilitazione
Perché è importante ottenere l’abilitazione all’insegnamento?
L’abilitazione all’insegnamento rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso professionale di chi aspira a diventare docente e a garantirsi una posizione stabile nel mondo della scuola. Insieme al titolo di studio richiesto è, infatti, essenziale per accedere alla professione docente e per conseguire la stabilizzazione di ruolo a tempo indeterminato.
Con l’evoluzione delle politiche educative e l’introduzione di nuovi standard formativi, i requisiti per accedere alla carriera docente si sono arricchiti, rispettando l’esigenza di garantire una preparazione sempre più adeguata e specifica.
Inoltre, l’abilitazione offre vantaggi tangibili, consentendo ai candidati di inserirsi nelle prime fasce delle graduatorie per supplenze (GPS), aumentando le probabilità di ottenere incarichi più lunghi e garantendo, quindi, una maggiore sicurezza lavorativa.
E se prima era necessario vincere un corso a cattedra per ottenere l’abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dopo l’entrata in vigore della Riforma Bianchi occorre, piuttosto, frequentare i nuovi percorsi di formazione abilitante universitaria o accademica.
Il nuovo modello di reclutamento si propone di sensibilizzare i neolaureati interessati a intraprendere la carriera insegnante. Una volta ottenuta l’abilitazione, questa avrà validità permanente. Tuttavia, è importante chiarire che l’abilitazione non conferisce automaticamente un titolo di idoneità, né garantisce l’assunzione al di fuori dei normali processi concorsuali. Per accedere a una posizione di ruolo a tempo indeterminato, sarà sempre necessario superare i concorsi scuola.
Come abilitarsi all’insegnamento
Le modalità per conseguire l’abilitazione all’insegnamento variano a secondo della tipologia e del grado della scuola. Esistono, infatti, evidenti differenze tra l’abilitazione per la scuola dell’Infanzia e Primaria e quella per la scuola Secondaria di primo e secondo grado. Stesso discorso vale, tuttavia, anche per il posto comune e il posto di sostegno.
Come avviene l’abilitazione per le scuole dell’Infanzia o Primarie
La Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti – voluta dall’ex Ministro Bianchi, ma di fatto confermata anche dall’attuale Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara – non ha modificato in alcun modo il percorso di abilitazione relativo alla scuola dell’Infanzia e Primaria.
Per queste scuole sarà, infatti, sufficiente completare un corso di laurea magistrale quinquennale (Scienze della Formazione primaria), comprensivo di tirocinio, per conseguire l’abilitazione all’insegnamento.
Senza la necessità, quindi, di cimentarsi nei nuovi percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 CFU.
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Come diventare insegnanti di sostegno abilitati
Per diventare insegnante di sostegno è necessario frequentare e superare il TFA Sostegno (Tirocinio Formativo Attivo), un periodo di formazione teorico-pratica della durata di un anno, a numero chiuso, da svolgere presso le principali università italiane.
Trattandosi, però, di un percorso a numero chiuso bisogna partecipare a delle selezioni per le quali sono richiesti i seguenti requisiti d’accesso:
Scuola dell’Infanzia e Primaria:
- Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria;
- Diploma magistrale (compreso il diploma sperimentale a indirizzo psico-pedagogico), purché conseguito entro il 2001/2002;
- Diploma sperimentale a indirizzo linguistico presso gli istituti magistrali, purché conseguito entro il 2001/2002;
- Titolo analogo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.
Scuola Secondaria di primo e di secondo grado:
- Abilitazione specifica sulla classe di concorso;
- Titolo di laurea + 24 CFU;
- Diploma di AFAM di II livello + 24 CFU.
Insegnanti Tecnico Pratici (ITP)
- Diploma.
Per essere ammessi al TFA Sostegno, strutturato in 60 CFU da acquisire in non meno di 8 mesi, bisogna infatti prima superare:
- un test preselettivo di 60 quesiti – almeno 20 dei quali sulle competenze linguistiche – con 5 opzioni di risposta (di cui soltanto una esatta);
- una o più prove scritte o pratiche (a discrezione delle singole università) su competenze didattiche, socio-psico-pedagogiche, empatia e intelligenza emotiva, creatività, competenze organizzative e giuridiche);
- una prova orale sui contenuti della prova scritta o pratica.
Come si ottiene l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole Secondarie
Con l’entrata in vigore della Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti (Legge n. 79 del 29 giugno 2022, conversione in legge – con modificazioni – del decreto n. 36 del 30 aprile 2022) l’unica strada per acquisire l’abilitazione all’insegnamento è rappresentata dai percorsi di formazione abilitante universitari e accademici.
Gli aspiranti docenti dovranno, nello specifico, conseguire 60 CFU/CFA (crediti formativi universitari o accademici) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche.
Il percorso abilitante da 60 CFU/CFA è riservato a laureati, diplomati ITP (fino al 31 dicembre 2024) e a studenti iscritti a corsi universitari che conducono a titoli idonei all’insegnamento che abbiano già acquisito almeno 180 CFU:
Percorso CFU | Destinatari | Requisiti |
60 CFU | Laureati | – |
ITP | Diploma fino al 31 dicembre 2024. Dal 1° gennaio 2025: laurea | |
Studenti in corsi di studi per insegnanti | Acquisizione di almeno 180 CFU |
L’esame finale del percorso universitario e accademico comprende una prova scritta e una lezione simulata, che valutano l’acquisizione delle competenze professionali delineate nel Profilo del già citato allegato A.
La prova scritta consiste in un’analisi critica breve di episodi, casi, situazioni e problemi emersi durante il tirocinio del percorso di formazione iniziale. E serve a verificare le competenze acquisite dal tirocinante nelle attività svolte in classe e nell’ambito della didattica disciplinare, con particolare enfasi sulle attività di laboratorio e sulla conoscenza delle materie psicopedagogiche.
La lezione simulata – della durata massima di 45 minuti – prevede la progettazione (anche tramite tecnologie digitali multimediali) di un’attività didattica innovativa, illustrando le scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche fatte in relazione al percorso di formazione iniziale per la specifica classe di concorso.
La commissione esaminatrice avrà la facoltà di assegnare un punteggio massimo di 10 alla prova scritta e 10 alla lezione simulata. L’esame finale è considerato superato se il candidato ottiene almeno 7/10 sia nella prova scritta che nella lezione simulata.
Una volta superato l’esame finale l’aspirante docente otterrà l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso corrispondente.
Alla luce delle novità introdotte dalla Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti e dal DPCM 60 CFU, infatti, il nuovo percorso di reclutamento degli aspiranti docenti è il seguente:
- laurea magistrale (triennale per ITP) + percorso di abilitazione di 60 CFU/CFA + concorso + anno di prova in servizio con test finale e valutazione conclusiva.
È possibile ottenere l’abilitazione all’insegnamento tramite concorso?
Se in passato era possibile conseguire l’abilitazione all’insegnamento tramite i concorsi a cattedra, oggi non è più così.
L’unico modo per ottenere l’abilitazione è, infatti, quello di partecipare ai nuovi percorsi abilitanti introdotti dalla Riforma Bianchi (Legge 79/2022).
La partecipazione ai concorsi è finalizzata esclusivamente all’accesso a una posizione di ruolo a tempo indeterminato, dal momento che l’abilitazione conseguita con i percorsi da 30 o 60 CFU non conferisce automaticamente un titolo di idoneità, né garantisce l’assunzione al di fuori dei normali processi concorsuali.
Abilitazione all’insegnamento con i 60 CFU
Fortemente voluta e difesa dall’ex Ministro Bianchi e poi di fatto confermata anche dall’attuale Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, la Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti (Legge n. 79 del 29 giugno 2022, conversione in legge – con modificazioni – del decreto n. 36 del 30 aprile 2022) ha introdotto un nuovo sistema di abilitazione all’insegnamento, basato sull’acquisizione di 60 CFU/CFA.
Le novità sui percorsi abilitanti introdotti dalla Riforma Bianchi
Gli aspiranti docenti che vogliono conseguire l’abilitazione all’insegnamento dovranno necessariamente farlo attraverso i percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 CFU introdotti dalla Riforma Bianchi e disciplinati dal DPCM del 4 agosto 2023.
In più, a partire dal 1° gennaio 2025 – quando la Riforma entrerà in vigore a pieno regime -, l’abilitazione costituirà a tutti gli effetti un requisito d’accesso per la partecipazione ai concorsi a cattedra.
Cosa sono i 60 CFU?
I 60 CFU sono crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche. E rappresentano, come abbiamo già abbondantemente evidenziato, l’unico percorso abilitante per gli aspiranti docenti delle scuole Secondarie di primo e secondo grado.
Cosa cambia rispetto al passato?
Rispetto al passato non sarà più possibile conseguire i “vecchi” 24 CFU, finiti definitivamente in soffitta. Sarà, però, possibile utilizzarli – purché conseguiti entro il 31 ottobre 2022 – per accedere ai concorsi a cattedra, ma solo fino al 31 dicembre 2024.
La Riforma Bianchi, prevede, nello specifico:
- un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA;
- un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
- un periodo di prova in servizio di un anno con test finale e valutazione conclusiva.
Ma, soprattutto, come ampiamente ribadito, l’unica strada per conseguire l’abilitazione all’insegnamento per la scuola Secondaria di primo e secondo grado è rappresentata dai percorsi abilitanti disciplinati dal DPCM 60 CFU.
Qual è la differenza tra 24 CFU e 30 CFU?
I 24 CFU in ambito antropo-psico-pedagogico e nelle metodologie e tecnologie didattiche – introdotti dal Decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 (il cosiddetto “Decreto 24 CFU”) – rappresentavano un requisito d’accesso sia per l’ingresso nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) che per la partecipazione ai concorsi scuola.
In nessun caso, tuttavia, a differenza degli attuali 60 o 30 CFU/CFA, gli stessi permettevano di conseguire l’abilitazione all’insegnamento. Che poteva, invece, essere ottenuta attraverso il superamento di percorsi abilitanti specifici, come il Tirocinio Formativo Attivo (TFA), la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS) o il Percorso Abilitante Speciale (PAS), o mediante il successo nei concorsi scolastici.
E se il programma dei 24 CFU era uguale per tutte le classi di concorso, non sarà così invece per i percorsi da 30, 36 e 60 CFU che avranno dei riferimenti specifici alle discipline delle varie classi di concorso.
Appare, inoltre, evidente che i nuovi 60 CFU/CFA – a differenza dei precedenti 24 CFU – non rappresentano in nessun caso un requisito d’accesso. Stesso discorso vale, ovviamente, anche per i percorsi abilitanti abbreviati da 30 e 36 CFU. L’unica eccezione è rappresentata dal secondo concorso a cattedra PNRR della fase transitoria (previsto per settembre/ottobre 2024), al quale potranno accedere anche gli aspiranti docenti in possesso di soli 30 CFU.
Come ottenere i 60 CFU?
Per ottenere i 60 CFU per l’insegnamento bisogna necessariamente partecipare ad almeno il 70% delle attività didattiche previste per ciascun insegnamento nell’ambito dei percorsi formativi abilitanti erogati dalle Università e dalle Istituzioni AFAM accreditate dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).
I percorsi in questione si articolano in un’offerta didattica che copre sia materie generali sia specifiche metodologie didattiche legate alle discipline oggetto delle future classi di concorso. Importante è anche la componente pratica, rappresentata da un tirocinio formativo, cruciale per l’applicazione concreta delle conoscenze teoriche acquisite.
L’esame conclusivo del corso si compone di una relazione dettagliata sull’esperienza di tirocinio effettuata dal candidato, seguita da una lezione simulata. In questa fase finale, il candidato dovrà dimostrare di aver interiorizzato e di essere in grado di applicare efficacemente le metodologie didattiche studiate, proponendo un progetto educativo coerente con gli obiettivi formativi del corso.
Come ottenere una seconda abilitazione con i 30 CFU
Tra i diversi percorsi di formazione abilitante abbreviati previsti dalla Riforma Bianchi, c’è anche quello da 30 CFU/CFA per seconda abilitazione, riservato ai docenti abilitati su un’altra classe di concorso o su un altro grado di istruzione, nonché ai docenti già in possesso della specializzazione sul sostegno. Ovviamente, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla relativa classe di concorso.
Le abilitazioni ottenute con i 30 CFU (art. 13 del DPCM 60 CFU) possono essere spese in Concorsi, Graduatorie GPS e mobilità.
Per quanto riguarda esclusivamente gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, i percorsi universitari di formazione iniziale da 30 CFU possono essere svolti interamente in modalità online con lezioni sincrone.
Agli iscritti sarà consentito massimo il 30% di assenze sul totale delle attività. Ragion per cui, gli aspiranti docenti che supereranno questa soglia non saranno ammessi alla prova finale.
Da tenere presente che i percorsi formativi universitari da 30 CFU riservati ai docenti già abilitati o specializzati non rientrano nei limiti previsti per il numero massimo di attivazioni consentite sulla base dei livelli di sostenibilità, fornendo così alle istituzioni educative una maggiore flessibilità nella gestione dell’offerta formativa.
Ultimi aggiornamenti su Riforma Bianchi e abilitazione
La Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti (Legge n. 79 del 29 giugno 2022, conversione in legge – con modificazioni – del decreto n. 36 del 30 aprile 2022) è stata fortemente voluta dall’ex Ministro Bianchi e poi sostanzialmente confermata anche dall’attuale Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
E tra le principali novità previste dalla cosiddetta Riforma Bianchi c’è sicuramente l’introduzione di un nuovo sistema di abilitazione all’insegnamento, basato sull’acquisizione di 60 CFU/CFA attraverso appositi percorsi di formazione abilitante.
Quanto durerà la fase transitoria? Come funziona?
La Riforma Bianchi prevede anche una fase transitoria che durerà fino al 31 dicembre 2024 durante la quale, coloro che hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2024, potranno utilizzarli come requisito d’accesso per la partecipazione ai concorsi a cattedra.
In caso di vittoria della procedura concorsuale, gli stessi dovranno tuttavia integrare i propri crediti formativi attraverso i percorsi abilitanti da 36 CFU per conseguire l’abilitazione all’insegnamento e poter sottoscrivere il contratto a tempo indeterminato.
Inoltre, i precari storici, ovvero gli aspiranti docenti con 3 anni di servizio (anche non continuativi) nei cinque anni precedenti nelle scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella classe di concorso specifica per la quale si consegue l’abilitazione, potranno accedere direttamente al concorso scuola. Fermo restando l’obbligo di integrare in un secondo momento i 30 CFU mancanti per ottenere l’abilitazione.
Possono, infine, partecipare al secondo concorso a cattedra PNRR previsto tra settembre e ottobre 2024 anche gli aspiranti docenti che supereranno lo specifico percorso abilitante abbreviato da 30 CFU. Anche in questo caso, tuttavia, con l’obbligo di completare i 30 CFU mancanti dopo l’eventuale superamento della procedura concorsuale.
Cosa succede ai precari storici con 3 anni di servizio?
Per i precari storici con 3 anni di servizio anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti esiste, inoltre, la possibilità di accedere direttamente ai percorsi abilitanti da 30 CFU.
A prevederlo è il Decreto PA bis (legge n. 112 del 10 agosto 2023) che recita:
- “Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione all’insegnamento attraverso l’acquisizione di 30 CFU o CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell’articolo 13, comma 2”.