Bozza DPCM 60 CFU

Bozza DPCM 60 CFU_

Dopo il via libera della Commissione Europea e la conseguente firma del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il DPCM 60 CFU sta finalmente per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In precedenza, la bozza del fondamentale decreto attuativo era stata sottoposta anche al parere di:

  • Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI);
  • Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI); 
  • Consiglio Universitario Nazionale (CUN).

“Con questo Decreto – ha commentato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara – abbiamo varato una riforma del PNRR che era attesa da oltre un anno. La firma del nostro articolato al 31 luglio, dopo un confronto serrato e costruttivo con la Commissione europea e in piena intesa con il Ministero dell’Università, consente di avviare i percorsi universitari già nel prossimo anno accademico e, in coordinamento con le altre procedure di reclutamento, i concorsi previsti dal PNRR”.

Bozza DPCM 60 CFU

L’importante decreto attuativo è direttamente collegato alla Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti (DL 36/2022 convertito in legge n. 79/2022). Quest’ultima, fortemente voluta dall’ex Ministro Bianchi, ha introdotto diverse novità nell’ambito del sistema scolastico. A partire dai percorsi di formazione abilitante da 60 CFU/CFA

E il DPCM in questione va, appunto, a disciplinare questo innovativo processo di abilitazione destinato agli aspiranti docenti delle scuole secondarie.  

Da precisare, tuttavia, che la Riforma prevede anche una fase transitoria fino al 31 dicembre 2024. E durante la stessa potranno partecipare ai concorsi anche gli aspiranti insegnanti in possesso dei 24 CFU (purché conseguiti entro il 31 ottobre 2022) o dei 30 CFU (i cui corsi partiranno a breve). In questo caso, pertanto, i percorsi abilitanti saranno finalizzati solo all’integrazione dei crediti formativi mancanti (30 CFU e 36 CFU). 

Ma cerchiamo di capire meglio cosa prevede, nel dettaglio, la bozza DPCM 60 CFU. 

I punti principali del DPCM 60 CFU

Nell’annunciare la firma del DPCM 60 CFU, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha anche fatto il punto sugli aspetti principali dello stesso decreto attuativo:

  • È previsto un rigoroso sistema di accreditamento affidato all’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). Che definisce i percorsi di contenuto, le procedure di monitoraggio sul livello qualitativo della formazione e la valutazione finale degli aspiranti docenti.
  • Tutti i nuovi percorsi si concluderanno con l’esame finale: una prova scritta e una lezione simulata. Il cui superamento garantirà ai candidati il conseguimento della formazione professionalizzante delineata dagli standard minimi del docente abilitato. Grazie alle modalità di svolgimento della prova e alla specifica composizione prevista per la commissione giudicatrice.
  • I percorsi formativi saranno oggetto di una valutazione periodica “ex post” da parte dell’ANVUR. Che, per assicurare omogeneità della qualità dell’offerta formativa da parte delle università, terrà conto del “tasso di successo” dei nuovi abilitati alle procedure di reclutamento per la scuola.

Bozza DPCM 60 CFU: fabbisogno docenti e attivazione dei percorsi

L’articolo 6 della bozza DPCM 60 CFU stabilisce che il Ministero dell’Istruzione e del Merito individui il fabbisogno di docenti, per i tre anni scolastici successivi, per il Sistema nazionale di istruzione. Tenendo conto anche delle scuole paritarie, dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni nonché delle scuole italiane all’estero.   

Una volta comunicati (entro il mese di febbraio di ogni anno) questi dati al Ministero dell’Università e della Ricerca, spetta al MUR indicare il potenziale formativo su base triennale per ciascun percorso, adeguato a garantire la selettività delle procedure concorsuali, con riferimento alle singole classi di concorso.

Infine, il MUR – con un decreto da adottarsi ogni anno – individua il livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale.

Lo stesso articolo 6 prevede, inoltre, che “se il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso eccede il livello sostenibile individuato ai sensi del primo periodo, le Università e le Istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l’accesso a tali percorsi con le modalità individuate dal MUR”.

DPCM 60 CFU: fase transitoria

Una volta a regime, i percorsi di formazione abilitante si svolgeranno prevalentemente in presenza. Con la possibilità, tuttavia, di ricorrere a modalità telematiche per una percentuale massima del 20% della durata totale, tranne che per le attività di tirocinio e di laboratorio.

Ad ogni modo, anche in questo caso è prevista una fase transitoria valida per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025. Il Decreto PA bis ha, infatti, stabilito la possibilità di ricorrere ad una percentuale di lezioni in modalità telematiche sincrone fino al 50% della durata totale dei percorsi. Anche in questo caso, ovviamente, sono da intendersi escluse le attività di tirocinio e di laboratorio.  

Tale decisione è legata, in particolare, alle previsioni legate alla massiccia affluenza di aspiranti docenti. Sia a causa della mancanza di percorsi abilitanti dal 2013 che dell’obiettivo del PNRR di assumere 70.000 nuovi insegnanti entro il 2024

Ma, allo stesso tempo, il regime transitorio renderà più facile l’acquisizione dei CFU/CFA mancanti agli aspiranti docenti vincitori di concorso alle prese con l’anno di prova.  

60 CFU a numero chiuso?

Non sappiamo ancora se il testo definitivo metterà la parola fine alle incertezze legate all’accesso ai percorsi di formazione abilitante. Di certo c’è solo che, al momento, la bozza DPCM 60 CFU non sembra aver fornito indicazioni precise ed univoche in merito.  

Dopo la pubblicazione di quest’ultima, infatti, l’argomento ha continuato a suscitare l’attenzione di diversi stakeholder, tra cui aspiranti docenti, politici, sindacati e giornalisti. Le opinioni si sono divise tra chi sostiene che i percorsi saranno a numero chiuso e chi ritiene il contrario.

Tuttavia, la situazione appare molto più sfumata: i percorsi da 60 CFU saranno strutturati con un numero programmato, calibrato sulla base delle capacità delle singole università. 

A scongiurare il rischio di un accesso a numero chiuso in senso stretto ci ha, inoltre, pensato il già citato Decreto PA bis. La possibilità di erogare in modalità telematica sincrona fino al 50% del contenuto formativo – escluse le sessioni di tirocinio e laboratorio – permette, infatti, l’accesso ai 60 CFU/CFA a un numero maggiore di aspiranti.

Bozza DPCM 60 CFU: cosa prevede?

Il DPCM, del quale al momento è disponibile soltanto la bozza, delineerà una struttura complessa per l’offerta formativa, in cui sono contemplati 60 CFU/CFA, 30 CFU/CFA e 36 CFU/CFA

Sarà previsto un minimo di 10 CFU/CFA dedicati all’area pedagogica. Nonché un tirocinio – sia diretto che indiretto – che non potrà essere inferiore a 20 CFU/CFA. E per ogni credito di tirocinio, sarà richiesta un impegno in classe di almeno 12 ore.

Il decreto si preoccupa anche di stabilire il numero di crediti specificamente destinati alla formazione inclusiva, dedicata alle persone con disabilità, e determina le percentuali di presenza necessarie alle attività formative per accedere all’esame finale.

Infine, il DPCM si concentrerà sulle modalità con cui si svolgerà la prova conclusiva del percorso universitario e accademico, dettagliando le sezioni scritte e orali dell’esame.

Riforma Bianchi: reclutamento dei docenti e requisiti di accesso ai concorsi 

Il nuovo sistema di formazione e reclutamento dei docenti per le scuole secondarie di primo e secondo grado è così strutturato:

  • percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale, che richiede una prova finale e una quantità di crediti formativi pari o superiore a 60 CFU/CFA. Al termine di questo percorso, si ottiene l’abilitazione;
  • un concorso pubblico nazionale, che sarà indetto a livello regionale o interregionale;
  • un periodo di prova in servizio della durata di un anno, che comprende un esame finale e una valutazione conclusiva.

Gli aspiranti docenti potranno partecipare al concorso solo se soddisfano i seguenti requisiti (oltre al possesso del titolo di studio per l’accesso alla classe di concorso):

  • 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 (fase transitoria fino al 31 dicembre 2024);
  • 30 CFU (fase transitoria fino al 31 dicembre 2024):
  • 60 CFU del percorso universitario di formazione iniziale abilitante;
  • 3 anni di servizio (di cui uno specifico nella classe di concorso per cui ci si candida) negli ultimi 5 anni presso le scuole statali.

La prima procedura concorsuale ad essere bandita sarà il Concorso straordinario ter 2023, destinato ai docenti che hanno accumulato almeno 3 anni di servizio o che hanno conseguito i 24 CFU. 

I vincitori di quest’ultimo saranno, pertanto, chiamati a completare il percorso formativo e ad integrare i CFU mancanti.

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Bozza DPCM 60 CFU: 30 CFU e 36 CFU

Come già anticipato, il DPCM 60 CFU disciplinerà sia il percorso completo da 60 CFU/CFA che i percorsi abbreviati da 30 CFU/CFA e da 36 CFU/CFA. 

Nello specifico, i percorsi da 30 CFU e da 36 CFU sono riferiti esclusivamente alla fase transitoria, valida fino al 31 dicembre 2024:

  • 30 CFU: per gli aspiranti docenti con almeno 3 anni di servizio; per i candidati che intendono partecipare al concorso con soli 30 CFU; per coloro che dopo il superamento del concorso devono conseguire i crediti mancanti; per i docenti già abilitati in un’altra classe di concorso o in un altro grado; per i docenti specializzati e assunti su sostegno che non dispongono dell’abilitazione sulla disciplina in cui insegnano;
  • 36 CFU: per coloro che partecipano al concorso con i 24 CFU.  

Bozza DPCM 60 CFU: riconoscimento dei 24 CFU e di altri crediti

L’articolo 8 della bozza del DPCM 60 CFU si occupa del riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici.

In particolare, lo stesso prevede che:

  • sono riconosciuti 24 CFU o CFA conseguiti sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno 10 CFU o CFA di tirocinio diretto;
  • i CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il Profilo di cui all’allegato A, possono essere riconosciuti secondo le Linee guida di cui all’allegato B al presente decreto.

Bozza DPCM 60 CFU: i percorsi da 60 CFU

Il percorso di abilitazione insegnamento 60 CFU è riservato a laureati, diplomati ITP e a studenti iscritti a corsi universitari che conducono a titoli idonei all’insegnamento, purché abbiano acquisito almeno 180 CFU. 

Percorso CFUDestinatariRequisiti
60 CFULaureati
Diplomati ITP
Studenti in corsi di studi per insegnantiAcquisizione di almeno 180 CFU

Nello specifico, il relativo percorso sarà così strutturato:

Contenuto dei percorsiCFU/CFA
Discipline di area pedagogica10
Tirocinio diretto specifico per la classe di concorso, con un impegno in presenza di almeno dodici ore per ogni CFU o CFA di tirocinio15
Tirocinio indiretto5
Formazione inclusiva delle persone con BES3
Disciplina di area linguistico-digitale3
Disciplina psico-socio-antropologiche4
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento18
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica2

Bozza DPCM 60 CFU: i percorsi da 30 CFU 

Nell’ambito dell’abilitazione all’insegnamento 60 CFU, il percorso da 30 CFU è dedicato ai vincitori di concorso che abbiano già conseguito 30 CFU. 

Nonché ai docenti già abilitati in un’altra classe di concorso o in un altro grado. E ai docenti specializzati e assunti su sostegno che non dispongono dell’abilitazione sulla disciplina in cui insegnano.

Infine, dovranno conseguire 30 CFU anche gli aspiranti docenti con tre anni di servizio e vincitori di concorso.

Percorso CFUDestinatariRequisiti
30 CFUVincitori di concorsoIn possesso di almeno 30 CFU
Docenti già abilitati in altra classe di concorso o in altro grado
Docenti specializzati e assunti su sostegno senza abilitazione sulla disciplina in cui insegnano
Vincitori dei concorsi con tre annualità di servizio

Il relativo percorso di formazione sarà strutturato nel seguente modo:

Contenuto dei percorsiCFU/CFA
Discipline di area pedagogica4
Tirocinio indiretto15
Didattica delle discipline, linguaggio delle discipline, Metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento9
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica2

Bozza DPCM 60 CFU: i percorsi da 36 CFU 

Infine, il percorso da 36 CFU è destinato ai docenti che hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022. E che, entro il 31 dicembre 2024, accedono e superano il concorso. 

Percorso CFUDestinatariRequisiti
36 CFUDocentiLaurea e 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022, accesso e superamento del concorso entro il 31/12/2024

Il percorso di formazione dei 36 CFU sarà strutturato secondo la seguente tabella:

Contenuto dei percorsiCFU/CFA
Discipline di area pedagogica3
Tirocinio diretto10
Tirocinio indiretto3
Discipline di area linguistico-digitale3
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento15
Discipline relative all’acquisizione di competenze nella legislazione scolastica2

Riforma Bianchi, la prova finale dei percorsi di formazione abilitante

La prova finale del percorso formativo comprende una prova scritta e una lezione simulata, che valutano l’acquisizione delle competenze professionali (Allegato A della bozza del DPCM 60 CFU).

La prova scritta consiste in un’analisi critica sintetica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatesi durante il tirocinio diretto e indiretto svolto nel percorso di formazione iniziale. L’obiettivo è accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell’attività svolta in gruppi-classe e nell’ambito della didattica disciplinare. Con particolare enfasi sulle attività di laboratorio e sull’acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche.

La lezione simulata, invece, ha una durata massima di 45 minuti e richiede la progettazione, anche mediante l’uso di tecnologie digitali multimediali, di un’attività didattica innovativa. Comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche relative al percorso di formazione iniziale specifico per la classe di concorso considerata.

La commissione giudicatrice assegna un massimo di 10 punti sia alla prova scritta che alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato raggiunge un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta e 7/10 nella lezione simulata.

Una volta superata la prova finale, si acquisisce l’abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso.

Riforma Bianchi: il vincolo triennale

Il docente, una volta confermato nel ruolo presso la stessa istituzione scolastica in cui ha svolto il periodo di prova, è obbligato a rimanervi per almeno tre anni. Mantenendo lo stesso tipo di posto e classe di concorso. 

Bozza DPCM 60 CFU: i costi dei percorsi abilitanti

Secondo quanto stabilito nella bozza del DPCM, i costi massimi dei percorsi di formazione – a carico dei candidati – oscilleranno tra i 2.000 e i 2.500 euro. E saranno aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Merito.

Nello specifico: 

Tipologia di percorsoCosto massimo
Percorsi da 60 CFU/CFA2.500 euro
Percorsi abbreviati per coloro che hanno già conseguito i 24 CFU2.000 euro
Percorsi abbreviati per coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico che costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso2.000 euro
Svolgimento della prova finale150 euro

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