Il lavoro agile si inserisce nel nuovo contesto proveniente dal CCNL scuola. Di conseguenza, chiunque voglia operare nel mondo dell’istruzione deve analizzarlo con cura.
Il 18 gennaio 2024, alle 10:30, si è svolto un incontro tra l’A.Ra.N. e rappresentanti di varie Organizzazioni e Confederazioni sindacali del settore.
La riunione è giunta a conclusione alle ore 11:00. Il tutto con la firma del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da parte delle frazioni coinvolte.
Tale CCNL, in vigore dal 19 gennaio 2024, presenta molteplici righe a favore del lavoro agile. In particolare, ne parla dall’articolo 10 all’articolo 15. Gli operatori della scuola, quindi, necessitano di approfondirne le tematiche.
Destinatari del lavoro agile
Parlando di lavoro agile bisogna comprendere a chi si riferisca nel nocciolo del CCNL scuola. Nel suddetto documento, infatti, si afferma che le normative si applicano a precisi soggetti e non ad altri.
Infatti, si adopera quando compatibili con le attività svolte e le esigenze organizzative del lavoro. Si rivolge, quindi, al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative.
È incluso anche il personale degli Enti di ricerca considerando quanto previsto dall’articolo 140 (lavoro a distanza). E, ovviamente, il personale tecnico e amministrativo dell’AFAM.
Infine, si applica al personale delle Università escludendo i CEL e al personale medico, sanitario e ausiliario delle A.O.U. che svolge compiti assistenziali.
Definizione
Non resta, dunque, che snocciolare la definizione relativa al lavoro agile. Con tale terminologia ci si riferisce a un modo innovativo di gestire il rapporto di lavoro dipendente.
Si sviluppa attraverso un accordo tra le parti. Esso può includere forme di organizzazione basate su fasi, cicli e obiettivi senza vincoli rigidi di orario o luogo di lavoro.
L’attività lavorativa si svolge sia all’interno dell’ufficio principale a cui il dipendente è assegnato, sia all’esterno. Il tutto senza la necessità di una postazione fissa.
La durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale è rispettata. Il dipendente concorda con l’amministrazione sui luoghi idonei per svolgere l’attività. Ciò considerando la natura del lavoro e la necessità di proteggere i dati trattati.
Nella scelta dei luoghi del lavoro agile, il dipendente è responsabile di verificare le condizioni che assicurano la tutela della salute e sicurezza. Nonché la piena funzionalità dell’attrezzatura informatica.
Deve adottare precauzioni adeguate per garantire la massima riservatezza sui dati e le informazioni dell’amministrazione. Le stesse sono trattate durante l’attività lavorativa a distanza.
Accordo individuale
Il lavoro agile rivolto al personale tecnico e amministrativo deve fondarsi anche su un accordo individuale. Lo stesso deve presentare i seguenti elementi al suo interno:
- a)durata dell’accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o a tempo indeterminato;
- b) modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza, ferma restando la possibilità di adeguare la calendarizzazione alle esigenze operative che di volta in volta possono presentarsi;
- c) modalità di recesso, motivato se ad iniziativa dell’amministrazione, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall’art. 19 della legge n. 81 del 2017;
- d) ipotesi di giustificato motivo di recesso;
- e) indicazione delle fasce di cui all’art. 14 (Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione), lett. a) e lett. b);
- f) i tempi di riposo del lavoratore, che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza, e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
- g) le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali dell’amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della legge n. 300 del 1970 e s.m.i.;
- h) l’impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell’informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall’amministrazione l’eventuale strumentazione che l’amministrazione intenda fornire per la durata dell’accordo individuale.
SCARICA IL CCNL 2019/2021 ISTRUZIONE E RICERCA
Cerchi di entrare nel Personale ATA? Preparati per le Graduatorie 2024: aggiorna le tue qualifiche e cogli le nuove opportunità nel mondo dell’istruzione!
Ottieni la tua Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale con il CORSO EIPASS 7 MODULI USER.
Diventa Operatore Scolastico con il Corso OSA (Operatore Socio Assistenziale).