Come indicato nel Decreto Legislativo 297/1994, il Collegio docenti ha competenza specifica di deliberare “ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi” (articolo 7), stabilendo in questo modo lo svolgimento di una (due quadrimestri o due periodi di durata diversa) o due sessioni (tre trimestri) di valutazione periodica collegiale.
La Normativa di riferimento essenziale, con riferimento specifico alla valutazione periodica, è costituita da:
- Decreto del Presidente della Repubblica 122/2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
- Decreto Legislativo 62/2017, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Ordinanza Ministeriale 172/2020, Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria.
SOMMARIO
ToggleLa valutazione periodica degli studenti
La finalità della valutazione nella scuola, indipendentemente dal grado di riferimento, è formativa ed educativa, cioè tesa al miglioramento, al successo formativo, alla documentazione dello sviluppo e alla promozione di competenze di autovalutazione e ha per oggetto:
- il processo formativo;
- i risultati di apprendimento.
Nei periodi di valutazione periodica essa assume, in modo specifico, un significato informativo e regolativo dell’intero processo di apprendimento, andando a realizzare la propria dimensione di accompagnamento “pervasivo” (vedi Indicazioni nazionali per il curricolo, 2012).
La valutazione “tempestiva e trasparente” è, infatti, un tratto caratterizzante dell’azione didattica nel primo ciclo e si configura come uno dei diritti elencati nell’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 249/1998, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
La valutazione periodica degli studenti: ruolo del dirigente scolastico e degli organi collegiali
Dalle valutazione emergenti, i docenti, in dimensione individuale e collegiale, hanno il compito di programmare e realizzare percorsi di approfondimento e recupero e di intervenire sulla progettazione didattica, allo scopo di puntare al successo formativo di tutti gli studenti: “L’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione” (DLgs 62/2017, articolo 2)
Le operazioni di scrutinio periodico, effettuate in modo collegiale dai docenti contitolari della o dal Consiglio di classe, sono basate sulle verifiche dell’apprendimento svolte in modo coerente con gli obiettivi e i traguardi delle Indicazioni nazionali (vedi Indicazioni nazionali per il curricolo, 2012) e presenti nel Piano dell’offerta formativa (vedi DPR 122/2009, articolo 1).
Rientrano, pertanto, nell’ambito di autonomia professionale dei docenti, con riferimento ai criteri deliberati dagli Organi collegiali competenti e in un quadro di dialogo aperto e attivo con gli studenti, come previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (vedi DPR 248/1999, articolo 2).
Tali criteri sono definiti dal Collegio docenti “per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento” (DPR 122/2009, articolo 1).
Gli aspetti della valutazione periodica degli studenti
La valutazione, oltre ad essere parte del processo di insegnamento/apprendimento, è anche un atto di carattere amministrativo. In quanto tale è sottoposto ai principi e ai criteri dell’azione amministrativa espressi nella Legge 241/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, tra i quali risulta particolarmente rilevante è il tema della motivazione del provvedimento che “deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria” (articolo 3).
Nel delineare gli indirizzi che possono guidare lo sviluppo di una dimensione professionale collegiale per lo svolgimento delle operazioni di valutazione periodica e finale, il dirigente scolastico può indicare al Collegio docenti le seguenti priorità:
- Definizione di criteri di valutazione comuni nell’ambito dei gruppi disciplinari o Dipartimenti.
- Definizione di una griglia di valutazione comune.
- Definizione dei criteri di ammissione alla classe successiva e agli Esami di Stato da parte del Collegio docenti, con inserimento nel PTOF e diffusione alle famiglie e agli studenti.
- Elaborazione e svolgimento di prove di valutazione comuni in uno o più momenti dell’anno scolastico.
- Elaborazione di griglie di valutazione comuni su prove analoghe.
- Elaborazione di prove di recupero comuni da svolgere per gli studenti con “sospensione del giudizio” nello scrutinio finale (per la Scuola secondaria di II grado).
- Esperienze di “valutazione reciproca” o “valutazione condivisa” delle prove somministrate nel corso dell’anno scolastico, tra docenti delle stesse discipline.
[Dirigente scolastico prof. Francesco Rovida]