Ci siamo occupati delle attività del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l’Inclusione previsto dalla Normativa già nello scorso mese di ottobre, a proposito della redazione del Piano Educativo Individualizzato.
Sono numerose le azioni previste in questa fase dell’anno scolastico e rivestono grande importanza sia dal punto di vista didattico-educativo che in ordine ai profili amministrativi.
SOMMARIO
ToggleRiferimenti normativi essenziali
Legge 104/1992, Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (in particolare gli articoli 13-17)
Decreto Legislativo 66/2017, Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107
Decreto Interministeriale 182/2020, Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
Nota MI 3330/2022, Sentenza Consiglio di Stato n. 3196/2022. Redazione dei PEI per l’a.s. 2022/2023
Gruppo di Lavoro Operativo: valutazione dei risultati
La chiusura dell’anno scolastico è il momento di verifica e valutazione dei risultati di apprendimento che, per gli studenti disabili, deve essere fatta con riferimento al PEI (vedi Decreto Legislativo 62/2017, articolo 11) avendo come obiettivo “lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione” (Decreto Legislativo 297/1994, articolo 314).
Occorre pertanto che il team docenti e il Consiglio di classe facciano riferimento esplicito, nella predisposizione delle prove, nella loro valutazione, nella formulazione delle proposte di valutazione finale e nell’ambito degli scrutini, a quanto previsto nella sezione “Interventi sul percorso curricolare” del modello nazionale di PEI a proposito delle modalità di verifica e dello svolgimento di verifiche identiche, equipollenti o non equipollenti.
Anche per la valutazione del comportamento, sarà necessario riferirsi agli eventuali criteri personalizzati inseriti nel PEI.
Tanto premesso, gli esiti conclusivi possono essere i seguenti:
Scuola primaria | Ammissione all’anno successivo, con eventuale attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Non ammissione all’anno successivo deliberata all’unanimità e solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. |
Scuola secondaria di I grado | Ammissione all’anno successivo/all’Esame di Stato, con eventuale attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Non ammissione all’anno successivo/all’Esame di Stato in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, con adeguata motivazione. |
Esame di Stato I ciclo | Superamento dell’Esame in caso di valutazione finale complessiva di almeno sei decimi. Rilascio di un attestato di credito formativo in caso di mancata presentazione alle prove. |
Scuola secondaria di II grado | Ammissione all’anno successivo/all’Esame di Stato, con eventuale attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Non ammissione all’anno successivo/all’Esame di Stato in caso di valutazione inferiore a sei decimi in una o più discipline, anche al termine del periodo di interventi didattici programmati per il recupero delle carenze in seguito alla “sospensione del giudizio”. |
Esame di Stato II ciclo | Superamento dell’Esame in caso di valutazione finale complessiva di almeno 60 centesimi. Rilascio di un attestato recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, alle competenze, conoscenze e capacità acquisite e dei crediti formativi documentati, in caso di superamento dell’Esame sulla base di un percorso didattico differenziato. |
Nelle situazioni di ammissione e svolgimento dell’Esame di Stato, sarà cura del Consiglio di classe la predisposizione della documentazione necessaria per le Commissioni, finalizzata alla predisposizione di prove personalizzate o differenziate, equipollenti o non equipollenti, e a garantire l’utilizzo di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento delle medesime da parte dello studente candidato.
Gruppo di Lavoro Operativo: Valutazione dei processi
Compito del GLO è, invece, la valutazione del processo educativo e didattico annuale, con riferimento specifico a quanto previsto dal modello nazionale di PEI.
Sono oggetto, dunque, di revisione, verifica e valutazione anche mediante la compilazione delle relative sezioni, i seguenti aspetti:
- osservazioni sullo studente per progettare interventi di sostegno didattico;
- interventi per lo studenti in relazione alle quattro dimensioni;
- interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo;
- progettazione del PCTO;
- criteri di valutazione del comportamento;
- organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse;
- valutazione globale dei risultati raggiunti, con eventuale aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione per l’anno scolastico successivo.
Gruppo di Lavoro Operativo: proposta delle risorse per l’anno scolastico successivo
La corretta applicazione dell’articolo 15 del DI 182/2020 prevede che “il GLO propone (…) il fabbisogno di ore di sostegno per l’anno successivo (…) procede a definire la proposta delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali (…) per l’anno successivo” con riferimento alla valutazione del progetto dell’anno che si sta chiudendo.
Poiché tali elementi erano stati oggetto dei ricorsi presso il TAR e delle successive sentenze che hanno reso pienamente vigente il citato Decreto, una nota del Ministero del mese di ottobre 2022 (Nota MI 3330/2022) ha specificato che sarebbero state “fornite specifiche indicazioni relative ai raccordi tra documentazione clinica e redazione del PEI” necessarie alle operazioni di proposta da parte dei GLO, delle quali, ad oggi, non esiste traccia.
Per la corretta applicazione della procedura, occorre attenersi a quanto previsto dalle Linee guida del DI 182/2020, prevedendo i seguenti passaggi:
- in sede di valutazione conclusiva del PEI, valuta il progetto complessivo anche con riferimento alle risorse utilizzate, mettendo in evidenza le criticità riscontrate e le modalità di effettivo utilizzo delle risorse stesse;
- con riferimento al Profilo di funzionamento (ovvero alla Diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale) individua le principali dimensioni interessate al bisogno di supporto per lo studenti e le condizioni di contesto facilitanti;
- definisce il “debito di funzionamento”, ossia le restrizioni alla partecipazione secondo la prospettiva ICF, secondo quanto previsto dalla specifica scheda (Allegato C del DI 182/2020), con riferimento a: sostegno educativo e didattico; assistenza alla comunicazione; assistenza all’autonomia;
- definisce la proposta delle risorse professionali necessarie, anche con riferimento al numero di ore, utilizzando i parametri previsti dalla specifica Tabella Fabbisogno Risorse professionali (Allegato C1 del DI 182/2020); in casi eccezionali e sulla base di specifica motivazione, è possibile formulare proposte superiori ai range indicati nella tabella;
- il dirigente scolastico acquisisce e valuta le proposte dei GLO e trasmette la complessiva richiesta delle misure di sostegno all’Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 giugno e all’Ente locale entro le date previste dal medesimo.
Nell’attuale situazione di “incertezza amministrativa” è necessario che le singole istituzioni scolastiche provvedano alla convocazione delle riunioni necessarie in tempo utile e trasmettano i dati indicati, anche in assenza di specifiche richieste degli Enti preposti.
[Dirigente scolastico prof. Francesco Rovida]