Novità Concorso straordinario ter 2023 FAQ (Articolo in aggiornamento)

Novità Concorso straordinario ter 2023 FAQ

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le Novità Concorso straordinario ter 2023 FAQ. Per aiutare gli aspiranti docenti nella compilazione della domanda.

Ricordiamo che i bandi relativi al Concorso straordinario ter 2023 sono finalmente stati pubblicati sul Portale Unico del Reclutamento. Sia per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia e Primaria che per la scuola Secondaria di primo e secondo grado.

I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso fino alle ore 23.59 del 29esimo giorno successivo a quello di apertura. Ossia il 9 gennaio 2024.   

L’istanza potrà essere compilata esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta d’Identità Elettronica. Inoltre, bisogna essere abilitati al servizio “Istanze on line”. 

Ecco la nostra GUIDA alla compilazione della domanda di partecipazione. 

Novità Concorso straordinario ter 2023 FAQ per la scuola Secondaria

Come dicevamo, dunque, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso note, sul sito ufficiale, le novità Concorso straordinario ter 2023 FAQ. Per aiutare i partecipanti al Concorso a risolvere eventuali dubbi. Vediamole.

Titoli di accesso CdC A-08

Domanda: In relazione ai titoli di accesso alla classe di concorso A-08 – Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica, di cui alla tabella A allegata al DPR 14 febbraio 2016 n. 19, per le lauree LS 3/LM 3 Architettura del paesaggio e LS 4/LM 4 Architettura e ingegneria edile- architettura trova applicazione la sola nota 2 o anche la nota 1?

Risposta: In relazione alla classe di concorso A-08 Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica, per mero errore materiale, alle lauree LS 3 / LM 3 Architettura del paesaggio e LS 4 / LM 4 Architettura e ingegneria edile-architettura è indicata la sola nota 2. 

Si chiarisce, invece, che, in analogia a quanto avviene per la corrispondente Laurea in Architettura di vecchio ordinamento, alle suddette lauree si applicano, in alternativa a quelle previste dalla nota 2, anche le condizioni previste dalla nota 1 che così recita: “purché il piano di studi abbia compreso un corso annuale (o due semestrali) di geometria o geometria descrittiva. In alternativa al possesso dei titoli congiunti di cui alla nota 2) si richiede pertanto la presenza nel piano di studi di 12 CFU nei settori scientifico disciplinari MAT/03 Geometria o ICAR/17 Disegno”.

Classi di Concorso A-011, A-012, A-022

Domanda: In relazione ai titoli di accesso alle classi di concorso A011, A012 e A022 può ritenersi utile la laurea magistrale in scienze delle religioni (LM-64), come previsto dall’art. 10, comma 1 bis del decreto legge n. 44 del 2021, convertito dalla legge n. 76 del 2021?

Risposta: .

Riserva dei posti per Servizio civile

Domanda: Ho prestato servizio civile come alternativa alla leva obbligatoria. Posso farlo valere, ai fini del riconoscimento della riserva dei posti, come “Servizio civile universale”?

Risposta: No. Il servizio civile alternativo alla leva obbligatoria non è assimilabile al servizio civile universale, in quanto quest’ultimo – istituito e disciplinato dal Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 – ha carattere volontario ed è svolto dai soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni non compiuti. Tale servizio potrà essere dichiarato nell’apposita sezione allegando l’attestazione scaricabile dal sito del Dipartimento delle politiche giovanili.

Numero di regioni per cui si può partecipare


Domanda: Ho presentato istanza anche per la scuola dell’infanzia/primaria. Devo comunque rispettare il vincolo di partecipazione in un’unica regione oppure, per questa procedura concorsuale posso indicare una regione diversa da quella indicata per la scuola dell’infanzia/primaria?


Risposta: Il vincolo di partecipazione in un’unica regione opera nell’ambito della medesima procedura concorsuale. Pertanto, chi partecipa sia per la procedura concorsuale per la scuola dell’infanzia/primaria, sia per la procedura concorsuale per la scuola secondaria di I e II grado, ha facoltà di presentare le relative istanze in regioni distinte.

Servizio prestato senza titolo

Domanda: E’ valutabile il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza?


Risposta: .

Utilità del Servizio prestato senza titolo


Domanda: Il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza, è utile al fine della maturazione del triennio utile per la partecipazione al Concorso?


Risposta: .

Servizio prestato senza titolo e riserva dei posti


Domanda: Il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza, è utile al fine della maturazione del triennio utile per il riconoscimento della riserva del 30% dei posti?


Risposta: .

Numero possibile di istanze di partecipazione


Domanda: Ho intenzione di iscrivermi per una classe di concorso della scuola secondaria di primo grado e per una della scuola secondaria di secondo grado; devo presentare due domande?


Risposta: No. L’aspirante in ogni caso presenta una sola istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, che può contenere le diverse classi di concorso e/o tipologie di posto per le quali il candidato – avendone titolo – intende concorrere, fino a un massimo di quattro (una classe di concorso del I grado; posto sostegno I grado; una classe di concorso II grado; posto sostegno II grado).

Valutabilità del servizio specifico

Domanda: E’ valutabile ai fini del punteggio dei titoli il servizio specifico svolto nel triennio fatto valere quale requisito di accesso al concorso?
Risposta: .

Titolo di accesso al Sostegno

Domanda: Nella procedura relativa al Sostegno, è valutabile, ai sensi del punto B.4.6 della tabella dei titoli, il titolo di laurea/diploma accademico di accesso al corso di specializzazione sul sostegno?
Risposta: No. Anche in questo caso è valutabile soltanto un’ulteriore laurea/diploma accademico.

Domanda di partecipazione per diversa CdC

Domanda: Ho presentato la domanda di partecipazione al concorso, allegando il relativo versamento; successivamente ho deciso di partecipare ad un numero di classi di concorso diverso. Cosa posso fare?
Risposta: In questo caso il candidato dovrà annullare l’inoltro della domanda sulla piattaforma e procedere successivamente all’inserimento di una nuova domanda di concorso con le classi desiderate – purché non sia scaduto il termine per la presentazione – e provvedere al versamento dell’importo corrispondente al bollettino generato in base alle classi di concorso richieste. Potrà eventualmente chiedere il rimborso del primo versamento effettuato. (vedi faq successiva).

Eventuale rimborso per versamento superiore di somma dovuta

Domanda: Ho effettuato un versamento dei diritti di segreteria superiore a quanto dovuto. Come posso procedere per chiedere il rimborso?
Risposta: Il candidato potrà richiedere il rimborso di quanto erroneamente versato, compilando il modello che si allega sul quale andrà apposta una marca da bollo di € 16,00. Tale istanza dovrà essere sottoscritta con firma autografa dall’interessato e alla stessa dovrà essere allegata la/le ricevuta/e di versamento e la copia di un valido documento di riconoscimento.
La suddetta istanza potrà essere inviata tramite posta elettronica certificata del soggetto interessato all’indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it oppure per posta ordinaria o raccomandata, all’indirizzo: Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio I – Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma.

Aggiornamento punteggio per gli ITP

Domanda: Sono un docente tecnico pratico che ha presentato istanza per una classe di concorso della tabella B. Posso dichiarare, nel punto B.1.1. della tabella di valutazione dei titoli, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, l’abilitazione conseguita tramite i Percorsi Abilitanti Speciali di cui al D.D.G. 25 luglio 2013 n. 58 (PAS)?
Risposta: , qualora sia stato dichiarato quale requisito di accesso alla presente procedura il solo titolo di studio, secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del D. Lgs 59/2017. In tal caso, infatti, un’unica abilitazione all’insegnamento sulla specifica classe non può che considerarsi ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’accesso. Coloro che invece dichiarano quale requisito di accesso l’abilitazione all’insegnamento, potranno avvalersi del punteggio di cui al punto B.1.1 soltanto qualora siano in possesso di una seconda abilitazione sulla specifica classe di concorso.

Punteggio aggiuntivo per gli ITP

Domanda: Sono un docente tecnico pratico in possesso dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in virtù dell’inserimento nella graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami indetto con D.D. 499/2020. Posso avvalermi del punteggio aggiuntivo di cui al punto A.3.2 della tabella di valutazione dei titoli?
Risposta: No, in quanto la vincita di un concorso ordinario per titoli ed esami non può essere riconducibile alla frequenza di “percorsi di abilitazione” di cui al punto A.3.2. Il punteggio relativo alla vincita del concorso ordinario potrà invece essere attribuito ai sensi del punto B.4.1 della tabella di valutazione dei titoli.

Docenti abilitati inseriti nelle graduatorie di merito: punteggio aggiuntivo?

Domanda: Sono un docente di tabella A in possesso dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in virtù dell’inserimento nella graduatoria di merito di un concorso ordinario per titoli ed esami. Posso avvalermi del punteggio aggiuntivo di cui al punto A.1.3 della tabella di valutazione dei titoli?
Risposta: No, in quanto la vincita di un concorso ordinario per titoli ed esami non può essere riconducibile alla frequenza di “percorsi di abilitazione” di cui al punto A.1.3. Il punteggio relativo alla vincita del concorso ordinario potrà invece essere attribuito ai sensi del punto B.4.1 della tabella di valutazione dei titoli.

Punteggio aggiuntivo per docenti abilitati

Domanda: Sono un docente di tabella A in possesso dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in virtù dell’inserimento nella graduatoria di merito di un concorso ordinario per titoli ed esami. Posso avvalermi del punteggio aggiuntivo di cui al punto A.1.2 della tabella di valutazione dei titoli?
Risposta: No, in quanto la vincita di un concorso ordinario per titoli ed esami non può essere riconducibile alla frequenza di “percorsi selettivi di accesso” di cui al punto A.1.2, i quali sono corsi a numero programmato a cui si è ammessi previo superamento di prove selettive. Il punteggio relativo alla vincita del concorso ordinario potrà invece essere attribuito ai sensi del punto B.4.1 della tabella di valutazione dei titoli.

VEDI LE FAQ UFFICIALI DEL MINISTERO PER LA SCUOLA SECONDARIA

Le novità Concorso straordinario ter 2023 FAQ per l’Infanzia e Primaria

Servizio civile universale

Domanda: Ho prestato servizio civile come alternativa alla leva obbligatoria. Posso farlo valere, ai fini del riconoscimento della riserva dei posti, come “Servizio civile universale”?


Risposta: No. Il servizio civile alternativo alla leva obbligatoria non è assimilabile al servizio civile universale, in quanto quest’ultimo – istituito e disciplinato dal Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 – ha carattere volontario. 

Tale servizio potrà essere dichiarato nell’apposita sezione allegando l’attestazione scaricabile dal sito del Dipartimento delle politiche giovanili.
 

Abilitazione altro posto

Domanda: Nelle procedure relative al sostegno, l’abilitazione per posto comune è valutabile ai sensi del punto B.11 della tabella di valutazione titoli?
Risposta: No, in quanto il titolo deve essere riconducibile allo “specifico posto” per il quale si partecipa.
 

Numero istanze per regione

Domanda: Ho presentato istanza anche per la scuola secondaria. Devo comunque rispettare il vincolo di partecipazione in un’unica regione oppure, per la procedura concorsuale relativa a infanzia e primaria posso indicare una regione diversa da quella indicata per la scuola secondaria?

Risposta: Il vincolo di partecipazione in un’unica regione opera nell’ambito della medesima procedura concorsuale. Pertanto, chi partecipa sia per la procedura concorsuale per la scuola dell’infanzia/primaria, sia per la procedura concorsuale per la scuola secondaria di I e II grado, ha facoltà di presentare le relative istanze in regioni distinte.
 

Servizio prestato senza titolo

Domanda: È valutabile il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza?

Risposta:

Riserva dei posti e servizio senza titolo

Domanda: Il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza, è utile al fine della maturazione del triennio utile per il riconoscimento della riserva del 30% dei posti?

Risposta: Sì.

Numero domande di partecipazione

Domanda: Ho intenzione di iscrivermi sia per il posto comune della scuola dell’infanzia sia per il posto comune della scuola primaria; devo presentare due domande?

Risposta: No. L’aspirante in ogni caso presenta una sola istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, che può contenere le diverse tipologie di posto per le quali il candidato – avendone titolo – intende concorrere, fino a un massimo di quattro (posto comune infanzia; posto sostegno infanzia; posto comune primaria; posto sostegno primaria).

Domanda di partecipazione per diversa CdC

Domanda: Ho presentato la domanda di partecipazione al concorso, allegando il relativo versamento; successivamente ho deciso di partecipare ad un numero di classi di concorso diverso. Cosa posso fare?
Risposta: In questo caso il candidato dovrà annullare l’inoltro della domanda sulla piattaforma e procedere successivamente all’inserimento di una nuova domanda di concorso con le classi desiderate – purché non sia scaduto il termine per la presentazione – e provvedere al versamento dell’importo corrispondente al bollettino generato in base alle classi di concorso richieste. Potrà eventualmente chiedere il rimborso del primo versamento effettuato. (vedi faq successiva).

Eventuale rimborso per versamento superiore di somma dovuta

Domanda: Ho effettuato un versamento dei diritti di segreteria superiore a quanto dovuto. Come posso procedere per chiedere il rimborso?
Risposta: Il candidato potrà richiedere il rimborso di quanto erroneamente versato, compilando il modello che si allega sul quale andrà apposta una marca da bollo di € 16,00. Tale istanza dovrà essere sottoscritta con firma autografa dall’interessato e alla stessa dovrà essere allegata la/le ricevuta/e di versamento e la copia di un valido documento di riconoscimento.
La suddetta istanza potrà essere inviata tramite posta elettronica certificata del soggetto interessato all’indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it oppure per posta ordinaria o raccomandata, all’indirizzo: Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio I – Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma.

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