Inizialmente previsto entro luglio 2022, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023.
Si tratta di un provvedimento imprescindibile nell’ambito della “definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole Secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”.
La grande novità della Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti (approvata con la legge n. 79 del 29 giugno 2022 – conversione in legge, con modificazioni, del decreto n. 36 del 30 aprile 2022) è, d’altro canto, rappresentata proprio dall’introduzione dei 60 CFU/CFA. Con i “vecchi” 24 CFU che finiscono, di contro, definitivamente (o quasi) in soffitta.
Nello specifico, i 60 CFU/CFA sono crediti formativi universitari (o accademici) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche. E costituiscono a pieno titolo il nuovo percorso di formazione iniziale abilitante per gli aspiranti docenti. Senza dimenticare che, tra l’altro, sarà proprio l’abilitazione a costituire un requisito imprescindibile per partecipare ai nuovi concorsi a cattedra una volta esaurita la fase transitoria (31 dicembre 2024).
La Riforma – fortemente voluta e sostenuta prima dall’ex Ministro Bianchi e poi confermata anche dall’attuale Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara – entrerà in vigore a pieno regime a partire dal 1° gennaio 2025.
SOMMARIO
Toggle- Novità DPCM 60 CFU
- Novità DPCM 60 CFU FAQ: come cambia il reclutamento dei docenti?
- Quali scuole riguarda il DPCM 60 CFU?
- Novità DPCM 60 CFU FAQ: quali sono i requisiti d’accesso dei percorsi abilitanti?
- DPCM 60 CFU FAQ: com’è strutturato il nuovo percorso abilitante da 60 CFU?
- DPCM 60 CFU FAQ: quante tipologie di percorsi abilitanti sono previste?
- Qual è la differenza tra i 24 CFU e i 60 CFU?
- Modalità di accesso, frequenza e costi
- Cosa prevede la fase transitoria della Riforma Bianchi?
- DPCM 60 CFU FAQ: chi ha già conseguito i 24 CFU deve conseguire anche i 60 CFU?
- DPCM 60 CFU FAQ: i percorsi abilitanti saranno a numero chiuso o a numero aperto?
- È previsto un numero minimo di ore di presenza ai percorsi abilitanti?
- DPCM 60 CFU FAQ: cosa prevede la prova finale dei percorsi abilitanti?
- Quanto costano i 60 CFU?
- Chi è già in possesso di un’abilitazione dovrà acquisire i 60 CFU?
- DPCM 60 CFU FAQ: a chi sono riservati i percorsi da 30 CFU/CFA?
- Qual è la tempistica dei percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 CFU?
- DPCM 60 CFU FAQ: per l’aggiornamento delle Graduatorie GPS del 2024 saranno validi sia i 24 che i 30 CFU?
Novità DPCM 60 CFU
Il compito principale dell’importante decreto attuativo sarà quello di disciplinare il nuovo percorso formativo abilitante da 60 CFU/CFA nel rispetto di quanto stabilito dal PNRR.
Nel dettaglio, il DPCM 60 CFU definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole Secondarie di primo e secondo grado. E determina:
- i criteri e i contenuti dell’offerta formativa;
- i requisiti dei centri multidisciplinari;
- le modalità organizzative;
- i costi massimi a carico degli interessati;
- i criteri e le modalità di svolgimento della prova finale – al fine del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per la scuola Secondaria di primo e secondo grado – per le relative classi di concorso.
Finiscono, invece, in soffitta i “vecchi” 24 CFU. Come vedremo più avanti, infatti, era possibile conseguire questi ultimi solo fino al 31 ottobre 2022. E, allo stesso modo, sarà possibile utilizzarli per partecipare ai Concorsi a cattedra solo fino al 31 dicembre 2024.
Novità DPCM 60 CFU FAQ: come cambia il reclutamento dei docenti?
Dal 1° gennaio 2025 per diventare docenti sarà indispensabile completare un percorso universitario/accademico di formazione iniziale abilitante di 60 CFU/CFA. Si tratta, nello specifico, di Crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche.
Il percorso di formazione abilitante potrà essere svolto durante il percorso di studi, in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo. O, in alternativa, dopo aver ottenuto la laurea.
Alla luce delle novità introdotte dalla Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti e dal DPCM 60 CFU, il nuovo percorso di reclutamento degli aspiranti docenti è, pertanto, il seguente:
- laurea magistrale (triennale per ITP) + percorso di abilitazione di 60 CFU/CFA + concorso + anno di prova in servizio con test finale e valutazione conclusiva.
Quali scuole riguarda il DPCM 60 CFU?
Gli effetti della Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti riguardano esclusivamente la scuola Secondaria di primo e secondo grado.
Per la scuola dell’Infanzia e Primaria, invece, resterà tutto invariato. E per conseguire l’abilitazione all’insegnamento sarà sufficiente la laurea magistrale in Scienze della formazione primaria. Che si consegue al termine di un corso quinquennale magistrale a ciclo unico, comprensivo di tirocinio.
Novità DPCM 60 CFU FAQ: quali sono i requisiti d’accesso dei percorsi abilitanti?
La grande novità della Riforma Bianchi è, come dicevamo, l’introduzione dei 60 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche. Se, dunque, per la scuola dell’Infanzia e Primaria non cambierà nulla, gli aspiranti docenti della scuola Secondaria di primo e secondo grado dovranno necessariamente conseguire i 60 CFU al posto dei precedenti 24 CFU.
Il percorso abilitante 60 CFU/CFA è riservato a laureati, diplomati ITP (fino al 31 dicembre 2024) e a studenti iscritti a corsi universitari che conducono a titoli idonei all’insegnamento che abbiano già acquisito almeno 180 CFU:
Percorso CFU | Destinatari | Requisiti |
60 CFU | Laureati | – |
ITP | Diploma fino al 31 dicembre 2024. Dal 1° gennaio 2025: laurea | |
Studenti in corsi di studi per insegnanti | Acquisizione di almeno 180 CFU |
DPCM 60 CFU FAQ: com’è strutturato il nuovo percorso abilitante da 60 CFU?
Il percorso formativo abilitante da 60 CFU/CFA sarà così strutturato:
Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 10 |
Tirocinio diretto specifico per la classe di concorso, con un impegno in presenza di almeno dodici ore per ogni CFU o CFA di tirocinio | 15 |
Tirocinio indiretto | 5 |
Formazione inclusiva delle persone con BES | 3 |
Disciplina di area linguistico-digitale | 3 |
Disciplina psico-socio-antropologiche | 4 |
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento | 18 |
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica | 2 |
DPCM 60 CFU FAQ: quante tipologie di percorsi abilitanti sono previste?
A partire dal 1° gennaio 2025 – quando, cioè, la nuova Riforma sarà a pieno regime – il conseguimento dei 60 CFU sarà obbligatorio per tutti gli aspiranti docenti e costituirà un requisito d’accesso imprescindibile per la partecipazione ai concorsi a cattedra.
Fino ad allora, tuttavia, saranno ben 5 i percorsi disponibili:
- 60 CFU: entreranno a pieno regime nel 2025, dato che da quel momento l’abilitazione sarà un requisito d’accesso imprescindibile per partecipare ai concorsi.
- 30 CFU: destinati a docenti già abilitati o specializzati in un’altra classe di concorso o grado di istruzione.
- 30 CFU, riservati a docenti con 3 anni di servizio nelle scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso, e a coloro che hanno superato la prova concorsuale del concorso “straordinario bis”.
- 30 CFU, per i neolaureati o per coloro che non hanno ottenuto i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 (validi per l’accesso ai concorsi fino alla fine del 2024), con ulteriori crediti da integrare in caso di vittoria in un concorso.
- 30 o 36 CFU, per coloro che si candidano ai concorsi senza essere già abilitati. Questi programmi si rivolgono a diverse categorie di docenti che partecipano al concorso senza aver ottenuto l’abilitazione. Nello specifico, sono previste tre ulteriori tipologie di percorsi post-concorso:
- da 30 CFU per chi si candida con il titolo di accesso + 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni nella scuola statale, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si partecipa;
- da 30 CFU per chi partecipa al concorso con solo 30 CFU;
- da 36 CFU per chi si candida con il titolo di accesso + 24 CFU ottenuti entro il 31 ottobre 2022.
Per maggiori approfondimenti relativi ai cinque percorsi rimandiamo a questo articolo.
Qual è la differenza tra i 24 CFU e i 60 CFU?
La prima differenza tra 24 CFU e 60 CFU che balza subito agli occhi è quella relativa alla funzione dei due percorsi:
- i 24 CFU erano un semplice requisito di accesso per le Graduatorie, per i concorsi e per il TFA Sostegno. Ma non conferivano l’abilitazione all’insegnamento. Permettevano, inoltre, l’iscrizione nella II fascia delle GPS;
- di contro, il percorso da 60 CFU garantisce ai candidati il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento in una specifica classe di concorso. E la conseguente iscrizione nella I fascia delle GPS.
Ma non è tutto. Bisogna, infatti, tenere presente che:
- i 24 CFU prevedevano un programma trasversale comune a tutte le classi di concorso;
- i percorsi da 60 CFU sono, invece, specifici per ciascuna classe di concorso, comprendendo non solo discipline di base, ma anche un approfondimento delle metodologie didattiche applicate alla specifica disciplina. Nonché un tirocinio diretto da svolgersi per quella specifica classe di concorso.
E ancora:
- i 24 CFU, una volta acquisiti, erano validi per tutte le classi di concorso;
- al contrario, i percorsi da 60 CFU sono specifici. Ragion per cui, se un candidato desidera ottenere l’abilitazione in più classi di concorso, dovrà intraprendere percorsi formativi separati. Sono, tuttavia, previste delle modalità abbreviate per chi è già in possesso di un’abilitazione o dei 24 CFU.
Modalità di accesso, frequenza e costi
Nel confronto tra i due percorsi formativi, quello da 24 CFU e quello abilitante da 60 CFU, emergono differenze anche dal punto di vista della fruizione e dei costi:
- per i corsi da 24 CFU non sono previste selezioni preliminari né obblighi di partecipazione in aula. L’offerta formativa potrebbe essere completamente a distanza, sebbene gli esami conclusivi debbano essere svolti in modalità presenziale.
- invece, per i percorsi da 60 CFU, si prescrive una frequenza in aula per almeno il 60% delle attività. Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, una quota massima del 50% delle lezioni potrà essere erogata in modalità telematica sincrona. Ad eccezione delle attività pratiche come tirocini e laboratori, che richiedono la presenza fisica. Si tratta di un’eccezione prevista nell’ambito del Decreto PA bis al limite massimo del 20% di lezioni non in presenza fissato dalla Riforma.
Sul fronte economico:
- Il Decreto Ministeriale 616/2017 ha fissato una soglia massima di spesa di 500 euro per i percorsi da 24 CFU;
- il DPCM 60 CFU (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023) prevede un costo massimo di 2.500 euro per i percorsi da 60 CFU. La somma sarà ridotta a 2.000 euro per le varianti abbreviate da 36 o 30 CFU o per chi si iscrive a tali percorsi pur frequentando contemporaneamente corsi di laurea.
PERCORSO DA 24 CFU | PERCORSO DA 60 CFU | |
Funzione | Requisito di accesso per Graduatorie, concorsi e TFA Sostegno. Non abilitante | Conduce all’abilitazione in specifica classe di concorso |
GPS | Iscrizione I fascia delle Graduatorie GPS | Iscrizione II fascia delle Graduatorie GPS |
Ambito | Trasversale a tutte le classi di concorso | Specifico per ciascuna classe di concorso |
Contenuto | Materie trasversali all’insegnamento | Discipline di base, metodologie didattiche specifiche e tirocinio diretto per la classe di concorso |
Validità | Valido per tutte le classi di concorso | Specifico per la classe di concorso; percorsi separati per abilitazioni multiple |
Modalità didattica | Nessuna obbligatorietà di presenza; possibile fruizione a distanza con esami in presenza | Frequenza in aula per almeno il 60% delle attività; telematica fino al 50% solo per anni accademici 2023/2024 e 2024/2025; tirocini e laboratori in presenza |
Costo | 500 euro (per università pubbliche) secondo DM 616/2017 | 2.500 euro; ridotto a 2.000 euro per percorsi abbreviati o per chi è già iscritto a corsi di laurea |
Cosa prevede la fase transitoria della Riforma Bianchi?
La Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti è entrata in vigore il 30 giugno 2022. Tuttavia, sarà a pieno regime solo dal 1° gennaio 2025.
Fino al 31 dicembre 2024 è, infatti, prevista una fase transitoria che dovrà “traghettare” l’attuale sistema scolastico italiano verso le novità introdotte dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022 – conversione in legge, con modificazioni, del decreto n. 36 del 30 aprile 2022.
In particolare, è prevista la possibilità – per chi ha conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 – di utilizzarli come requisito d’accesso ai concorsi a cattedra. Ma solo fino al 31 dicembre 2024.
Un altro aspetto legato al regime transitorio è, infine, quello legato all’istituzione dei percorsi di formazione abilitanti “ridotti”:
- 30 CFU/CFA: per chi non ha conseguito i 24 CFU e vuole partecipare ai concorsi a cattedra fino al 31 dicembre 2024;
- 36 CFU/CFA: per chi è già in possesso dei 24 CFU (purché conseguiti entro il 31 ottobre 2022).
DPCM 60 CFU FAQ: chi ha già conseguito i 24 CFU deve conseguire anche i 60 CFU?
Chi ha conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 potrà utilizzarli come requisito d’accesso ai concorsi a cattedra per tutta la durata della fase transitoria, ovvero fino al 31 dicembre 2024.
Tuttavia, in caso di vincita della procedura concorsuale, sarà necessario integrare i crediti mancanti attraverso il percorso da 36 CFU/CFA per conseguire l’abilitazione.
Ad ogni modo, l’articolo 8 del DPCM 60 CFU stabilisce che gli stessi 24 CFU (ovviamente solo se conseguiti entro il 31 ottobre 2022) sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei 60 CFU/CFA previsti dalla Riforma Bianchi. A patto, però, che negli stessi siano inclusi almeno 10 CFU o CFA di tirocinio diretto.
DPCM 60 CFU FAQ: i percorsi abilitanti saranno a numero chiuso o a numero aperto?
Si tratta, senza ombra di dubbio, di una delle questioni più dibattute e controverse relative al DPCM 60 CFU. I nuovi percorsi di formazione abilitanti saranno a numero chiuso o a numero aperto?
Ebbene, al riguardo risulta fondamentale quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto attuativo:
- “Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) individua il fabbisogno di docenti, per i tre anni scolastici successivi, per il sistema nazionale di istruzione. Ivi compresi le scuole paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all’estero”.
Lo stesso articolo prevede, inoltre, che il MIM comunichi al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), entro il mese di febbraio di ogni anno, il fabbisogno di personale individuato.
A loro volta, le università e le istituzioni AFAM dovranno indicare, in un’apposita banca dati, “il potenziale formativo su base triennale per ciascun percorso, adeguato a garantire la selettività delle procedure concorsuali, con riferimento alle singole classi di concorso”, sulla base del fabbisogno individuato dal MIM.
Toccherà, quindi, al MUR adottare ogni anno un decreto attraverso il quale individuare – sentito il MIM – il livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale.
Ad ogni modo, l’articolo 6 comma 4 precisa:
- “Se il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso eccede il livello sostenibile, le università e le istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l’accesso a tali percorsi con le modalità individuate dal decreto di cui al primo periodo”.
Il decreto PA bis e il numero programmato
Sulla base di quanto previsto dall’articolo 6 del DPCM 60 CFU sono in molti a parlare di numero chiuso. Del resto l’ipotesi di una prova preselettiva ventilata nel comma 4 non sembra lasciare molto spazio ai dubbi e alle interpretazioni.
Tuttavia, anche alla luce del consistente numero di domande di iscrizioni previste (si parla di oltre 90mila candidati!), il decreto PA bis lascia aperta una finestra. Quest’ultimo, infatti, prevede che per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, i percorsi di formazione iniziale possano essere svolti in modalità telematica sincrona. Seppur solo fino al 50% del totale (rispetto al 20% attuale). Escludendo, tuttavia, le attività di tirocinio e di laboratorio.
Questo, in pratica, dovrebbe permettere alle università di gestire al meglio l’accesso ai vari percorsi, alternando le lezioni in presenza e quelle a distanza. Riuscendo, molto probabilmente, a garantire a tutti gli aspiranti docenti interessati la frequenza ai percorsi abilitanti.
Tant’è che, piuttosto che di numero chiuso, sarebbe più opportuno parlare di numero programmato.
Al riguardo, del resto, era stato molto chiaro proprio nei giorni scorsi Mario Pittoni, Responsabile Nazionale del Dipartimento Istruzione Lega già Presidente della Commissione Cultura Senato. “L’accesso ai corsi – aveva affermato – sarà agevolato dall’estensione delle lezioni online. Si cerca, infatti, di creare le condizioni per evitare numero chiuso e selezione in ingresso (all’origine del fallimento del TFA) sostituendoli, ove necessario, con lo scaglionamento come nel PAS 2013”.
È previsto un numero minimo di ore di presenza ai percorsi abilitanti?
L’articolo 7 del DPCM 60 CFU precisa che per ogni CFU o CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno 12 ore.
Inoltre, per l’accesso alla prova finale è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70% per ogni attività formativa.
DPCM 60 CFU FAQ: cosa prevede la prova finale dei percorsi abilitanti?
La prova finale del percorso universitario e accademico consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, finalizzate ad accertare l’acquisizione delle competenze professionali previste dal DPCM 60 CFU.
La prova scritta consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale.
Ed è, più in particolare, orientata a verificare le competenze acquisite dal tirocinante nell’attività svolta in gruppi-classe e nell’ambito della didattica disciplinare. Con particolare riferimento alle attività di laboratorio nonché all’acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche.
La lezione simulata, invece, dovrà essere progettata su un tema proposto dalla commissione con un anticipo di 48 ore, ed avrà una durata massima di 45 minuti.
Nell’ambito di questa prova, l’aspirante docente dovrà utilizzare anche le tecnologie digitali multimediali e sviluppare una didattica innovativa. Accompagnando il tutto con l’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.
La commissione giudicatrice della prova finale è costituita da due professori delle università o docenti delle istituzioni AFAM appartenenti al consiglio didattico, di cui uno con funzione di presidente. Nonché da un componente designato dall’USR e da un componente esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, individuabile anche tra i tutor.
La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.
Con il superamento della prova finale è acquisita l’abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso.
Quanto costano i 60 CFU?
L’articolo 12 del DPCM 60 CFU stabilisce il costo massimo dei percorsi di formazione abilitante e dello svolgimento delle prove finali. Che saranno interamente a carico dei partecipanti.
Tipologia di percorso | Costo massimo |
Percorsi da 60 CFU/CFA | 2.500 euro |
Percorsi abbreviati per i vincitori di concorso, per i docenti già abilitati e per coloro che hanno già conseguito i 24 CFU | 2.000 euro |
Percorsi abbreviati per coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico che costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso | 2.000 euro |
Svolgimento della prova finale | 150 euro |
Gli stessi saranno, inoltre, aggiornati con cadenza triennale dal Ministero dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Ad ogni modo, trattandosi di un tetto massimo, è possibile che il costo dei percorsi possa essere anche sensibilmente ritoccato al ribasso.
Chi è già in possesso di un’abilitazione dovrà acquisire i 60 CFU?
Per gli aspiranti docenti già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, il DPCM 60 CFU prevede delle eccezioni. Stesso discorso vale anche per coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno.
In questo caso, infatti, è sufficiente acquisire solo 30 CFU/CFA.
DPCM 60 CFU FAQ: a chi sono riservati i percorsi da 30 CFU/CFA?
I percorsi abbreviati da 30 CFU/CFA sono previsti per gli aspiranti docenti:
- con 3 anni di servizio negli ultimi 5;
- vincitori del Concorso straordinario bis;
- già abilitati;
- che non hanno conseguito alcun CFU/CFA e intendono partecipare al concorso a cattedra entro il 31 dicembre 2024.
Da precisare, tuttavia, che tutti – ad eccezione dei docenti già in possesso di un’abilitazione – dovranno integrare in un secondo momento i 30 CFU mancanti.
Qual è la tempistica dei percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 CFU?
Non è ancora stata indicata una data precisa relativa all’avvio. Ad ogni modo, stando alle indiscrezioni trapelate, i vari percorsi abilitanti legati alla Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti dovrebbero partire entro la fine del 2023.
Di contro, il DPCM 60 CFU fissa la data di conclusione dei percorsi formativi abilitanti da 30 e 60 CFU/CFA:
- 30 CFU/CFA entro il 28 febbraio 2024;
- 60 CFU/CFA entro il 31 maggio 2024.
DPCM 60 CFU FAQ: per l’aggiornamento delle Graduatorie GPS del 2024 saranno validi sia i 24 che i 30 CFU?
Al riguardo manca, al momento, un preciso riferimento normativo. Tuttavia, è verosimile aspettarsi ulteriori requisiti rispetto ai soli 24 CFU e al titolo di accesso.
Per coloro che hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre sarà sicuramente possibile l’inserimento in seconda fascia. Allo stesso modo, verranno confermati in seconda fascia anche coloro che sono già inseriti nelle GPS in virtù dei 24 CFU.
Ciò non toglie che l’ordinanza ministeriale che disciplinerà l’aggiornamento delle GPS del 2024 dovrà prevedere un ulteriore requisito collegato alle nuove procedure introdotte dalla Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti e dal DPCM 60 CFU.
In caso contrario, gli aspiranti docenti in possesso della laurea, ma che non hanno conseguito i 24 CFU, non potrebbero in alcun modo accedere alla seconda fascia. Che, di conseguenza, rischierebbe di diventare una fascia ad esaurimento.
Ecco, quindi, la necessità di un ulteriore requisito, opzionale rispetto agli altri: precedente inclusione in Graduatoria, possesso dei 24 CFU o dei 30 CFU/CFA.
SCARICA il PDF del DPCM 60 CFU (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023)