Dopo la pubblicazione da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) dei decreti n. 156 e n. 148 del 24 febbraio 2025 che hanno ufficialmente dato il via al secondo ciclo dei percorsi abilitanti da 30, 36 e 60 CFU/CFA per l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, sono in molti a chiedersi se l’anno scolastico 2024-2025 sia valido nell’ambito dei 3 anni di servizio necessari per partecipare al percorso da 30 CFU/CFA.
|
|
Percorsi da 30 CFU
I requisiti di accesso dei percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA previsti nell’ambito dei decreti n. 156 e n. 148 del 24 febbraio 2025 del MUR per l’anno accademico 2024-2025 sono i seguenti:
- 3 anni di servizio (anche non continuativi) negli ultimi 5 anni, di cui almeno uno svolto nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per cui si concorre;
- essere vincitori del Concorso PNRR1 (Concorso Straordinario ter) non abilitati e aver partecipato alla procedura concorsuale con il requisito dei 30 CFU/CFA (con l’obbligo di conseguire ulteriori 30 CFU/CFA per ottenere l’abilitazione all’insegnamento);
- aver sostenuto la prova del Concorso straordinario bis.
L’anno scolastico 2024-25 rientra nei 3 anni di servizio?
I docenti che stanno svolgendo il servizio nel corso dell’anno scolastico 2024-2025, potranno conteggiarlo nell’ambito dei tre anni di servizio (anche non continuativi) negli ultimi 5 anni (purché uno dei quali sia stato svolto nella specifica classe di concorso) richiesti per accedere ai percorsi da 30 CFU/CFA?
La domanda è tanto più importante, in quanto tale anno può risultare decisivo per l’ammissione ai percorsi, soprattutto nei casi in cui il numero di candidati dovesse superare i posti disponibili.
Ebbene, in generale l’anno scolastico 2024/25 è considerato valido, salvo indicazioni diverse che dovessero essere previste dal bando specifico dell’università.
Tuttavia, per essere determinante, è fondamentale che il docente abbia accumulato almeno 180 giorni di servizio entro la data di presentazione della domanda presso l’ateneo.
Pertanto, anche se la risposta tendenzialmente è positiva, la validità dipende dalle specifiche condizioni personali del candidato.
Nello specifico, il conteggio del servizio avviene secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, ovvero:
- “il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.