L’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) non ha perso tempo. E, a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 60 CFU, ha reso noto le Linee guida per la valutazione dell’accreditamento iniziale dei percorsi di formazione abilitante per gli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025.
Approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR con la delibera n. 231 del 26 settembre 2023, il documento rientra nell’ambito dei provvedimenti collegati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). E, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 4 del DPCM 60 CFU, rappresenta una tappa fondamentale per l’avvio dei nuovi percorsi abilitanti introdotti dalla Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti (legge n. 79 del 29 giugno 2022, conversione in legge del decreto n. 36 del 30 aprile 2022).
Inoltre, l’ANVUR dovrà anche occuparsi della valutazione, con il supporto dei Nuclei di valutazione delle istituzioni universitarie e AFAM, dei requisiti dei suddetti percorsi e dell’invio del relativo parere al Ministero dell’Università e della Ricerca.
SOMMARIO
TogglePercorsi abilitanti, Linee guida ANVUR 60 CFU
Nella redazione delle Linee guida, l’ANVUR ha ovviamente tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 e successive modifiche e integrazioni.
In particolare, dell’articolo 18-bis comma 6-bis secondo cui per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti con modalità telematiche sincrone. Ad esclusione, tuttavia, delle attività di tirocinio e di laboratorio e, in ogni caso, in misura non superiore al 50% del totale.
Ad ogni modo, uno dei punti fondamentali chiarito dall’ANVUR nelle premesse delle Linee guida è che “le istituzioni potranno erogare percorsi formativi da 30 o 36 CFU solo a seguito dell’accreditamento del relativo percorso formativo da 60 CFU”.
Linee guida ANVUR 60 CFU
Ecco una tabella che riassume le linee guida definite dall’ANVUR:
Requisito | Descrizione | Dettagli |
Direttore del percorso formativo | – Università: Professore di I o II fascia, afferente ai SSD previsti, titolare di almeno un incarico didattico. Allegare CV per verifica competenze. – Istituzioni AFAM: Docente di ruolo, afferente ai SAD previsti, titolare di almeno un incarico didattico. Allegare CV per verifica competenze. | – ISIA/Accademia di arte drammatica: possibilità di docenti a tempo determinato in casi specifici. |
Offerta formativa | – Coerenza tra struttura del percorso formativo e profilo professionale, standard minimi, competenze professionali della classe di concorso. – Almeno 5 CFU/CFA delle discipline di riferimento. | Indicare SSD/SAD, numero di CFU/CFA, denominazione dell’insegnamento, modalità di erogazione. |
Docenti del percorso formativo | – Almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni, titolari di almeno un incarico didattico. – Ulteriori docenti in base al numero di studenti e percorsi formativi. | – Università: Professori di I o II fascia o Ricercatori.- Istituzioni AFAM: Docenti di ruolo o con contratto a tempo determinato. |
Tutor | – 1 tutor tecnico ogni 250 studenti per supporto tecnologico. – 1 tutor disciplinare ogni 250 studenti per assistenza didattica a distanza. | Tutor con titolo di Laurea magistrale e specifiche esperienze. |
Dotazione di aule e laboratori | – Aule con numero di posti pari al numero di studenti. – Laboratori adeguati per percorsi formativi con attività pratiche. – Descrizione delle attrezzature e software per didattica a distanza. | Indicazione della disponibilità e delle modalità di verifica della partecipazione degli studenti alle lezioni e alle prove d’esame. |
Numero massimo di studenti ammissibili | Coerenza con disponibilità di docenti, tutor, aule, laboratori e strumentazione. | Valutazione dell’ANVUR basata sulle verifiche effettuate dal Nucleo di valutazione dell’istituzione. |
Per maggiori dettagli, invitiamo a scaricare il PDF del testo integrale delle Linee Guida dell’ANVUR.
Accreditamento iniziale dei percorsi di formazione abilitante per gli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025
Cerchiamo adesso di capire meglio com’è strutturato il processo di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione abilitante per gli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025:
- le istanze di attivazione dei percorsi formativi delle università e delle istituzioni AFAM sono trasmesse al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e all’ANVUR;
- il MUR, entro 10 giorni dalla data di ricezione delle istanze, verifica l’ammissibilità delle medesime;
- entro i 40 giorni successivi alla verifica di ammissibilità, l’ANVUR esprime parere motivato in ordine ai requisiti, avvalendosi della collaborazione di nuclei di valutazione delle Università o istituzioni AFAM. Il decreto di accreditamento è adottato entro i successivi 10 giorni.
- l’ANVUR, anche avvalendosi dell’attività di controllo dei nuclei di valutazione dei soggetti accreditati, svolge un’attività di monitoraggio e di valutazione periodica, almeno quinquennale, finalizzata all’accreditamento periodico dei percorsi di formazione iniziale. Tale attività verifica la permanenza dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi e la coerenza della prova finale con il profilo di cui all’allegato A del DPCM 60 CFU. Tali verifiche possono essere svolte anche con visite in loco a campione effettuate da esperti esterni. Ai fini dell’accreditamento periodico, l’ANVUR si basa anche sui dati, per ogni centro, relativi al tasso di superamento del concorso e dell’anno di prova da parte degli studenti abilitati, trasmessi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ovvero dalla scuola di alta formazione dell’istruzione.
SCARICA il PDF del TESTO INTEGRALE delle LINEE GUIDA dell’ANVUR
SCARICA il PDF del DPCM 60 CFU (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023)