Sta suscitando un certo scalpore e un dibattito (non sempre privo di pregiudizio) la questione della “rotazione” degli incarichi dei dirigenti scolastici.
All’origine della discussione di questo periodo la posizione espressa dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, riportata da organi di stampa nazionale, circa la necessità di applicare uno stringente criterio di rotazione degli incarichi ai Dirigenti scolastici che, dopo due trienni di assegnazione ad una medesima Istituzione scolastica, dovrebbero essere necessariamente essere assegnati ad un’altra.
Non è intenzione di questo intervento assumere una posizione nel merito, ma illustrare le ragioni giuridiche alla base della distinzione tra ruolo dirigenziale (a tempo indeterminato) e incarico (a tempo determinato).
SOMMARIO
ToggleCenni sul regime della dirigenza nella Pubblica Amministrazione
Fin dal Decreto del Presidente della Repubblica 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) viene definita la presenza di una distinta “carriera direttiva” all’interno delle diverse categorie di impiegati civili, con compiti di direzione, coordinamento e organizzazione.
La disciplina delle funzioni dirigenziali successiva alla cosiddetta “privatizzazione del pubblico impiego” (Legge 421/1992 e successivo Decreto Legislativo 29/1993) propone il tema della distinzione tra compiti di indirizzo politico e di direzione amministrativa, indicando che deve essere previsto l’affidamento ai dirigenti – nell’ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell’organo – di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l’adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali.
Il tema è ripreso nelle Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (Decreto Legislativo 165/2001), con l’affermazione del principio della distinzione tra “indirizzo e controllo” e “attuazione e gestione”.
Il ruolo dei dirigenti, in ogni amministrazione dello Stato, “si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica” (Legge 145/2002, articolo 3). L’accesso alla “qualifica dirigenziale”:
- avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;
- è riservato a dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio.
Successivamente all’acquisizione della qualifica, ciascun dirigente riceve un “provvedimento di conferimento dell’incarico”, con il quale vengono individuati “l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4 (vedi DLgs 165/2001, articolo 19, comma 3-4), il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell’incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico” (Legge 145/2002, articolo 3).
Per l’attribuzione dell’incarico, prendendo in considerazione natura e caratteristiche degli obiettivi da realizzare unitamente alla complessità della struttura interessata, occorre prendere in considerazione:
- attitudini e capacità professionali del singolo dirigente;
- risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e risultanze della valutazione;
- specifiche competenze organizzative;
- esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche attinenti allo specifico incarico da attribuire.
Alcuni aspetti della dirigenza scolastica nell’ambito della PA
La Legge 59/1997 prevede il conferimento ai capi di Istituto della “qualifica dirigenziale contestualmente all’acquisto della personalità giuridica e dell’autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche” (articolo 21).
Il cardine giuridico di inserimento della dirigenza scolastica nel quadro generale della dirigenza nella PA è costituito dal noto articolo 25 del DLgs 165/2001, che delinea i seguenti aspetti:
- collocazione nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica;
- attribuzione alle istituzioni scolastiche ed educative autonome e con personalità giuridica;
- inquadramento in ruoli regionali
- responsabilità rispetto ai risultati, valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base di verifiche effettuate da un nucleo di valutazione;
- responsabilità di gestione unitaria e organizzazione secondo criteri di efficienza e di efficacia formative;
- legale rappresentanza dell’istituzione scolastica ed educativa;
- responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali;
- poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane;
- titolarità delle relazioni sindacali.
Dal 2000 ad oggi sono stati siglati i seguenti Contratti Nazionali in rapporto alla definizione giuridica del rapporto di lavoro:
- CCNL per il personale dell’Area V della Dirigenza Scolastica relativa al periodo 1/9/2000-31/12/2001;
- CCNL relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003;
- CCNL relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007;
- CCNL relativo al personale dell’Area Istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018.
Ai fini della nostra riflessione è importante notare la presenza di una distinta definizione della funzione dirigenziale, rispetto alle indicazioni circa l’attribuzione dell’incarico dirigenziale.
Dalla lettura sequenziale, possono essere messi in evidenza i seguenti caratteri dell’incarico:
[Dirigente scolastico prof. Francesco Rovida]