Con la nota n. 119043 pubblicata oggi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) vengono di fatto prorogati i contratti di supplenza del Personale ATA fino al 30 giugno 2025. La misura, in linea con il DM 430/2000 e la nota del 10 giugno 2009 (prot. n. 8556), reiterata annualmente (ultima: prot. 74742 del 24 maggio 2024), risponde all’esigenza di assicurare il funzionamento delle scuole in situazioni di necessità anche quando non è possibile utilizzare personale a tempo indeterminato o supplente annuale.
Requisiti e procedure: le motivazioni accettate
Per ottenere l’autorizzazione relativa alla proroga dei contratti del Personale ATA prevista dalla nota del MIM, i dirigenti scolastici devono presentare richieste motivate agli Uffici Scolastici Regionali.
Le proroghe sono, infatti, consentite solo in casi di effettiva necessità, come lo svolgimento degli esami di stato, il recupero dei debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, o situazioni eccezionali che possano compromettere i servizi di istituto e l’avvio dell’anno scolastico 2025/26, quali ad esempio adempimenti per graduatorie o procedure concorsuali.
Un post su X di @FlcCgilNazionale evidenzia che molti dirigenti stanno già preparando le richieste, ma lamentano ritardi nelle autorizzazioni regionali.

Proroga Personale ATA: il testo integrale
Di seguito il testo integrale della nota n. 119043 dl Ministero dell’Istruzione e del Merito indirizzata ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali:
“Con riferimento alle proroghe dei contratti di supplenza del Personale ATA per il corrente anno scolastico, si richiamano le disposizioni dell’articolo 1, comma 7, del decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, nonché le istruzioni impartite da questa Direzione generale con nota del 10 giugno 2009, prot. n. 8556 (allegata), reiterata negli anni successivi (da ultimo: nota prot. 74742 del 24 maggio 2024, allegata).
Le proroghe devono, pertanto, essere richieste dai dirigenti scolastici nei casi di effettiva necessità qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale.
Le richieste motivate devono pervenire agli Uffici scolastici regionali per la prescritta autorizzazione.
Le comprovate motivazioni potranno fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto, etc.).
Le SS.LL., pertanto, vorranno dare le necessarie indicazioni ai dirigenti scolastici.”






