Struttura Concorsi PNRR: no alla prova preselettiva

Struttura Concorsi PNRR no alla prova preselettiva

Il 29 novembre il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha pubblicato i due decreti che fungeranno da regolamento per il Concorso Straordinario ter 2023 relativo alla scuola dell’Infanzia e Primaria (decreto n. 206 del 26.10.2023) e alla scuola Secondaria di primo e secondo grado (decreto n. 205 del 26.10.2023).

Si tratta, a ben vedere, di regolamenti fondamentali non solo per la procedura concorsuale che verrà bandita prima delle festività natalizie. Gli stessi stabiliscono, infatti, anche le normative che saranno valide per tutti i concorsi futuri, inclusi quelli che verranno indetti successivamente al periodo di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

Ciò che, invece, è importante evidenziare in merito alla struttura dei concorsi PNRR è che per i candidati non è prevista alcuna prova preselettiva

Struttura Concorsi PNRR: no alla prova preselettiva

In merito alla struttura dei concorsi PNRR è importante quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 59 del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021.  

Lo stesso dispone, infatti, che durante il periodo di attuazione del PNRR le procedure concorsuali vengano svolte con modalità semplificate. Il tutto per garantire che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale. In modo da rispettare l’obiettivo delle 70.000 nuove immissioni in ruolo fissato proprio dal PNRR. 

In questa fase, pertanto, i concorsi a cattedra saranno così strutturati: 

  • una prova scritta con più quesiti a risposta multipla volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese;
  • una prova orale volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato nella disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa. Nonché le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico (lezione simulata). 

Non sarà, pertanto, prevista nessuna prova preselettiva. E questo proprio nell’ottica di velocizzare le procedure concorsuali e di garantirne lo svolgimento con frequenza annuale. Ma si tratta di un’opzione valida solo per il periodo di attuazione del PNRR.  

Struttura Concorsi dopo il PNRR

Lo stesso comma 10 dell’articolo 59 del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 stabilisce, inoltre, che al termine del periodo di attuazione del PNRR, vi sia la possibilità di optare per una prova scritta con più quesiti a risposta aperta

In questo caso, con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, si potrà anche decidere di riservare l’accesso alla prova scritta solo a coloro che supereranno una prova preselettiva

La prova preselettiva

Ad ogni modo, la prova preselettiva potrà essere prevista solo nel caso in cui il numero di partecipanti per regione e categoria superi quattro volte i posti a disposizione, o sia almeno 250. 

La verifica mirerà a valutare la capacità di ragionamento logico e di comprensione del testo dei candidati. Nella valutazione, ogni risposta corretta equivale a un punto, mentre risposte errate o non date non ricevono punti.

Per l’accesso alla prova scritta, saranno ammessi candidati in numero triplo rispetto ai posti disponibili per ogni categoria e regione. Vengono ammessi anche coloro che, nella preselezione, hanno raggiunto il punteggio dell’ultimo degli ammessi.

Non superare la prova preselettiva implica l’esclusione dal concorso. E, ovviamente, il punteggio ottenuto in questa fase non influisce sul punteggio finale nella graduatoria di merito.

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