La stabilizzazione ASACOM è il tema che sta attraversando l’intero comparto dell’inclusione scolastica nel 2026. Il Senato ha approvato il 28 gennaio il disegno di legge n. 236 — testo unificato con i DDL 793 e 1141 — che punta a trasformare decine di migliaia di operatori precari in dipendenti a tempo indeterminato degli enti locali, con inquadramento nel comparto Funzioni Locali. Il provvedimento è ora all’esame delle Commissioni VII (Cultura) e XI (Lavoro) della Camera dei Deputati.
Cosa Prevede il DDL 236 sulla Stabilizzazione ASACOM
Il testo unificato del DDL 236 interviene sulla Legge 104/1992 e sul D.Lgs. 66/2017, con l’obiettivo di superare la frammentazione regionale che ha caratterizzato il servizio di assistenza specialistica per oltre trent’anni. I punti cardine del provvedimento sono tre e mirano tutti alla stabilizzazione ASACOM.
Il primo riguarda la definizione normativa della figura. L’articolo 1 qualifica l’ASACOM come operatore socio-educativo con funzioni di mediazione, assistenza alla comunicazione, supporto allo sviluppo dell’autonomia e alle relazioni nei contesti educativi e scolastici, in attuazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). La formulazione supera la lettura meramente assistenziale e colloca la figura all’interno del sistema dell’inclusione scolastica in modo strutturale.
Il secondo punto è l’inquadramento contrattuale. Il DDL prevede il passaggio a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tramite concorsi pubblici banditi dagli enti locali. Il trattamento economico sarà parametrato al CCNL Funzioni Locali, e non più al comparto Istruzione e Ricerca. La titolarità del servizio resta in capo ai Comuni e agli Ambiti Territoriali, ma il testo introduce per la prima volta un riferimento nazionale al contratto collettivo da applicare — anche nei servizi affidati a cooperative e soggetti del terzo settore.
Il terzo riguarda i requisiti di accesso alla professione. Il DDL individua più canali alternativi: diploma di scuola secondaria di secondo grado con attestato di qualifica professionale riconosciuto, oppure titoli equivalenti maturati tramite esperienza documentata presso l’ente che procede all’assunzione. L’obiettivo dichiarato è uniformare i criteri su scala nazionale, ponendo fine alla situazione attuale in cui ogni Regione definisce autonomamente i requisiti formativi.
L’Iter Legislativo: a Che Punto Siamo
La cronologia del percorso parlamentare sulla stabilizzazione ASACOM è la seguente:
- 15 gennaio 2025: avvio dell’esame in Commissione al Senato (DDL S.236, S.793, S.1141).
- 4 febbraio 2025: audizioni in Commissione, tra cui quella del sindacato Anief.
- 28 ottobre 2025: presentazione degli emendamenti.
- 27 gennaio 2026: presentazione del testo unificato degli articoli.
- 28 gennaio 2026: approvazione in Assemblea del Senato.
- 30 marzo 2026: inizio dell’esame nelle Commissioni VII e XI della Camera dei Deputati.
Alla Camera il testo si confronta con la proposta di legge n. 2771, già depositata e che insiste sulla stessa materia. La prassi parlamentare prevede l’esame congiunto delle proposte parallele, il che potrebbe comportare modifiche al testo approvato dal Senato. In quel caso, il provvedimento dovrebbe tornare a Palazzo Madama per una seconda lettura — allungando i tempi di approvazione definitiva.
Ad oggi non è stata fissata una data per il voto in Assemblea alla Camera.
Chi Riguarda la stabilizzazione ASACOM: i Numeri del Precariato
La platea interessata dalla stabilizzazione ASACOM comprende decine di migliaia di lavoratori impiegati su tutto il territorio nazionale. Il dato esatto è difficile da circoscrivere, perché la gestione del servizio è frammentata tra Comuni, cooperative sociali, enti del terzo settore e, in alcuni casi, direttamente dalle istituzioni scolastiche.
La condizione contrattuale prevalente, fino ad oggi, è stata quella del rapporto a tempo determinato — spesso rinnovato di anno in anno e legato ai finanziamenti assegnati alle cooperative aggiudicatarie degli appalti comunali.
L’effetto pratico è una discontinuità che si ripercuote sia sugli operatori (incertezza retributiva, assenza di progressione di carriera) sia sugli alunni con disabilità, che ogni anno rischiano di perdere la relazione educativa costruita con il proprio assistente.
La senatrice Carmela Bucalo, prima firmataria del DDL 236, ha definito il provvedimento un segnale istituzionale preciso: il lavoro che rende possibile l’inclusione scolastica non può più essere trattato come marginale o temporaneo.
Le Criticità Emerse nel Dibattito Parlamentare
Il testo approvato dal Senato non è esente da rilievi. Durante le audizioni e nel dibattito pubblico successivo all’approvazione sono emerse perplessità su almeno due aspetti.
Il primo riguarda la conferma della gestione in capo agli enti locali. Una parte del mondo sindacale e accademico — tra cui il professor Dario Ianes, docente di Pedagogia dell’inclusione alla Libera Università di Bolzano e co-fondatore del Centro Studi Erickson — ha espresso preoccupazione per il fatto che il testo non preveda l’internalizzazione piena nel comparto scolastico.
Il sistema di appalti e subappalti, secondo questa posizione, rimarrebbe sostanzialmente confermato, e con esso il rischio di frammentazione nella qualità del servizio.
Il secondo rilievo riguarda i percorsi formativi. La possibilità di accesso alla professione anche con requisiti non standardizzati ha sollevato timori di dequalificazione, in particolare da parte di chi opera già nel settore con titoli formativi strutturati (qualifiche regionali, percorsi EQF 4, specializzazioni in CAA, LIS o ABA).
Su entrambi i punti l’esame in Commissione alla Camera potrebbe introdurre correttivi. L’esito dipenderà dall’equilibrio tra l’urgenza della stabilizzazione — attesa da 34 anni, dalla Legge 104/1992 — e le garanzie di qualità che il servizio richiede.
Cosa Cambia per Chi Vuole Diventare ASACOM
In attesa della conversione definitiva in legge, il quadro normativo vigente resta quello attuale: la qualifica ASACOM è rilasciata dagli enti accreditati dalle Regioni al termine di percorsi formativi della durata media di 500-600 ore, con attestato ai sensi del D.Lgs. 13/2013 (ex art. 14, Legge 845/78).
La qualifica vale 1 punto nelle graduatorie ATA di terza fascia per i profili di Collaboratore Scolastico e Operatore Scolastico, secondo le tabelle allegate al DM 89/2024. Al di fuori delle graduatorie scolastiche, l’ASACOM opera prevalentemente tramite cooperative sociali aggiudicatarie di appalti comunali, centri diurni, strutture socio-educative e, in misura minore, in libera professione.
Se il DDL 236 verrà approvato in via definitiva, i requisiti di accesso alla professione saranno ridefiniti a livello nazionale. Per chi sta conseguendo o intende conseguire la qualifica, il titolo formativo resta comunque il canale più sicuro: il testo del DDL prevede esplicitamente la valutazione dell’attestato di qualifica professionale riconosciuto come titolo di accesso ai futuri concorsi degli enti locali.





