Assegnazione provvisoria personale ATA 2026/27: scade oggi la domanda, date e requisiti

Rosalia Cimino

4 Agosto 2026

Assegnazione provvisoria personale ATA 2026 2027

Assegnazione provvisoria personale ATA 2026/27: scade oggi la domanda, date e requisiti

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Scade oggi, 4 agosto 2026, il termine per presentare la domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria personale ATA 2026/27, aperta dal 23 luglio. Le operazioni sono disciplinate dal CCNI sottoscritto il 10 luglio 2026 e dalla nota ministeriale n. 18007 della stessa data, validi per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28.

A differenza del personale docente, che utilizza esclusivamente il portale Istanze OnLine, il personale ATA presenta domanda tramite un modello ministeriale cartaceo o digitale.

Come e dove presentare la domanda di assegnazione provvisoria personale ATA 2026/27

La domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria personale ATA 2026/27 va compilata sul modello ministeriale disponibile nella sezione “Mobilità” del sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito

Va poi trasmessa all’Ufficio Scolastico territorialmente competente secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale, ad esempio tramite posta elettronica certificata.

Tutte le operazioni relative al personale ATA dovranno concludersi entro il 31 agosto 2026.

Utilizzazione o assegnazione provvisoria: la differenza

L’utilizzazione risponde a esigenze organizzative e professionali dell’amministrazione, come il superamento del soprannumero o il trasferimento d’ufficio. 

L’assegnazione provvisoria personale ATA 2026/27, invece, risponde a esigenze personali, familiari o di salute del dipendente.

Va precisato che l’assegnazione provvisoria non può, in linea generale, essere richiesta all’interno del Comune di titolarità. Fanno eccezione i Comuni suddivisi in distretti subcomunali, nei casi e alle condizioni previste dal CCNI.

I motivi ammessi per l’assegnazione provvisoria personale ATA 2026/27

L’istanza di assegnazione provvisoria personale ATA 2026/27 può essere richiesta per una sola provincia, indicando un massimo di quindici preferenze, per uno dei seguenti motivi: 

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati minorenni con provvedimento giudiziario; 
  • ricongiungimento al coniuge, alla parte dell’unione civile o al convivente — inclusi parenti o affini — a condizione che la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; 
  • ricongiungimento per l’assistenza a un familiare con disabilità grave ai sensi dell’art. 33, commi 3, 5 e 7 della Legge 104/1992, anche senza convivenza, a condizione che il richiedente comprovi il diritto ai permessi mensili retribuiti o al congedo straordinario; 
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da certificazione sanitaria; 
  • ricongiungimento al genitore.

Fa eccezione al requisito della convivenza il caso di ricongiungimento al coniuge, alla parte dell’unione civile o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolga attività lavorativa in altra provincia: in questo caso si prescinde dall’iscrizione anagrafica.

In presenza di più condizioni che consentono il ricongiungimento, il dipendente può scegliere liberamente il familiare al quale ricongiungersi. Ai fini del punteggio, il familiare deve risultare residente nel Comune richiesto da almeno tre mesi rispetto alla scadenza della domanda, requisito non richiesto per i figli nati nei tre mesi precedenti.

Non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria personale ATA 2026/27 i dipendenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l’inizio degli anni scolastici 2025/26, 2026/27 o 2027/28.

La tabella dei punteggi

EsigenzaPunteggio
Ricongiungimento al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, ai figli minorenni, ai figli maggiorenni con disabilità grave, ai genitori con più di 65 anni, oppure ai minori o maggiorenni con disabilità grave affidati24 punti
Per ogni figlio o affidato di età inferiore a 6 anni16 punti
Per ogni figlio o affidato di età compresa tra 6 e 18 anni12 punti
Per ogni figlio maggiorenne totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro12 punti
Cura e assistenza di figli con disabilità fisica, psichica o sensoriale, del coniuge, del convivente o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro, quando l’assistenza sia possibile solo nel Comune richiesto24 punti

I punteggi relativi ai figli si aggiungono a quello previsto per il ricongiungimento, e si attribuiscono per ciascun figlio in possesso dei requisiti: i punteggi delle voci A, B, C e D sono cumulabili tra loro. L’età dei figli si calcola con riferimento al 31 dicembre dell’anno in cui si svolgono le operazioni.

In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Chi ha già ottenuto un trasferimento può fare domanda?

Sì, il trasferimento già ottenuto non impedisce di chiedere l’assegnazione provvisoria personale ATA 2026/27, a condizione che sussistano i requisiti previsti — come il ricongiungimento familiare o gli altri casi disciplinati dal CCNI.

Valgono comunque i limiti generali, incluso il divieto di richiedere l’assegnazione all’interno del Comune di titolarità.

Le novità del CCNL 2019-2021: dal DSGA al Funzionario

Il CCNL del 18 gennaio 2024 ha riscritto il sistema di classificazione del personale ATA. La figura del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è stata sostituita dal profilo del Funzionario, al quale l’Ambito Territoriale può conferire un incarico triennale di elevata qualificazione.

Per i posti vacanti, l’Ambito territoriale ricorre prioritariamente ai Funzionari privi di incarico: su questi posti non è più consentita la copertura mediante l’attribuzione dell’interim a Funzionari già titolari di incarico altrove. Per i posti disponibili ma non vacanti, invece, l’interim resta possibile in subordine, secondo i criteri dell’articolo 57 del CCNL e del D.M. 132/2024.

Solo sugli ulteriori posti restanti l’Ambito ricorre, a domanda, al personale in graduatoria per la progressione all’area dei Funzionari e, in subordine, agli assistenti amministrativi in possesso di specifici requisiti di laurea o anzianità di servizio.

Il personale inquadrato nell’area dei Funzionari può partecipare alle assegnazioni provvisorie anche in pendenza del vincolo triennale, conservando la titolarità presso la sede di prima destinazione. A parità di punteggio è prevista una precedenza per chi era inquadrato nell’area dei DSGA secondo il previgente ordinamento.

Durante la fase transitoria, e fino a quando il numero dei Funzionari dell’elevata qualificazione resterà pari o inferiore al numero degli incarichi di DSGA, l’assegnazione provvisoria del Funzionario è subordinata al conferimento di un incarico annuale di DSGA da parte dell’Ambito territoriale.

Disposizioni per categorie specifiche

Il CCNI disciplina anche alcune situazioni particolari. Gli assistenti tecnici in servizio nel primo ciclo di istruzione possono partecipare alle operazioni riferite alla scuola capofila della rete che comprende un plesso ubicato nel comune di ricongiungimento, quando in quel comune non siano presenti istituzioni scolastiche accessibili.

Il personale in regime di part time può richiedere l’assegnazione provvisoria su spezzoni orari corrispondenti al proprio orario di servizio — anche accorpando spezzoni compatibili distribuiti su più istituzioni — oppure su un posto intero, da ricondurre in sede di assegnazione all’orario part time del richiedente.

Le lavoratrici vittime di violenza di genere inserite nei percorsi di protezione possono presentare istanza di assegnazione provvisoria in qualsiasi momento, indipendentemente da una richiesta formale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. 

È ammesso, infine, anche il personale ex LSU con rapporto part time, limitatamente alle disponibilità di spezzoni orari non inferiori al proprio orario di servizio.

Il sistema delle precedenze aggiornato

Il CCNI ha armonizzato il sistema delle precedenze con le disposizioni più recenti sulla Legge 104/1992. Il limite temporale per il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità è stato esteso a dieci anni.

È stata inoltre soppressa la figura del “referente unico” per l’assistenza a un familiare con disabilità grave: la precedenza per ricongiungimento non richiede più la convivenza, a condizione che il richiedente fruisca dei permessi previsti dalla Legge 104 o del congedo straordinario. La stessa equiparazione vale ora anche per fratelli e sorelle che assistono un familiare con disabilità grave.

La precedenza nelle assegnazioni interprovinciali per i genitori con figli minori, infine, è stata estesa alla fascia di età tra i sei e i sedici anni.

Domande frequenti sull’assegnazione provvisoria personale ATA 2026/27 (FAQ)

Ecco una serie di FAQ tra le più frequenti sull’assegnazione provvisoria personale ATA 2026/27:

Quando scade la domanda?

Il termine scade il 4 agosto 2026. Le operazioni si concludono entro il 31 agosto 2026.

Come si presenta la domanda?

Tramite il modello ministeriale sul sito del Ministero, inviato all’Ufficio Scolastico territorialmente competente secondo le modalità del Codice dell’amministrazione digitale, ad esempio via PEC.

Chi ha già ottenuto un trasferimento può presentare domanda?

Sì, a condizione che sussistano i requisiti previsti dal CCNI, come il ricongiungimento familiare. Resta valido il divieto di richiedere l’assegnazione all’interno del Comune di titolarità.

Quanti punti vale il ricongiungimento al coniuge?

24 punti, lo stesso valore previsto per unione civile, convivente di fatto, figli minorenni o genitori con più di 65 anni.

Cosa cambia per i DSGA con il nuovo Funzionario?

Il CCNL 2019-2021 ha sostituito la figura del DSGA con il profilo del Funzionario, con incarico triennale di elevata qualificazione. Chi era già DSGA nel previgente ordinamento ha una precedenza a parità di punteggio.

Quante preferenze si possono indicare?

Un massimo di quindici, tutte relative a una sola provincia.