Assegnazioni provvisorie ATA 2026/27: domande dal 23 luglio al 4 agosto

Rosalia Cimino

23 Luglio 2026

Assegnazioni provvisorie ATA 2026/27: come e quando fare domanda, documenti richiesti, punteggio per esigenze di famiglia e deroghe.

Assegnazioni provvisorie ATA 2026/27: domande dal 23 luglio al 4 agosto

Banner Articoli Aggiornamento ATA 2027

Assegnazioni provvisorie ATA 2026/27 e utilizzazioni: da oggi, 23 luglio 2026, il personale ATA può presentare domanda per il prossimo anno scolastico. La finestra resta aperta fino al 4 agosto, e tutte le operazioni della procedura dovranno concludersi entro il 31 agosto 2026. 

A differenza dei docenti, che oggi chiudono le proprie domande tramite Istanze OnLine, per il personale ATA la procedura segue un percorso diverso, con un modulo dedicato e un canale di invio specifico: ecco come funziona e cosa serve per presentarla correttamente.

Cosa sono le assegnazioni provvisorie

L’assegnazione provvisoria è la procedura che permette al personale di ruolo — anche ATA — di ottenere, per un solo anno scolastico, un incarico in una sede diversa da quella di titolarità, senza però rinunciare al proprio posto: al termine dell’anno si rientra automaticamente nella scuola di appartenenza. 

Non è una procedura aperta a chiunque voglia semplicemente cambiare aria: si può richiedere solo per motivi specifici, legati al ricongiungimento con il coniuge, i genitori o i figli, all’assistenza di un familiare con disabilità grave, o a gravi motivi di salute personali. 

Proprio perché il beneficio è motivato da un’esigenza familiare o personale, il punteggio con cui la domanda viene valutata si basa esclusivamente su questo tipo di criteri, e non tiene conto né dell’anzianità di servizio né dei titoli culturali. 

Ha però un costo: chi ottiene l’assegnazione provvisoria perde, per quell’anno, tutto il punteggio di continuità accumulato nella scuola di titolarità, un elemento da valutare con attenzione prima di presentare domanda.

Come e dove si presenta la domanda di assegnazioni provvisorie ATA 2026/27

Per il personale ATA la domanda di Assegnazioni provvisorie ATA 2026/27 non passa dalla piattaforma Istanze OnLine, ma da un modello cartaceo/digitale reso disponibile nella sezione “Mobilità” del sito del Ministero. 

Il modulo compilato va inviato all’Ufficio Scolastico territorialmente competente secondo le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale, tipicamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata). 

È una procedura più simile a un invio protocollato che a una compilazione online sezione per sezione, quindi conviene predisporre in anticipo tutta la documentazione da allegare, per evitare di dover integrare la domanda dopo la scadenza.

I documenti da allegare alla domanda di Assegnazioni provvisorie ATA 2026/27

Tra gli allegati più richiesti per la presentazione della domanda di Assegnazioni provvisorie ATA 2026/27 figurano le autocertificazioni relative al ricongiungimento familiare (stato di famiglia, dichiarazione di residenza del familiare con cui si chiede di ricongiungersi) e le eventuali certificazioni mediche, nei casi legati a gravi motivi di salute o alla Legge 104/1992. 

La dichiarazione delle esigenze di famiglia è la parte più delicata della domanda, perché da questa dipende buona parte del punteggio con cui la richiesta viene valutata.

Il punteggio per esigenze di famiglia nelle Assegnazioni provvisorie ATA 2026/27

Per le Assegnazioni provvisorie ATA 2026/27, il punteggio si costruisce quasi esclusivamente sulle esigenze familiari, non sul servizio prestato. 

Per il personale ATA i valori sono più alti di quelli previsti per i docenti: il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli vale 24 punti, ma solo se ci si ricongiunge nel comune di residenza della persona indicata — fuori da quel comune il punteggio non viene calcolato. 

Il bonus per un figlio under 6 vale 16 punti, mentre per un figlio tra i 6 e i 18 anni (o maggiorenne con inabilità totale o parziale) sono 12 punti. A questi si aggiunge il punteggio per l’assistenza e la cura di un familiare — figli, coniuge, convivente o genitori — pari a 6 punti. 

Chi assiste un familiare con disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992, o è a sua volta disabile con invalidità superiore ai due terzi, non riceve punti aggiuntivi ma una precedenza nella trattazione della domanda, indipendentemente dalla posizione in graduatoria. 

Le deroghe al vincolo di permanenza

Il nuovo CCNI 2025-2028, firmato il 10 luglio 2026 e valido per il triennio 2025/26-2027/28, ha aggiornato anche le deroghe al vincolo di permanenza triennale nella sede di titolarità. 

La più rilevante riguarda i figli: la soglia per la deroga per motivi familiari, prima fissata a 16 anni, è scesa ai figli di età inferiore a 14 anni (requisito soddisfatto anche se il compimento dei 14 anni avviene entro il 31 dicembre dell’anno della domanda). 

Restano confermate le deroghe già note per i neoassunti ancora nel triennio obbligatorio e per il ricongiungimento al genitore che ha superato i 65 anni.