Gli aspiranti ATA possono presentare domanda online dal 27 aprile al 18 maggio 2023 per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatoria ATA 24 mesi. Il nuovo concorso ATA 24 mesi porta importanti novità.
Tra le suddette novità si segnalano quelle sulla legge 104. La circolare del 5 Aprile precisa che: la legge n. 104/1992 è stata modificata dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022.
Pertanto, se ci sono bandi di concorso in corso, potrebbe essere necessario adeguarli alle nuove modifiche di legge.
Concorso ATA 24 mesi, novità legge 104
Nel D.lgs. 105/2022, art. 3, sono riportate anche le novità relative ai permessi alla legge 104. Al comma 1, lettera b), punto 2, troviamo l’abolizione del referente unico.
I lavoratori dipendenti (pubblici o privati) possono avere tre giorni di permesso al mese per assistere una persona con disabilità grave che non è ricoverata a tempo pieno, e che sia coniuge, parente, o affine fino al secondo grado. Si tratta di giorni che saranno coperti da una retribuzione figurativa.
Se i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità sono mancanti o affetti da patologie invalidanti o hanno più di 65 anni, allora il diritto può essere riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado.
Questo permesso può essere richiesto da più persone che si alternano tra loro.
Inoltre, i lavoratori possono prestare assistenza a più persone con disabilità grave, ma solo se si tratta di coniugi, parenti o affini fino al primo grado.
I bandi dei concorsi pubblici dovranno tener conto di queste nuove regole. Gli aspiranti dovranno compilare il Modello H: attribuzione priorità se intendono usufruire dei permessi previsti dalla legge n. 104/1992.
I bandi regionali dei concorsi ATA 24 mesi, che saranno pubblicati entro il 26 aprile, dovranno tener conto delle sopra citate novità.
Gli aspiranti che intendono usufruire dell’articolo 21 e dell’articolo 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992 saranno tenuti a compilare il Modello H: attribuzione priorità.
Requisiti
Ricordiamo che oltre ai titoli di studio richiesti, gli aspiranti che intendono partecipare al concorso ATA 24 mesi dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
- Essere in servizio come personale ATA a tempo determinato nella stessa provincia e nello stesso profilo professionale cui si concorre.
- Se non in servizio nella stessa provincia e nello stesso profilo professionale cui si concorre, non perdere la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della stessa provincia e del medesimo profilo cui si concorre.
- Se non in nessuna delle due situazioni precedenti, si conserva la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o d’istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.
- Possedere un’anzianità di almeno due anni di servizio prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso è indetto o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore.
- Il servizio prestato con rapporto di lavoro part-time è conteggiato come intero.
- Si conteggia anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale e nei corrispondenti precorsi profili del personale ATA statale.
- È computato il servizio effettivo prestato solo presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale ATA.
- Il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.
- Il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli fino all’anno accademico 2002/03 e, a decorrere dall’anno accademico 2003/04, viene assimilato al servizio prestato in altre Amministrazioni.